Regolamento del bacino di traffico del sistema aeroportuale lombardo del servizio taxi

Regolamento Regionale 8 aprile 2014, n. 25

Sezione curata da: Palumbo Salvatore

CAPO II
CONDIZIONI DI ESERCIZIO

 

Articolo 21
Regolamento Regionale 08.04.2014, n. 2

Sospensione facoltativa del servizio taxi

(Vedi art. 000 del Prontuario del Regolamento taxi)

   1. Il titolare di licenza di esercizio può chiedere la sospensione del servizio per un periodo di tempo complessivamente non superiore ad un anno nell'arco di un quinquennio, estensibile di un ulteriore anno su richiesta dell'interessato nell'arco del medesimo periodo.
   2. La sospensione può essere richiesta al Comune che ha rilasciato la licenza qualora il titolare non intenda avvalersi della sostituzione alla guida, nonché per motivi di studio documentati, oppure per periodi di prova di attività lavorativa opportunamente documentati e delimitati, fermo restando quanto previsto all'art. 7, c. 1, lett. j).
   3. Il Comune, ove non ostino motivate esigenze attinenti alla regolarità del servizio taxi, autorizza la sospensione del servizio.
   4. La sospensione facoltativa ha inizio con il deposito della licenza di esercizio, dei contrassegni del turno e delle targhe taxi presso l'ufficio comunale competente da parte dell'interessato ed ha termine, anche prima della scadenza autorizzata, qualora il titolare dichiari di voler riprendere servizio, ritirando i contrassegni depositati.
   5. Ai fini dell'osservanza delle disposizioni del presente articolo, i competenti uffici comunali sono tenuti ad indicare in apposito registro le necessarie annotazioni - vistate dagli interessati - delle sospensioni autorizzate e dei relativi periodi di tempo fruiti da ciascun titolare di licenza di esercizio e a darne comunicazione al Comune capoluogo di regione, quale ente locale coordinatore, ai sensi dell'art. 34, c. 3, del sistema di accesso automatizzato dei taxi alle aree di carico presso gli aeroporti.

 

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GIURISPRUDENZA

Al momento non ci sono riferimenti giurisprudenziali per questo articolo

 

DISCLAMER: Il testo della presente norma non riveste carattere di ufficialità e non sostituisce in alcun modo quello pubblicato nel BURL n. 15, suppl. del 11 Aprile 2014,  che ne costituisce la pubblicazione ufficiale. Vietata la riproduzione, anche parziale, del presente contenuto senza la preventiva autorizzazione degli amministratori del portale.


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