REGOLAMENTO DI ESECUZIONE E DI ATTUAZIONE
DEL NUOVO CODICE DELLA STRADA

Decreto del Presidente della Repubblica 16.12.1992, n. 495

Sezione curata da: Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

TITOLO I
DISPOSIZIONI  GENERALI
Reg. CdS - DPR n. 495/1992

APPENDICE II - Articolo 9
Caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli e dei trasporti, eccezionali per sole dimensioni
(Art. 9 Regolamento Codice della Strada)

   1. Le caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli eccezionali e di quelli adibiti al trasporto eccezionale, eccedenti i limiti previsti previsti dall'articolo 61 del codice, sono le seguenti:
      a) Per i veicoli a motore:
         a.1) masse: comprese entro i limiti fissati dall'articolo 62 del codice;
         a.2) dimensioni dei veicoli eccezionali: eccedenti i limiti fissati dall'articolo 61 del codice, secondo i valori stabiliti dal Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C., al fine di permettere particolari realizzazioni costruttive necessarie per l'esecuzione di determinati trasporti, non altrimenti realizzabili;
         a.3) dimensioni dei veicoli adibiti al trasporto eccezionale: entro i limiti fissati dall'articolo 61 del codice, salvo che non ricorrano le condizioni previste al punto a.2);
         a.4) altre caratteristiche: tutte quelle proprie della categoria N di appartenenza.
      a) Per i veicoli rimorchiati:
         b.1) masse e dimensioni (salvo quanto previsto al punto b.3): come ai punti a.1), a.2), e a.3);
         b.2) timoni: di tipo fisso, anche se con lunghezze diverse in alternativa per uno stesso rimorchio, o allungabili, secondo le prescrizioni tecniche dettate al riguardo dalla Direzione generale della M.C.T.C.;
         b.3) lunghezza dei veicoli: è consentita la realizzazione di veicoli rimorchiati telescopici, per sfilamento di elementi del telaio o per interposizione, nella zona centrale dello stesso, di elementi modulari, in entrambi i casi nel rispetto delle prescrizioni tecniche dettate dalla Direzione generale della M.C.T.C. Comunque, la prima posizione d'allungamento deve determinare una lunghezza complessiva del veicolo tale da eccedere i limiti previsti dall'articolo 61 del codice;
            b.3.1) i rimorchi o semirimorchi, telescopici, che circolano a telaio non allungato e non determinano il superamento di alcuno dei limiti previsti dall'articolo 61 del codice, non necessitano dell'autorizzazione di cui all'articolo 10 del codice;
         b.1) altre caratteristiche: tutte quelle proprie della categoria O di appartenenza.

 

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