REGOLAMENTO DI ESECUZIONE E DI ATTUAZIONE
DEL NUOVO CODICE DELLA STRADA
Decreto del Presidente della Repubblica 16.12.1992, n. 495
Sezione curata da: Palumbo Salvatore e Molteni Claudio
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
§ 3. Veicoli eccezionali e veicoli adibiti a trasporti eccezionali
(Art. 10 Codice della Strada)
Articolo 9 Reg. CdS
DPR n. 495/1992
Veicoli eccezionali e veicoli adibiti a trasporti eccezionali
(Vedi art. 10 del Prontuario del Codice della Strada)
(Vedi art. 10 del Codice della Strada)
1. Le caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli eccezionali e di quelli adibiti al trasporto eccezionale, eccedenti i limiti previsti dall'articolo 62 del codice, sono quelle indicate nell'appendice I al presente titolo.
2. Le norme di cui al comma 1 non si applicano ai veicoli, sia a motore (abilitati o non al traino) che rimorchiati, destinati esclusivamente a servizi di trasporto o di movimentazione negli ambiti degli scali aerei o dei porti e a quelli per uso speciale o per trasporto specifico, ai quali si applicano le prescrizioni dettate, con specifico provvedimento, dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per la motorizzazione.
3. Le caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli eccezionali e di quelli adibiti al trasporto eccezionale, eccedenti i soli limiti previsti dall'articolo 61 del codice, sono quelle indicate nell'appendice II al presente titolo.
3-bis. Salvo quanto previsto dall'articolo 10, comma 2, lettera b), comma 3 e comma 6 del codice, un trasporto in condizioni di eccezionalità è consentito quando anche una sola delle cose trasportate, indivisibile ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del codice, determina eccedenze rispetto ai limiti di sagoma o di massa fissati dagli articoli 61 e 62 del codice, o entrambi, e non è possibile eseguirlo in condizioni ordinarie.
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