Normativa codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio
Circolare Ministero dell'Interno protocollo numero 8116 del 17 marzo 2025
MINISTERO DELL'INTERNO
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
Direzione centrale per la Polizia stradale, ferroviaria e per i Reparti speciali della Polizia di Stato
Servizio Polizia Stradale
Prot.: 300/STRAD/1/0000008116.U/2025 del 17/03/2025
OGGETTO: Fermo del veicolo con sospensione della carta di circolazione.
Coordinamento tra l’articolo 214, comma 8, e l’articolo 217 del codice della strada accertati d’ufficio.
(Indirizzi omessi)
A seguito di quesiti pervenuti a questo Servizio, inerenti all’ipotesi di applicazione della sanzione di cui all’art. 214, comma 8 cds, in caso di circolazione con la carta di circolazione sospesa e con il fermo amministrativo del veicolo, si ritiene opportuno fornire alcuni chiarimenti.
A norma dell’art. 217, commi 1 e 2 cds, in tutte le ipotesi in cui il predetto codice prevede la sanzione accessoria della sospensione della validità della carta di circolazione, questa deve essere ritirata e trasmessa all’ufficio della motorizzazione che ne dispone la sospensione con proprio provvedimento indicandone la durata. La sospensione del documento decorre dal momento del ritiro da parte dell’organo di polizia stradale procedente. La circolazione con un veicolo avente la carta di circolazione sospesa è sanzionata ai sensi dell’art. 217, comma 6, a prescindere dal soggetto che conduce il veicolo (1).
Al sensi dell’art. 214, comma 7 cds, la sospensione della carta di circolazione comporta il fermo amministravo del veicolo da applicarsi secondo le procedure del medesimo art. 214 cds, che prevede l’affidamento in custodia ad un soggetto determinato e sanziona la violazione dei relativi obblighi anche con sanzioni accessorie sulla patente e sul veicolo.
Pertanto, secondo il combinato disposto delle due norme, quando una violazione del codice della strada prevede la sanzione accessoria della sospensione della carta di circolazione, qualora si proceda al ritiro del documento, questo deve intendersi sospeso, ed il veicolo deve essere sottoposto a fermo amministrativo.
Le due norme integrano la procedura di applicazione della sanzione accessoria della sospensione della carta di circolazione del veicolo che, per impedire la circolazione del veicolo, viene eseguita attraverso il fermo. Pertanto, in caso di circolazione con un veicolo con carta di circolazione sospesa deve trovare applicazione sia la sanzione prevista dall’art. 217, sia quella prevista dall’art. 214 (2). Il veicolo deve essere sottoposto a sequestro ai fini della confisca (3) e, qualora il conducente è il custode del veicolo, si deve procedere anche alla segnalazione per la revoca della patente di guida.
Per quanto indicato, le sanzioni accessorie previste dall’art. 217, comma 6 (4), in caso di reiterazione (5), non potranno trovare mai applicazione pratica, atteso che il veicolo deve essere confiscato ai sensi dell’art. 214, comma 8, già alla prima violazione.
Per quanto indicato, nelle seguenti situazioni operative si ritiene debba procedersi nel seguente modo:
1. la circolazione con veicolo sottoposto a fermo amministrativo derivante dalla sospensione della carta di circolazione è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’art. 217, comma 6, applicata al conducente, e con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’art. 214, comma 8, applicata al custode a cui era stato affidato il veicolo sottoposto a fermo amministrativo. Il veicolo deve essere sottoposto a sequestro amministrativo ai fini della confisca, affidandolo al custode acquirente; qualora il conducente sia anche il custode del veicolo, si deve procedere alla segnalazione al Prefetto per l’applicazione della revoca della patente di guida;
2. quando con un veicolo si commette una violazione che prevede la sanzione accessoria della sospensione dalla carta di circolazione ma questa non è stata ritirata (6), atteso che la sospensione della stessa decorre dalla data del suo ritiro, fino a quel momento il documento deve considerarsi libero da qualsiasi gravame ed il veicolo non può essere sottoposto a fermo amministrativo.
Pertanto, in caso di successiva circolazione non potranno essere applicate le sanzioni degli artt. 214 e 217 predette;
3. in caso di reiterazione, dalla circolazione con veicolo sottoposto a fermo derivante dalla sospensione della carta di circolazione (7) troveranno applicazione le sanzioni di cui all’art. 217, comma 6, a carico del conducente, con la confisca del veicolo, e le sanzioni dell’art. 214, comma 8, a carico del custode (8). In tali casi, atteso che, a norma dell’art. 202, comma 3-bis, per la violazione prevista all’art. 217, comma 6, non è ammesso il pagamento in misura ridotta, l’istituto della reiterazione trova sempre applicazione quando viene commessa nuovamente la stessa violazione entro 5 anni (9).
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
Puccia
(1) Non sono previste sanzioni accessorie, salvo nell’ipotesi di reiterazione dalla quale conseguono la sospensione della patente di guida e la confisca del veicolo.
(2) La sanzione prevista dall’art. 214, comma 8, infatti, punisce la condotta del custode che, in violazione degli specifici obblighi che assume, circola o consente che altri circolino con il veicolo.
(3) Quale sanzione accessoria prevista dall’art. 214, comma 8 cds.
(4) Sospensione patente e confisca del veicolo.
(5) Che, secondo quanto previsto dall’art. 8-bis della legge 689/1981, trova applicazione in caso di reiterazione della violazione nei cinque anni successivi alla commissione della prima violazione, salvo che sia intervenuto il pagamento in misura ridotta della prima sanzione.
(6) Perché, ad esempio, non è stata esibita dal trasgressore.
(7) Ad esempio, nel caso in cui alla prima violazione non sia stata erroneamente applicata anche la sanzione dell’art. 214, comma 8.
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