LEGGE 24 novembre 1981, n. 689

Modifiche al sistema penale

Sezione curata da: Palumbo Salvatore, Molteni Claudio e Palumbo Aurora

 

Capo I
LE SANZIONI AMMINISTRATIVE

Sezione I
Principi generali 
(artt. 1 - 12)

 

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Articolo 8-bis
della L. n. 689/1981

Reiterazione delle violazioni (1) (2)

 

  Salvo quanto previsto da speciali disposizioni di legge, si ha reiterazione quando, nei cinque anni successivi alla commissione di una violazione amministrativa, accertata con provvedimento esecutivo, lo stesso soggetto commette un'altra violazione della stessa indole. Si ha reiterazione anche quando più violazioni della stessa indole commesse nel quinquennio sono accertate con unico provvedimento esecutivo.

  Si considerano della stessa indole le violazioni della medesima disposizione e quelle di disposizioni diverse che, per la natura dei fatti che le costituiscono o per le modalità della condotta, presentano una sostanziale omogeneità o caratteri fondamentali comuni.

  La reiterazione è specifica se è violata la medesima disposizione.

  Le violazioni amministrative successive alla prima non sono valutate, ai fini della reiterazione, quando sono commesse in tempi ravvicinati e riconducibili ad una programmazione unitaria.

  La reiterazione determina gli effetti che la legge espressamente stabilisce. Essa non opera nel caso di pagamento in misura ridotta.

  Gli effetti conseguenti alla reiterazione possono essere sospesi fino a quando il provvedimento che accerta la violazione precedentemente commessa sia divenuto definitivo. La sospensione è disposta dall'autorità amministrativa competente, o in caso di opposizione dal giudice, quando possa derivare grave danno.

  Gli effetti della reiterazione cessano di diritto, in ogni caso, se il provvedimento che accerta la precedente violazione è annullato.

 

(1) Per il medesimo principio di reiterazione in materia di illeciti reiterati, e delle relative sanzioni, nell'ambito della circolazione stradale, vedasi l'art. 198-bis del codice della strada.
(2) Articolo inserito dal Decreto Legislativo 30 dicembre 1999, n. 507.

 

 

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OSSERVAZIONI

 Il presente articolo (in vigore dal 15 gennaio 2000) disciplina un aspetto cruciale del diritto amministrativo sanzionatorio, quale la reiterazione. La norma mira a bilanciare l'esigenza di punire adeguatamente chi commette ripetutamente violazioni con la tutela dei diritti dei singoli.
 In sostanza, esso stabilisce che se una persona commette una violazione e, nei cinque anni successivi, ne commette un'altra della stessa natura, si parla di reiterazione. È interessante notare che la legge considera anche le violazioni diverse ma simili per natura o modalità come appartenenti alla stessa indole.
 Un aspetto importante è che la reiterazione ha delle conseguenze legali specifiche, ma non si applica se le violazioni sono state commesse in un contesto di programmazione unitaria e ravvicinata. Questo potrebbe essere visto come un modo per evitare punizioni eccessive per comportamenti che possono essere stati parte di un'unica azione o decisione.
 Inoltre, la possibilità di sospendere gli effetti della reiterazione fino a quando il provvedimento non diventa definitivo è un elemento di protezione per i soggetti coinvolti, permettendo loro di non subire conseguenze immediate in caso di contestazioni legali.
 Infine, è interessante notare che se il provvedimento che accerta la violazione precedente viene annullato, gli effetti della reiterazione cessano automaticamente. Questo dimostra un certo grado di flessibilità nel sistema, permettendo di correggere eventuali errori o ingiustizie.

 

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GIURISPRUDENZA

.Al momento non ci sono riferimenti in questa sezione.

 

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