Normativa codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio
Circolare Ministero Infrastrutture e Trasporti protocollo numero 9995 del 5 aprile 2024
MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE
Direzione Generale per la Motorizzazione
Divisione 3 - Disciplina tecnica dei veicoli
Prot. n. 0009995 del 05/04/2024
OGGETTO: Autoveicoli attrezzati per il trasporto specifico di persone in particolari condizioni di disabilità.
La disciplina relativa al trasporto di disabili con ridotta capacità motoria è regolata dalla circolare 48/82 del 26 aprile 1982 avente ad oggetto “autoveicoli attrezzati per il trasporto di handicappati”.
In particolare, la circolare de quo prevede al punto 2 che “gli autoveicoli attrezzati per il trasporto di handicappati deambulanti o non deambulanti su carrozzella, per un numero di posti complessivamente superiore alla metà di quelli disponibili, sono classificati come autoveicoli per trasporto specifico di persone in determinate condizioni” e al punto 3 che “gli autoveicoli non rientranti nella fattispecie prevista al precedente punto 2, e cioè quelli attrezzati per il trasporto contemporaneo di persone e di handicappati deambulanti, e quindi non di quelli su carrozzella, vanno immatricolati come autovetture o autobus e devono rispondere alle rispettive norme tecniche”.
Pertanto, la circolare in questione, ha previsto la possibilità di classificare un autoveicolo per il trasporto specifico di disabili per il solo caso in cui il numero di posti per il trasporto di “handicappati deambulanti o non deambulanti su carrozzella” fosse complessivamente superiore alla metà di quelli disponibili e che i posti restanti fossero destinati in via principale ad eventuali accompagnatori o anche occupati da ordinari utenti, laddove non vi osti altra normativa.
Si evidenzia che la suddetta circolare trovava fondamento normativo nell’art. 54, comma 1, lettera f, del d.lgs. 285/92 (Codice della strada da ora CdS) e nel relativo Regolamento di attuazione D.P.R. 495 del 1992, all’articolo 203, comma 1, lettera h.
Gli articoli in questione riguardano gli autoveicoli per trasporti specifici così definiti “veicoli destinati al trasporto di determinate cose o persone in particolari condizioni, caratterizzati dell’essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo” (art. 54 del CdS) e relative carrozzerie permanentemente installate così definite alla lettera h, comma 1, dell’art. 203 del Regolamento “carrozzerie destinate al trasporto di persone in particolari condizioni e distinte da una particolare attrezzatura idonea a tale scopo”.
Con sentenza del Tar Lazio n. 5394/2024 è stato disposto l’annullamento dei punti 2 e 3 della circolare 48/82 del 26 aprile 1982, per violazione del principio di legalità in quanto la predetta circolare, laddove ha previsto una specifica limitazione del numero di posti a sedere, superiori alla metà dei posti complessivamente disponibili, solo per i passeggeri su carrozzella senza considerare anche i passeggeri con ridotta capacità ma deambulanti ha “introdotto disposizioni innovative, operando con funzione integrativa delle norme di legge e di regolamento, al di fuori, tuttavia, di una specifica attribuzione prevista dalla legge”.
In ottemperanza al pronunciamento del TAR Lazio, la circolare 48/82 del 26 aprile 1982 è annullata limitatamente ai punto sopra citati.
Pertanto, con la presente ministeriale, si dettano le seguenti disposizioni.
Possono essere classificati “autoveicoli per trasporto specifico di persone in particolari condizioni”, ai sensi della lettera f), comma 1, art. 54 del Codice della strada, i veicoli di categoria internazionale M1 dotati di alcune delle seguenti attrezzature, permanentemente installate, che consentano di utilizzare il veicolo da persona disabile su sedia a rotelle:
- pedana sollevatrice ad azione meccanica/elettrica/idraulica;
- scivolo a scomparsa ad azione meccanica/elettrica/idraulica;
- braccio sollevatore ad azione meccanica/elettrica/idraulica;
- paranco ad azionamento meccanico/elettrico/idraulico;
- sedile scorrevole/girevole atto a facilitare l’insediamento del disabile nell’abitacolo;
- sistema di ancoraggio delle carrozzelle con annesso sistema di ritenuta del disabile (cinture di sicurezza);
- sportello scorrevole;
- altri adattamenti non elencati, purché vi sia un collegamento funzionale tra la disabilità e la tipologia di adattamento.
Ne consegue che la classificazione per uso specifico è, quindi, indipendente dal numero di posti attrezzati per il trasporto di persone in condizioni di disabilità.
Inoltre, si precisa qualora i veicoli destinati al trasporto specifico di persone su sedia a rotelle siano veicoli di categoria internazionale M2 o M3 sono applicabili le specifiche prescrizioni tecniche all’uopo previste nel Regolamento UN ECE n. 107 (disposizioni uniformi relative all’omologazione di veicoli di categoria M2 o M3 con riguardo la loro costruzione generale).
Si osserva, però, che, ai sensi del comma 1 dell’art. 82 del Codice della strada, esiste un vincolante rapporto funzionale tra le caratteristiche dei veicoli e la loro destinazione e, quindi, l’esclusività della destinazione di un veicolo classificato ad uso specifico per detto trasporto.
Pertanto, un veicolo classificato per trasporto specifico di persone in condizione di disabilità potrà essere impiegato esclusivamente per tale scopo escludendo, in definitiva, qualsiasi altro impiego come evidenzia anche la sopra citata sentenza del TAR.
Si ritiene, infine, necessario fornire istruzioni nel caso di veicoli omologati secondo il Regolamento UE 2018/858 e s.m.i. aventi il codice carrozzeria SH definito come “Un veicolo della categoria M1 costruito o trasformato in modo specifico per accogliere una o più persone su sedia a rotelle durante il trasporto su strada”. In tal caso la classificazione è di natura prettamente tecnica mentre, come è noto, la classificazione nazionale di cui all’art. 203 del Regolamento di attuazione si riferisce invece all’uso a cui i veicoli sono destinati. Pertanto, solo su richiesta del richiedente, sarà possibile immatricolare detti veicoli come “autoveicolo per trasporto specifico di persone in particolari condizioni” fermo restando che, in tal caso, il veicolo potrà essere utilizzato con i limiti di cui sopra. In tutti gli altri casi, il veicolo sarà immatricolato come autovettura avente la seguente annotazione nelle righe descrittive del Documento Unico di proprietà e di circolazione: “Veicolo per uso speciale codice SH – Veicolo con accesso per sedie a rotelle - di cui al punto 5.5. del Regolamento(UE) 2018/858”.
IL DIRETTORE GENERALE
ing. Pasquale D'Anzi
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