Normativa codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio
Circolare Ministero Infrastrutture e Trasporti protocollo numero 34373 del 16 novembre 2023
MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI
DIPARTIMENTO PER LA MOBILITÀ SOSTENIBILE
Direzione Generale per la Motorizzazione, per i Servizi ai Cittadini e alle Imprese in Materia di Trasporti e Navigazione
IL DIRETTORE GENERALE
Prot. n. 0034373 del 16/11/2023
OGGETTO: Richiesta di parere sulle procedure da seguire nel caso di titolari di patenti sospese da più di tre anni (per provvedimenti da parte delle prefetture o per motivi psico-fisici) che fanno richiesta di duplicato (da intendersi quale “conferma/rinnovo di validità”) di patente.
Con nota prot. n. 29475 del 14.11.2023 codesta DGT ha inoltrato nota della Sezione coordinata di Pisa, di pari oggetto, intesa ad acquisire istruzioni in merito ai seguenti quesiti:
a) atteso che l’articolo 126, comma 8-ter, CDS subordina l’emissione del duplicato per rinnovo di validità di patente scaduta da più di cinque anni all’esito positivo di un esperimento di guida finalizzato a comprovare il permanere dell’idoneità tecnica alla guida del titolare, “si deve disporre la revisione tecnica della patente ai sensi dell’articolo 128 cds, dopo un periodo di sospensione superiore a 3 o 5 anni”?
b) in detti casi, occorre disporre un provvedimento di revisione o è sufficiente comprovare l’idoneità tecnica mediante un esperimento di guida?
c) “come procedere per i titolari di patente su cui ancora gravano provvedimenti di revisione tecnica per le motivazioni in oggetto che non abbiano ancora iniziato o terminato la procedura di revisione”?
In merito si rappresenta quanto segue.
a) Come è del tutto evidente - non solo dalla sua collocazione sistematica in seno ad un articolo rubricato “Durata e conferma di validità della patente di guida”, ma anche dal suo tenore letterale – la disciplina di cui al comma 8-ter dell’articolo 126 ha un suo preciso ambito oggettivo: “Qualora una patente di guida sia scaduta da più di cinque anni... (omissis)...”.
Ne deriva che per il caso di patenti non scadute da più di cinque anni l’esperimento di guida non trova applicazione.
Appare utile ricordare che la ratio dell’articolo 126, comma 8-ter è una presunzione iuris et de iure, (dunque non suscettibile di prova contraria) che una situazione di mancato rinnovo della patente di guida protratta per più di cinque anni significhi assenza di un’attività di guida per altrettanto tempo di per sé sufficiente a legittimare senz’altro il dubbio del permanere dei requisiti di idoneità tecnica: quest’ultima deve essere quindi verificata, solo in questa ipotesi particolare, per mezzo di un esperimento di guida.
In tal senso, la disciplina dell’articolo 126, comma 8-ter, assorbe e risolve in sé una particolare casistica che prima rientrava nelle previsioni più generiche dell’articolo 128, comma 1 CdS, non senza innumerevoli distorsioni applicative elusive della norma.
b) Da quanto sopra deriva che resta impregiudicata la residua portata dell’articolo 128 CdS, ai sensi del quale, limitatamente a quel che qui rileva:
“Gli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri, nonché il prefetto nei casi previsti dagli articoli 186 e 187, possono disporre che siano sottoposti a visita medica presso la commissione medica locale di cui all'art. 119, comma 4, o ad esame di idoneità i titolari di patente di guida qualora sorgano dubbi sulla persistenza nei medesimi dei requisiti fisici e psichici prescritti o dell’idoneità tecnica. L'esito della visita medica o dell'esame di idoneità sono comunicati ai competenti uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri per gli eventuali provvedimenti di sospensione o revoca della patente.” (comma 1).
Ciò vale a dire che:
• ai sensi dell’articolo 128 CDS, ogni qualvolta sorgano dubbi sul permanere dell’idoneità tecnica o sul permanere dei requisiti di idoneità psicofisica, l’UMC - con le forme e le garanzie di cui alla legge n. 241 del 1990 -, può procedere ad emettere un provvedimento di revisione; analogamente provvedono le Prefetture nei casi di cui agli articoli 186 e 187 CDS;
• tuttavia - così come già in precedenza affermato da diverse pronunce giurisprudenziali, ed ancor più in conseguenza dell’entrata in vigore delle disposizioni di cui all’articolo 126, comma 8-ter,CdS -, il solo decorso di un tempo più o meno lungo di “non guida” non costituisce da solo motivo sufficiente a legittimare l’adozione di un provvedimento di revisione: nel caso dell’articolo 128, comma 1, infatti, non sussiste alcuna presunzione giuridica di inidoneità alla guida come è invece per l’articolo 126, comma 8-ter. Occorre dunque una puntuale valutazione, caso per caso, in ordine alla sussistenza o meno di ulteriori elementi concomitanti che rendono legittimo il dubbio della persistenza dei requisiti richiesti: la circostanza che il periodo di “non guida” derivi da un provvedimento di sospensione della patente potrebbe eventualmente favorire l’individuazione di tali ulteriori elementi;
• per espressa previsione dell’articolo 128 CDS, al provvedimento di revisione emesso per dubbi sull’idoneità tecnica segue un “esame di idoneità” (e non un esperimento di guida), il cui esito favorevole risolve il provvedimento ostativo; all’esito negativo consegue la revoca della patente;
• al provvedimento di revisione emesso per dubbi sull’idoneità psico-fisica consegue una visita in CML, il cui esito favorevole risolve il provvedimento ostativo (eventualmente nei limiti del giudizio espresso dalla Commissione); all’esito negativo consegue, invece, la revoca della patente ai sensi dell’articolo 130, comma 1, lett. a), fatti salvi gli effetti di cui al comma 2 dello stesso articolo.
c) L’ultimo quesito, “come procedere per i titolari di patente su cui gravano provvedimenti di revisione tecnica per le motivazioni in oggetto (e dunque per sospensione) che ancora non abbiano iniziato o terminato la procedura di revisione”, non è sufficientemente chiaro.
Ad ogni buon fine, si ritiene di poter fornire elementi di risposta nel senso che segue:
• se il provvedimento di revisione tecnica era stato emesso per mancato rinnovo della patente di guida da più di tre anni, si rimanda alle istruzioni rese nel paragrafo “disposizioni finali” della circolare prot. n. 20043 del 20/06/2022;
• se il provvedimento di revisione era stato emesso per altri motivi, si richiama il disposto del comma 2 dell’articolo 128 CdS: “Nei confronti del titolare di patente di guida che non si sottoponga, nei termini prescritti, agli accertamenti di cui ai commi da 1 a 1-quater è sempre disposta la sospensione della patente di guida fino al superamento degli accertamenti stessi con esito favorevole. La sospensione decorre dal giorno successivo allo scadere del termine indicato nell'invito a sottoporsi ad accertamento ai fini della revisione, senza necessità di emissione di un ulteriore provvedimento da parte degli uffici provinciali o del prefetto. Chiunque circola durante il periodo di sospensione della patente di guida è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 168 a euro 678 e alla sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida di cui all'articolo 219. …(omissis)…”.
Pertanto, qualora ex art. 128 CdS sia stato emesso un provvedimento di revisione per l’insorgere di dubbi sul permanere dell’idoneità tecnica (derivante da ragioni differenti dal mancato rinnovo della patente di guida) ed il titolare della patente sottoposta a revisione non abbia provveduto, nel termine di trenta giorni dalla notifica del provvedimento stesso, a formalizzare istanza per sottoposi all’esame di revisione, dovrà procedersi alla sospensione della patente di guida fino all’esito positivo dell’esame: ciò in coerenza, tra l’altro, con le istruzioni già impartite con circolare prot. n. 673 dell’11/01/2017, alla quale si fa integrale rinvio.
Per il caso di provvedimento di revisione emesso per l’insorgere di dubbi sul permanere dell’idoneità psico-fisica, l’adempimento richiesto nel termine potrà essere utilmente comprovato dalla prenotazione della visita in CML. Qualora risulti che, trascorsi trenta giorni dalla notifica del provvedimento di revisione, il titolare della patente non abbia provveduto in tal senso, dovrà procedersi alla sospensione della patente di guida fino all’esito dei prescritti accertamenti medici.
Per esigenze di certezza del diritto - e nonostante il dettato letterale dell’articolo 128, comma 2, CdS -, si suggerisce, in entrambi i casi, di notificare anche il provvedimento di sospensione emesso ai sensi del predetto comma 2; tale provvedimento, tuttavia, non necessita dell’avviso di avvio del procedimento, trattandosi di casi di “esercizio vincolato del potere”, sempre che si abbia certezza della regolarità e del buon esito della notifica del provvedimento di revisione.
Da ultimo, si rappresenta che:
• una patente ancorché sottoposta a revisione, è valida ed efficace se è in corso di validità e se il titolare nei tempi prescritti ha prenotato l’esame di revisione o la visita in CML;
• se su una patente insiste un provvedimento di revisione emesso ai sensi dell’articolo 128, comma 1, CDS, o un provvedimento di sospensione emesso ai sensi dell’articolo 128, comma 2, CDS, questi prevalgono sulle disposizioni dell’articolo 126, comma 8-ter, CDS.
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La presente nota è inoltrata per conoscenza alle DGT Nord Ovest, Nord Est e Sud, al fine di favorire uniformità di comportamento degli UMC sul territorio nazionale.
(ing. Pasquale D'Anzi)
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