Normativa codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

Risposta al quesito con risoluzione Agenzia delle Entrate protocollo numero 40/E del 7 luglio 2023

 

AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Centrale Persone Fisiche, Lavoratori Autonomi ed Enti non Commerciali

 

Prot.: 40/E del 07/07/2023

OGGETTO: Consulenza giuridica - Articolo 1-bis del decreto legge n. 121 del 2021 introdotto dalla legge 9 novembre 2021, n. 156. Semplificazioni nelle agevolazioni sui veicoli per le persone con disabilità.

 

   Con la richiesta di consulenza giuridica specificata in oggetto, è stato esposto il seguente

 

QUESITO

 L'Associazione istante (di seguito anche solo "Istante") rappresenta di svolgere la propria attività su tutto il territorio nazionale a favore e nell'interesse generale della comunità in materia di mobilità personale, guida e trasporto pubblico e privato, con particolare riguardo alla tutela dei diritti delle persone con disabilità e delle loro famiglie.

 L'Associazione evidenzia che la legge 9 novembre 2021, n. 156, in sede di conversione del decreto legge 10 settembre 2021, n. 121, ha introdotto l'articolo 1 bis (rubricato "Semplificazioni nelle agevolazioni sui veicoli per le persone con disabilità"), che consente ai soggetti con ridotte o impedite capacità motorie permanenti, abilitati alla guida, di acquistare un veicolo fruendo dell'aliquota IVA agevolata del 4 per cento presentando una copia "semplice" della patente posseduta, ove essa contenga l'indicazione di adattamenti, anche di serie, per il veicolo agevolabile da condurre, prescritti dalle commissioni mediche locali.

 Inoltre, l'Associazione fa presente che l'articolo 27 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 ha novellato la legge 9 aprile 1986, n. 97 aggiungendo all'articolo 1 il comma 2-bis che amplia la platea dei beneficiari anche agli invalidi in possesso di c.d. "foglio rosa" prevedendo che il beneficio decada «qualora l'invalido non abbia conseguito la patente di guida delle categorie A, B o C speciali, entro un anno dalla data dell'acquisto del veicolo».

 Al riguardo, l'Istante rappresenta di aver rilevato, dopo l'introduzione delle predette disposizioni di semplificazione, comportamenti non uniformi da parte di operatori commerciali in merito alla cessione di veicoli agevolati a favore di soggetti riconosciuti invalidi con ridotte o impedite capacità motorie. In particolare, l'Istante evidenzia che «viene da taluni sostenuta e richiesta la necessità di assumere, oltre alla patente di guida che rechi, come peraltro prescritto in precedenza, l'obbligo di adattamenti al veicolo, anche il verbale di invalidità e/o di handicap (legge n. 104 del 1992) da cui risulti la natura motoria delle disabilità».

 In altri casi, l'Istante segnala che gli operatori commerciali «non ritengono applicabile la novella legislativa introdotta dalla legge 9 novembre 2021, n. 156 e dal correlato decreto ai titolari di c.d. "foglio rosa", quand'anche in esso siano indicati gli adattamenti obbligatori alla guida».

 Ciò posto, l'Associazione chiede chiarimenti in ordine alla corretta applicazione delle disposizioni richiamate.

 

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA

 L'Associazione ritiene che la natura motoria della limitazione funzionale è connaturata nell'oggettivo obbligo dell'uso di adattamenti alla guida che condiziona il rilascio e l'uso della correlata patente; tale condizione, peraltro, è definita dalle commissioni mediche locali di cui all'articolo 119, comma 4, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (recante il "Codice della strada"), che prevedono la contestuale presenza di figure mediche della ASL e di figure tecniche della Motorizzazione civile.

 L'Istante rappresenta che vengono, quindi, definiti contestualmente, sia la condizione psicofisica (condizione personale) sia gli adattamenti obbligatori sul veicolo e risultano garantiti sia i prerequisiti oggettivi che soggettivi. In tal senso, il legislatore ha ritenuto ragionevolmente superflua la previgente richiesta di esibire anche il verbale di invalidità.

 Pertanto, per l'accesso ai benefici fiscali previsti dall'articolo 8 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e prima ancora dalla citata legge n. 97 del 1986, per le persone con disabilità titolari di patente di guida con obbligo di adattamenti, sono richiesti esclusivamente e senza obbligo di presentazione di ulteriore documentazione:

   - una copia "semplice" della patente posseduta, ove essa contenga l'indicazione di adattamenti, anche di serie, per il veicolo agevolabile da condurre, prescritti dalle commissioni mediche locali di cui all'articolo 119, comma 4, del Codice della Strada;
   - atto notorio attestante che nel quadriennio anteriore alla data di acquisto del veicolo non è stato effettuato acquisto o importazione di veicolo con applicazione dell'aliquota agevolata.

 L'istante ritiene che l'interpretazione di cui sopra è da ritenersi estesa, in forza del combinato disposto dell'articolo 27 della legge n. 104 del 1992, dell'articolo 1, comma 2 bis, della legge n. 97 del 1986 e dell'articolo 1 bis della legge n. 156 del 2021, anche ai titolari di c.d. "foglio rosa" e di relativa prescrizione degli adattamenti, anche di serie, per il veicolo agevolabile da condurre, rilasciata dalle commissioni mediche locali di cui all'articolo 119, comma 4, del Codice della Strada.

 

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

 Ai fini della disamina della questione rappresentata, appare utile operare una ricostruzione del quadro normativo di riferimento e della sua evoluzione.

 L'articolo 1 della legge 9 aprile 1986, n. 97 (recante "Disposizioni per l'assoggettamento all'imposta sul valore aggiunto con aliquota ridotta dei veicoli adattati ad invalidi") ha introdotto una aliquota IVA ridotta per le cessioni e le importazioni di veicoli rispondenti a determinati requisiti di cilindrata «adattati ad invalidi, titolari di patente F per ridotte o impedite capacità motorie», da applicarsi sulla base dei criteri, delle modalità e delle procedure disposte con decreto del Ministro delle finanze 16 maggio 1986 (di seguito anche Decreto).

 In particolare, ai sensi dell'articolo 1 del Decreto, nel testo vigente ratione temporis, «I soggetti titolari di patente F per ridotte o impedite capacità motorie, ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui alla legge 9 aprile 1986, numero 97, per l'acquisto o l'importazione, da parte di soggetti d'imposta, di veicoli di cilindrata fino a 2000 centimetri cubici, se con motore a benzina, e a 2500 centimetri cubici, se con motore diesel, adattati all'uso in relazione alle proprie deficienze motorie accertate devono produrre:

   a) fotocopia della patente di guida;
   b) certificato rilasciato da una delle commissioni mediche provinciali di cui all'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, numero 393, e successive modificazioni, attestante le ridotte o impedite capacità motorie, ovvero copia del predetto certificato rilasciato in occasione del conseguimento o della conferma di validità della patente di guida;
   c) atto notorio attestante che nel quadriennio anteriore alla data di acquisto del veicolo non è stato effettuato acquisto o importazione di veicolo con applicazione dell'aliquota agevolata e, nel caso di cancellazione, nel predetto periodo, dal pubblico registro automobilistico […], certificato rilasciato dal detto ente
.».

 Successivamente, l'articolo 27 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (recante «Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate») ha modificato il richiamato articolo 1:

   - al comma 1, sopprimendo le parole «titolari di patente F» ed aggiungendo il riferimento ai veicoli «anche prodotti in serie»;
   - aggiungendo un comma 2-bis in base al quale «Il beneficio della riduzione dell'aliquota […] decade qualora l'invalido non abbia conseguito la patente di guida delle categorie A, B o C speciali, entro un anno dalla data dell'acquisto del veicolo. Entro i successivi tre mesi l'invalido provvede al versamento della differenza tra l'imposta sul valore aggiunto pagata e l'imposta relativa all'aliquota in vigore per il veicolo acquistato».

 Il comma 3, dell'articolo 8 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (rubricato «Disposizioni a favore dei soggetti portatori di handicap»), ha previsto:

   - estensione delle disposizioni della citata legge n. 97 del 1986 anche alle cessioni di motoveicoli e autoveicoli rispondenti a determinati requisiti «anche prodotti in serie, adattati per la locomozione dei soggetti di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con ridotte o impedite capacità motorie permanenti», nonché a determinate prestazioni rese dalle officine per adattare i veicoli, «effettuate nei confronti di detti soggetti o dei familiari di cui essi sono fiscalmente a carico»;
   - che «Gli adattamenti eseguiti devono risultare dalla carta di circolazione».

 Con tale disposizione, quindi, l'agevolazione ai fini dell'Iva è stata estesa, per i veicoli con determinati requisiti di cilindrata, ai soggetti con ridotte o impedite capacità motorie permanenti, ancorché non muniti di patente speciale ed ai familiari di cui essi risultino fiscalmente a carico, di cui all'articolo 3 della legge n. 104 del 1992.

 Tale previsione è attualmente contenuta nel numero 31) della Tabella A, parte II, allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 a seguito dell'articolo 50, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342 e fa riferimento a motoveicoli ed autoveicoli «anche prodotti in serie, adattati per la locomozione dei soggetti di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con ridotte o impedite capacità motorie permanenti, ceduti ai detti soggetti o ai familiari di cui essi sono fiscalmente a carico, nonché le prestazioni rese dalle officine per adattare i veicoli, anche non nuovi di fabbrica, compresi i relativi accessori e strumenti necessari per l'adattamento, effettuate nei confronti dei soggetti medesimi».

 Al fine di estendere l'aliquota Iva agevolata anche ai veicoli con motore ibrido (con i limiti di cilindrata indicati) e motore elettrico (con il limite di potenza indicato), l'articolo 53-bis del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124 ha modificato:

   - il n. 31) della Tabella A, parte II, allegata al d.P.R. n. 633 del 1972;
   - l'articolo 1, comma 1, della legge n. 97 del 1986;
   - il comma 3 della legge n. 449 del 1997.

 Da ultimo, il legislatore è intervenuto con l'articolo 1-bis del decreto legge 10 settembre 2021, n. 121, introdotto in sede di conversione dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, disponendo che:

   - «Per il riconoscimento delle agevolazioni previste dall'articolo 8 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con riferimento all'acquisto di veicoli, i soggetti con ridotte o impedite capacità motorie  permanenti, abilitati alla guida, presentano una copia semplice della patente posseduta, ove essa contenga l'indicazione di adattamenti, anche di serie, per il veicolo agevolabile da condurre, prescritti dalle commissioni mediche locali di cui all'articolo 119, comma 4, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285» (cfr. comma 1);
   - e prevedendo un obbligo di adeguamento del Decreto alle nuove disposizioni (cfr. comma 2).

 Conseguentemente, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 13 gennaio 2022, con decorrenza dal 29 gennaio 2022, è stato aggiunto all'articolo 1 del Decreto un secondo comma ai sensi del quale «In sostituzione della documentazione di cui al primo comma, lettere a) e b), i soggetti ivi indicati possono produrre copia semplice della patente posseduta, ove essa contenga l'indicazione di adattamenti, anche di serie, per il veicolo agevolabile da condurre, prescritti dalle commissioni mediche locali di cui all'art. 119, comma 4, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, fermo restando l'obbligo di presentazione dell'atto notorio di cui al primo comma, lettera c)».

 L'articolo 116, comma 4 del Codice della Strada dispone che «I mutilati ed i minorati fisici, anche se affetti da più minorazioni, possono conseguire la patente speciale delle categorie AM, A1, A2, A, B1, B, C1, C, D1 e D, anche se alla guida di veicoli trainanti un rimorchio. Le suddette patenti possono essere limitate alla guida di veicoli di particolari tipi e caratteristiche, e possono indicare determinate prescrizioni in relazione all'esito degli accertamenti di cui all'articolo 119, comma 4. Le limitazioni devono essere riportate sulla patente utilizzando i codici comunitari armonizzati, ovvero i codici nazionali stabiliti dal Dipartimento per i trasporti, la navigazione e i sistemi informativi e statistici. […]».

 Il richiamato articolo 119 del Codice della Strada disciplina i requisiti fisici e psichici per il conseguimento della patente di guida:

   - «L'accertamento dei requisiti fisici e psichici, tranne per i casi stabiliti nel comma 4, è effettuato dall'ufficio della unità sanitaria locale territorialmente competente, cui sono attribuite funzioni in materia medicolegale» o di altro medico come individuato dalla medesima disposizione (cfr. comma 2);
   - «L'accertamento dei requisiti psichici e fisici è effettuato da commissioni mediche locali, costituite dai competenti organi regionali ovvero dalle province autonome di Trento e di Bolzano che provvedono altresì alla nomina dei rispettivi presidenti, nei riguardi: a) dei mutilati e minorati fisici. Nel caso in cui il giudizio di idoneità non possa essere formulato in base ai soli accertamenti clinici si dovrà procedere ad una prova pratica di guida su veicolo adattato in relazione a particolari esigenze […]» (cfr. comma 4).

 Al riguardo, l'articolo 330 del Regolamento di attuazione al medesimo Codice della Strada prevede, inoltre, al comma 5 che «Nel caso in cui l'accertamento dei requisiti fisici e psichici sia richiesto da mutilati e minorati fisici per minorazioni anatomiche o funzionali a carico degli arti o della colonna vertebrale, la composizione della commissione medica locale è integrata da un medico appartenente ai servizi territoriali della riabilitazione, nonché da un dipendente della Direzione generale della motorizzazione del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici,(…)».

 Alla luce dell'evoluzione del predetto quadro di riferimento, si ritiene che, a decorrere dal 29 gennaio 2022, per il riconoscimento delle agevolazioni previste per l'acquisto di veicoli rispondenti a determinati requisiti di cilindrata o potenza dal richiamato articolo 8 della legge n. 449 del 1997, i soggetti con ridotte o impedite capacità motorie permanenti, abilitati alla guida, possono fruire dell'aliquota Iva agevolata del 4 per cento presentando la seguente documentazione:

   - copia semplice della patente posseduta, ove essa contenga l'indicazione degli adattamenti alla guida, anche di serie, prescritti dalle commissioni mediche locali di cui al citato articolo 119, comma 4, del Codice della Strada;
   - atto notorio o la dichiarazione di responsabilità attestante che nel quadriennio anteriore non si è fruito della stessa agevolazione.

 Pertanto, ai fini dell'applicazione della predetta aliquota Iva ridotta del 4 per cento, i soggetti con ridotte o impedite capacità motorie permanenti, abilitati alla guida, non devono disporre della copia della certificazione di handicap o di invalidità rilasciata dalla commissione pubblica deputata all'accertamento di tali condizioni che indichi la natura motoria della disabilità, qualora la patente contenga l'indicazione di adattamenti, anche di serie, per il veicolo agevolabile da condurre.

 Con riferimento all'ulteriore quesito relativo alla possibilità da parte dei soggetti interessati di poter produrre il c.d. "foglio rosa" (cfr. articolo 122 del Codice della Strada) che contenga la prescrizione degli adattamenti alla guida, anche di serie, per il veicolo agevolabile da condurre, si ritiene di fornire una soluzione positiva alla luce del tenore del comma 2-bis dell'articolo 1 della legge n. 97 del 1986, in precedenza richiamato.

 Pertanto, ai fini dell'applicazione del beneficio in argomento il soggetto interessato può produrre anche il "foglio rosa" che rechi l'indicazione degli adattamenti alla guida al veicolo, oltre all'atto notorio o la dichiarazione di responsabilità attestante che nel quadriennio anteriore non si è fruito della stessa agevolazione, fermo restando che «Il beneficio della riduzione dell'aliquota […] decade qualora l'invalido non abbia conseguito la patente di guida delle categorie A, B o C speciali, entro un anno dalla data dell'acquisto del veicolo».

***

 Le Direzioni regionali vigileranno affinché i principi enunciati e le istruzioni fornite con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti.

 

LA DIRETTRICE CENTRALE
(firmato digitalmente)

 

 

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