Normativa codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio
Circolare Ministero Infrastrutture e Trasporti protocollo numero 0014744 del 12/05/2023
MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI
DIPARTIMENTO PER LA MOBILITÀ SOSTENIBILE
Direzione Generale per la Motorizzazione, per i Servizi ai Cittadini e alle Imprese in Materia di Trasporti e Navigazione.
Prot. n. 14744
Roma, 12 maggio 2023
OGGETTO: Circolazione in Italia di veicoli provenienti dall'Ucraina intestati a cittadini ucraini rifugiati.
Premesse
Pervengono a questa sede richieste di chiarimento in ordine agli adempimenti dovuti al fine della circolazione in Italia di veicoli provenienti dall'Ucraina e al seguito di cittadini ucraini, ai quali è stato riconosciuto lo status di rifugiati a causa degli eventi bellici tutt'ora in atto.
Al riguardo, si fa preliminarmente presente che:
-per i cittadini non residenti, l'art. 132, comma 1, c.d.s. consente la libera circolazione con targa ucraina entro il limite temporale massimo di 1 anno;
-per i cittadini residenti, l'art. 93-bis c.d.s. prevede, alternativamente, a seconda che il veicolo sia in proprietà o in disponibilità ad altro titolo:
• l'obbligo di nazionalizzare il veicolo entro 3 mesi dalla acquisizione della residenza in Italia; ovvero
• l'obbligo di iscrizione del veicolo nel Registro dei veicoli esteri (REVE), tenuto dal PRA, qualora la disponibilità del veicolo stesso superi un periodo di trenta giorni, anche non continuativi, nell'arco solare (per ulteriori informazioni al riguardo, consultare il seguente link: https://www.aci.it/i-servizi/guide-utili/guida-praticheauto/registro-dei-veicoli-esteri- reve.html
Essendo l'Ucraina un paese extraUE, la nazionalizzazione dei veicoli ivi immatricolati deve ritenersi ammessa a condizione che i veicoli stessi siano rispondenti alle norme comunitarie vigenti al momento della richiesta.
Tenuto conto della insussistenza, al momento, di disposizioni in deroga, la scadenza del limite temporale prescritto dall'art. 132 c.d.s. o l'impossibilità di procedere alla nazionalizzazione dei veicoli in parola, in ragione della loro non rispondenza alle prescrizioni tecniche vigenti, inibisce di fatto la possibilità che detti veicoli possano circolare in Italia.
Ciò premesso, al fine di far fronte alle necessità dei cittadini ucraini rifugiati in Italia, in considerazione della loro particolare condizione di protezione temporanea (fermo restando l'obbligo di iscrivere al REVE i veicoli con targa ucraina nella disponibilità, a titolo diverso della proprietà, di cittadini ucraini residenti in Italia, in presenza delle condizioni previste dall'art. 93-bis, comma 2, c.d.s.), questa Direzione Generale ha valutato la possibilità di ricorrere, nei casi di specie, al rilascio di targhe EE ai sensi dell'art. 134, comma 1, c.d.s., ed in tal senso ha acquisito il parere favorevole da parte sia del Ministero dell'Interno - Servizio di Polizia Stradale sia dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Direzione Dogane.
Nei casi di specie, le targhe EE possono essere rilasciate a condizione che:
- il cittadino ucraino, residente o non residente in Italia, sia in possesso di un permesso di soggiorno per protezione temporanea in corso di validità;
- il veicolo immatricolato in Ucraina sia di proprietà del richiedente.
Atteso che la titolarità di un permesso di soggiorno per protezione temporanea costituisce uno dei presupposti fondamentali per ottenere il rilascio di targhe EE, ne consegue che:
- in caso di proroga del permesso di soggiorno, è da ritenersi tacitamente prorogata la validità delle targhe EE per eguale periodo di tempo;
- il permesso di soggiorno deve sempre essere tenuto a bordo del veicolo con targa EE.
Ciascun cittadino ucraino in protezione temporanea può chiedere ed ottenere il rilascio delle targhe EE in relazione ad un solo veicolo intestato a proprio nome per uso proprio e limitatamente alle seguenti tipologie:
- autoveicoli e rimorchi di massa complessiva a pieno carico no a 3,5 t;
- motoveicoli.
Per quanto concerne in particolare gli aspetti doganali, e considerata la particolare situazione dei cittadini ucraini rifugiati, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Direzione Dogane ha fatto presente che, permanendo lo stato di protezione temporanea, i veicoli in parola sono da intendersi in regime di ammissione temporanea e, pertanto, non occorre l'adempimento di alcuna formalità doganale.
Pertanto, nel rispetto delle condizioni illustrate, si comunica che gli Uffici in indirizzo sono autorizzati al rilascio, a richiesta degli interessati, di targhe EE di durata pari al periodo di validità del permesso di soggiorno per protezione temporanea.
Richiesta di rilascio delle targhe EE per i veicoli già immatricolati in Ucraina
La domanda di rilascio delle targhe EE deve essere presentata ad uno degli UMC competente per materia (v. allegato elenco - Allegato 1) e per territorio (in ragione del luogo di residenza o di domicilio dell'interessato) e redatta sul mod. TT 2119.
Con riguardo ai cittadini non residenti, nel mod. TT 2119 deve essere indicato il domicilio in Italia che dovrà essere trascritto sulla carta di circolazione.
Se la domanda è presentata direttamente dall'interessato allo sportello dell'UMC, devono essere esibiti in originale:
- il passaporto o altro documento di identità o di riconoscimento in corso di validità rilasciato dalle competenti Autorità ucraine, ovvero la carta di identità o altro documento di riconoscimento rilasciato dalle competenti autorità italiane;
- il permesso di soggiorno per protezione temporanea;
- la carta di circolazione ucraina.
I medesimi documenti di identità o di riconoscimento, ivi compreso il permesso di soggiorno, debbono essere esibiti anche all'atto del rilascio delle targhe EE e della relativa carta di circolazione.
Nelle more del rinnovo del permesso di soggiorno per protezione temporanea, deve essere esibita la fotocopia del permesso scaduto unitamente alla ricevuta postale o alla ricevuta rilasciata dalle competenti Autorità di Pubblica Sicurezza attestante la presentazione della richiesta di rinnovo.
La domanda di rilascio delle targhe EE può essere presentata all'UMC anche per il tramite di uno Studio di consulenza automobilistica o di una persona sica appositamente delegata. Lo Studio di consulenza o la persona delegata debbono intendersi autorizzate anche alla presa in consegna delle targhe EE e della carta di circolazione rilasciate dall'UMC.
Documentazione da allegare alla domanda
Al modello TT 2119 sono vanno allegate:
- le attestazioni di versamento, effettuato mediante la piattaforma PagoPA, di:
• € 32,00 per imposte di bollo e di € 10,20 per diritti di motorizzazione (codice N003 "DOMANDA RILASCIO TARGHE ESCURSIONISTI ESTERI");
e, a seconda dei casi, di:
• € 33,16 (acquisto targhe EE per autoveicoli - codice N115);
• € 18,37 (acquisto targhe EE per motoveicoli - codice N043);
• € 19,32 (acquisto targhe EE per rimorchi - codice N042);
• € 19,32 (acquisto targhe EE ripetitrici - codice N042);
- copia della carta di circolazione rilasciata dalle Autorità ucraine; al riguardo, si precisa che non deve essere richiesta la produzione del COC, né in originale né in fotocopia; l'originale o la fotocopia del COC può, tuttavia, essere acquisita al fascicolo solo se già in possesso dall'interessato e da questo spontaneamente allegata alla domanda.
- la fotocopia del passaporto o del documento di identità o di riconoscimento rilasciata dalle Autorità ucraine, ovvero fotocopia della carta di identità o del documento di riconoscimento rilasciato dalle Autorità italiane;
- la fotocopia del codice scale (se in possesso dell'interessato; in caso contrario, il codice scale viene riportato sul mod. TT 2119);
- la fotocopia del permesso di soggiorno per protezione temporanea e la fotocopia dell'eventuale ricevuta attestante la richiesta di rinnovo del permesso stesso;
- l'eventuale mod. TT 2120, se la richiesta di rilascio delle targhe EE è effettuata per il tramite di uno Studio di consulenza automobilistica;
- l'eventuale delega, redatta in lingua italiana e su carta semplice, sottoscritta dal richiedente in favore di altra persona sica delegata alla presentazione della domanda e alla presa in consegna delle targhe EE e della relativa carta di circolazione; in tal caso, il delegato dovrà esibire anche un proprio documento di identità o di riconoscimento in corso di validità.
Documentazione redatta in lingua ucraina
Sempre in considerazione dell'eccezionalità dei casi in esame, e dunque per finalità di semplificazione, non è richiesta la traduzione legalizzata del passaporto o di altro documento di identità o di riconoscimento nonché della carta di circolazione redatte in lingua ucraina, ivi compresa l'ipotesi in cui dea documenti siano compilati con caratteri cirillici.
In luogo della traduzione legalizzata, è richiesta la sola compilazione, da parte del competente Ucio consolare ucraino in Italia, del modulo allegato alla presente circolare (Allegato 2), nel quale, al solo scopo di rendere intellegibile il contenuto dei predetti documenti, sono riportati:
- i dati anagrafici risultanti dal passaporto o dal documento di identità o di riconoscimento ucraini (se il cittadino non è in possesso di una carta di identità o di altro documento di riconoscimento rilasciato in Italia) che debbono essere coincidenti con i dati anagrafici trascritti sulla carta di circolazione ucraina nonché con i dati anagrafici presenti sul permesso provvisorio per protezione temporanea;
- i dati tecnici del veicolo contenuti nella relativa carta di circolazione ucraina.
Compilazione della carta di circolazione italiana
Per ciascuna richiesta di rilascio di targhe EE, andrà creato un esemplare unico, codificato come EU(xxxxxx)UP(PV)/UA, ove, escludendo le parentesi tonde:
- le "x" sono sostituite dalle 6 cifre di cui si compone la marca operativa;
- "PV" è sostituita dalla sigla della provincia sede dell'UMC che rilascia le targhe EE;
- "UA" identica che l'esemplare unico è relativo ai veicoli provenienti dall'Ucraina e oggetto della presente circolare.
A titolo esemplificativo: "EU123456UPRM/UA", identica un esemplare unico relativo ad un veicolo con targa ucraina, oggetto della presente circolare, creato dall'Ucio di Roma nel 2023 con marca operativa 123456.
Poiché i documenti di circolazione ucraini normalmente non contengono alcuni dei dati tecnici necessari alla creazione dell'unico esemplare, convenzionalmente e se non riscontrabili dal predetto Allegato 2, andranno utilizzate le seguenti grandezze, se richieste:
Dato EU: MOT
Grandezze: 0000
Dato EU: COMB
Grandezze: G
Dato EU: TMP
Grandezze: 4
Dato EU: N-CL
Grandezze: 4
Dato EU: CLNDT
Grandezze: 2000
Dato EU: PZ-MAX(KW)
Grandezze: 100
Dato EU: GR
Grandezze: 10000
Dato EU: P-A
Grandezze: 2
Dato EU: P-T
Grandezze: 5
Dato EU: LNG
Grandezze: 4000
Dato EU: LRG
Grandezze: 2500
Dato EU: N-ASS
Grandezze: 2
Dato EU: INT-1
Grandezze: 1000
Dato EU: PNE
Grandezze: 000
Dato EU: FR-SERV
Grandezze: I
Dato EU: TARA
Grandezze: 3500
Dato EU: MS-COMPL
Grandezze: 3500
Dato EU: V-EFFETT
Grandezze: 100
Dato EU: DIR CE
Grandezze: ZZ
Dato EU: ABS
Grandezze: A
Dato EU: CAR (MA = CAT)
Grandezze: Compatibile con il veicolo
Dato EU: AR-BASE
Grandezze: Compatibile con il veicolo
Nel caso in cui il sistema segnali la presenza di errori in ragione della incongruenza tra i dati reali e quelli convenzionali, di cui alla tabella precedente, e quindi sia impossibile procedere alla creazione dell'EU, l'UMC utilizzerà, in sostituzione, il dato convenzionale presente in tabella o un dato alternativo discrezionale che consenta l'emissione della carta di circolazione.
Adempimenti successivi alla cessazione dello stato di protezione temporanea
Cessato lo stato di protezione temporanea, il cittadino ucraino rifugiato è tenuto alla riconsegna delle targhe EE e della relativa carta di circolazione all'UMC che le ha rilasciate.
L'adempimento può essere effettuato anche per il tramite di uno Studio di consulenza automobilistica o di altra persona fisica delegata.
Resta fermo che, scaduto il permesso di soggiorno per protezione temporanea, senza che vi sia stato rinnovo, decade dalla medesima data la validità delle targhe EE e, pertanto, è inibita la circolazione del veicolo.
Nel caso in cui il cittadino ucraino, che ha goduto dello status di rifugiato, non abbia la residenza in Italia e non intenda acquisirla, il veicolo deve essere ricondotto oltre i confini nazionali munito di foglio di via e di targa di cartone rilasciata dall'UMC ai sensi dell'art. 99 c.d.s.. A tal fine, l'UMC non chiede la restituzione delle targhe e della carta di circolazione ucraine ancora in possesso dell'interessato.
Nel caso in cui il cittadino ucraino, che ha goduto dello status di rifugiato, sia residente in Italia o abbia l'intenzione di acquisire la residenza, ai sensi del già richiamato art. 93-bis, comma 1, c.d.s. deve provvedere alla nazionalizzazione del veicolo entro 3 mesi dalla scadenza del permesso di soggiorno per protezione temporanea (se è già residente da oltre tre mesi) ovvero dalla acquisizione della residenza stessa.
Al riguardo, si evidenzia che la nazionalizzazione dei veicoli in parola deve essere conforme alle disposizioni generali in materia, ivi compresa la condizione della rispondenza del veicolo alle prescrizioni tecniche, nazionali e comunitarie, vigenti al momento della richiesta. Pertanto, detti veicoli debbono essere preventivamente sottoposti, ai fini della nazionalizzazione, a visita e prova ex art. 75 c.d.s. con validità di revisione.
Per quanto concerne gli aspetti doganali, l'Agenzia delle Dogane - Direzione Dogane ha fatto presente che "la particolare condizione dei cittadini ucraini in fuga dalla guerra è stata presa in considerazione dai competenti Servizi della Commissione Europea che, con la nota prot. Taxud.c.1(2022)1936303 del 14 marzo 2022 -relativa all'applicazione del Regolamento (CE) n. 1186/2009 del Consiglio del 11 novembre 2009 recante regime comunitario delle franchigie doganali- hanno già ricordato la possibilità, per le autorità doganali, di autorizzare l'importazione in franchigia dei beni personali, tra i quali anche i veicoli privati, per i soggetti che trasferiscono la propria residenza all'interno dell'Unione europea, prescindendo dai presupposti normalmente richiesti."; in tal senso, l'Agenzia delle Dogane ha già fornito indicazioni ai propri uffici territoriali.
Entrata in vigore
Le istruzioni operative contenute nella presente circolare si applicano a decorrere dal 22 maggio 2023.
Nel richiamare la necessità di dare ampia informazione a tutta l'utenza interessata sulle istruzioni operative contenute nella presente circolare, si richiama l'attenzione delle DGT in indirizzo sulla scrupolosa osservanza delle istruzioni stesse, avendo cura di comunicare a questa Direzione Generale l'insorgenza di eventuali criticità.
IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Pasquale D'Anzi
Allegato 1
ELENCO DEGLI UFFICI MOTORIZZAZIONE COMPETENTI AL RILASCIO DELLE TARGHE EE
Ancona (AN)
Bari (BA)
Bologna (BO)
Bolzano (BZ)
Brescia (BS)
Brindisi (BR)
Cagliari (CA)
Catania (CT)
Catanzaro (CZ)
Firenze (FI)
Genova (GE)
Livorno (LI)
Messina (ME)
Milano (MI)
Napoli (NA)
Palermo (PA)
Pescara (PE)
Ragusa (RG)
Roma (RM)
Siracusa (SR)
Torino (TO)
Trieste (TS)
Udine (UD)
Varese (VA)
Venezia (VE)
Vicenza (VI)
Allegato 2
Ufficio Consolare d'Ucraina di .......................
Dati anagrafici
(C.1.1) Cognome del proprietario del veicolo .....................................................
(C.1.2) Nome del proprietario del veicolo ...........................................................
Numero del passaporto / Documento di identità ................................................
Residenza (estera) .............................................................................................
Identificazione del veicolo
(A) Numero di immatricolazione ........................................................................
(E) Telaio del veicolo ..........................................................................................
(B) Data di I immatricolazione .............................................................................
Dati tecnici
(D.1) Costruttore .................................................................................................
(D.2) Tipo .............................................................................................................
(D.3) Denominazione commerciale .......................................................................
(F.1) Massa massima (kg) .....................................................................................
(G) Massa del veicolo in servizio (kg) .......................................................................
(O.1) Massa rimorchiabile (kg) ....................................................................................
(J) Categoria del veicolo (specificare la categoria internazionale del veicolo L/M1/N1/O1/O2 ovvero se trattasi di motoveicolo / autovettura / autocarro / rimorchio) ...............................................................
(S.1) Numero di posti a sedere compreso il conducente .....................................................
(P.1) Cilindrata (cc) .........................................................................................................
(P.3) Tipo di combustibile o alimentazione ..........................................................................
..........., li .........
Timbro e firma del funzionario
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