CODICE DELLA STRADA

Decreto legislativo 30.04.1992, n. 285

Sezione curata da: Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

TITOLO IV
GUIDA DEI VEICOLI E CONDUZIONE DEGLI ANIMALI

 

Articolo 132 CdS
Circolazione dei veicoli immatricolati in uno Stato estero condotti da non residenti in Italia (1)

(Vedi art. 132 del Prontuario del Codice della Strada)
(Vedi art. 339 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del C.d.S.)

   1. Fuori dei casi di cui all'articolo 93-bis, gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi immatricolati in uno Stato estero e per i quali si sia già adempiuto alle formalità doganali o a quelle di cui all'articolo 53, comma 2, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, se prescritte, sono ammessi a circolare in Italia per la durata massima di un anno, in base al certificato di immatricolazione dello Stato di origine, in conformità alle Convenzioni internazionali ratificate dall'Italia.
   2. Gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi immatricolati in uno Stato estero, per i quali si sia adempiuto alle formalità doganali o a quelle di cui all'articolo 53, comma 2, del citato decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, se prescritte, di proprietà del personale straniero o dei familiari conviventi, in servizio presso organismi o basi militari internazionali aventi sede in Italia, sono ammessi a circolare per la durata del mandato.
   3. Le targhe dei veicoli di cui ai commi 1 e 2 devono essere chiaramente leggibili e contenere il contrassegno di immatricolazione composto da cifre arabe e da caratteri latini maiuscoli, secondo le modalità da stabilire nel regolamento. Chiunque viola le disposizioni del presente comma è soggetto alle sanzioni di cui all'articolo 100, commi 11 e 15.
   4. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 1 comporta l'interdizione all'accesso sul territorio nazionale.
   5. Chiunque viola le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 è soggetto alle sanzioni di cui al comma 7 dell'articolo 93-bis.

 

(1) Articolo sostituito dalla Legge 23.12.2021 n. 238.

 

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OSSERVAZIONI

* La procedura di nazionalizzazione di veicolo già immatricolati all'estero, di proprietà di cittadini italiani residenti in quello stesso Stato che rientrano definitivamente in Italia, prevede agevolazioni amministrative che non sono riconosciute per i veicoli immatricolati in ambito UE per la prima volta.

 

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GIURISPRUDENZA

.Corte di Cassazione Civile, Sezione VI - 2, ordinanza numero 19618 del 17/06/2022
Circolazione Stradale - Artt. 132 e 201 del Codice della Strada - Notificazione delle violazioni all'estero - Notifica di verbale di accertamento effettuata a mezzo posta nei confronti di cittadino tedesco residente in Germania - La notifica di un verbale di accertamento di infrazione a norme del codice della strada a persona residente in Germania per il tramite del servizio postale risulta viziata da nullità suscettibile di sanatoria ma eventualmente sanata per il raggiungimento del relativo scopo quando sia proposta una tempestiva e rituale opposizione che dimostri la consapevolezza del destinatario del procedimento sanzionatorio.

 

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