CODICE DELLA STRADA

Decreto legislativo 30.04.1992, n. 285

Sezione curata da: Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

TITOLO IV
GUIDA DEI VEICOLI E CONDUZIONE DEGLI ANIMALI

 

Articolo 134 CdS
Circolazione di autoveicoli e motoveicoli appartenenti a cittadini italiani residenti all'estero o a stranieri

(Vedi art. 134 del Prontuario del Codice della Strada)
(Vedi art. 340 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del C.d.S.)

   1. Agli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi importati temporaneamente o nuovi di fabbrica acquistati per l'esportazione, che abbiano già adempiuto alle formalità doganali, se prescritte, e appartengano a cittadini italiani residenti all'estero o a stranieri che sono di passaggio, sono rilasciate una carta di circolazione della durata massima di un anno, salvo eventuale proroga, e una speciale targa di riconoscimento, come stabilito nel regolamento.
   1-bis. Al di fuori dei casi previsti dal comma 1, gli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi immatricolati in uno Stato estero o acquistati in Italia ed appartenenti a cittadini italiani residenti all'estero ed iscritti all'Anagrafe italiani residenti all'estero (A.I.R.E.) e gli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi immatricolati in uno Stato dell'Unione europea o acquistati in Italia ed appartenenti a cittadini comunitari o persone giuridiche costituite in uno dei Paesi dell'Unione europea che abbiano, comunque, un rapporto stabile con il territorio italiano, sono immatricolati, a richiesta, secondo le norme previste dall'articolo 93, a condizione che al momento dell'immatricolazione l'intestatario dichiari un domicilio legale presso una persona fisica residente in Italia o presso uno dei soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264.
   2. Chiunque circola con la carta di circolazione di cui al comma 1 scaduta di validità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 87,00 a euro 344,00. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. La sanzione accessoria non si applica qualora al veicolo, successivamente all'accertamento, venga rilasciata la carta di circolazione, ai sensi dell'articolo 93.

 

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OSSERVAZIONI

* Un cittadino (persona fisica) comunitario residente in un paese della UE, anche se in possesso di un rapporto stabile sul territorio italiano, non può acquistare un veicolo usato (già immatricolato in italia), neanche  eleggendo il proprio domicilio fiscale presso una persona fisica residente in italia in quanto il resupposto essenziale per l’intestazione di un veicolo, per una persona fisica, è la residenza anagrafica in Italia.

 

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GIURISPRUDENZA

.Al momento non ci sono riferimenti in questa sezione.

 

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