CODICE DELLA STRADA

Decreto legislativo 30.04.1992, n. 285

Sezione curata da: Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

TITOLO II
DELLA COSTRUZIONE E TUTELA DELLE STRADE

CAPO I
Costruzione e tutela delle strade ed aree pubbliche

 

Articolo 18 CdS
Fasce di rispetto ed aree di visibilità nei centri abitati

(Vedi art. 18 del Prontuario del Codice della Strada)
(Vedi art. 28 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del C.d.S.)

   1. Nei centri abitati, per le nuove costruzioni, ricostruzioni ed ampliamenti, le fasce di rispetto a tutela delle strade, misurate dal confine stradale, non possono avere dimensioni inferiori a quelle indicate nel regolamento in relazione alla tipologia delle strade.
   2. In corrispondenza di intersezioni stradali a raso, alle fasce di rispetto indicate nel comma 1 devesi aggiungere l'area di visibilità determinata dal triangolo avente due lati sugli allineamenti delimitanti le fasce di rispetto, la cui lunghezza misurata a partire dal punto di intersezione degli allineamenti stessi sia pari al doppio delle distanze stabilite nel regolamento a seconda del tipo di strada, e il terzo lato costituito dal segmento congiungente i punti estremi.
   3. In corrispondenza di intersezioni stradali a livelli sfalsati è vietata la costruzione di ogni genere di manufatti in elevazione all'interno dell'area di intersezione che pregiudichino, a giudizio dell'ente proprietario, la funzionalità dell'intersezione stessa e le fasce di rispetto da associare alle rampe esterne devono essere quelle relative alla categoria di strada di minore importanza tra quelle che si intersecano.
   4. Le recinzioni e le piantagioni (1) dovranno essere realizzate in conformità ai piani urbanistici e di traffico e non dovranno comunque ostacolare o ridurre, a giudizio dell'ente proprietario della strada, il campo visivo necessario a salvaguardare la sicurezza della circolazione.
   5. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e del regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 173,00 a euro 694,00.
   6. La violazione delle suddette disposizioni importa la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo per l'autore della violazione stessa del ripristino dei luoghi a proprie spese, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

 

(1) Sono ricomprese anche le siepi.

 

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OSSERVAZIONI

* In base al principio dettato dalla norma, che ha lo scopo di rendere conforme le situazioni di fatto esistenti all'atto della sua entrata in vigore al fine di renderle conformi alle esigenze di sicurezza della circolazione, l'ente proprietario della strada ha il potere-dovere di ripristinare l'altezza della siepe piantumata nel proprio fondo, nella fascia di rispetto con la strada provinciale, tale da ostacolare il campo visivo necessario a salvaguardare la sicurezza della circolazione (Corte di Cassazione Civile, Sezione I, sentenza numero 19781 del 14/09/2006).

 

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GIURISPRUDENZA

.Corte di Cassazione Civile, Sezione I, sentenza numero 19781 del 14/09/2006
Circolazione Stradale - Art. 18 del Codice della Strada - Fasce di rispetto ed aree di visibilità nei centri abitati - Altezza siepe - Potere-dovere del ripristino - Legittimo il verbale elevato a carico dei proprietari di un fondo all'interno del quale, nella fascia di rispetto con la strada provinciale, è piantumata una siepe di altezza tale da ostacolare il campo visivo necessario a salvaguardare la sicurezza della circolazione poiché, in qualità di ente proprietario della strada, ha il potere-dovere di verificare le situazioni di fatto esistenti all'atto della sua entrata in vigore al fine di renderle conformi alle esigenze di sicurezza della circolazione.

 

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