REGOLAMENTO DI ESECUZIONE E DI ATTUAZIONE
DEL NUOVO CODICE DELLA STRADA

Decreto del Presidente della Repubblica 16.12.1992, n. 495

Sezione curata da: Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

TITOLO II
COSTRUZIONE E TUTELA DELLE STRADE

CAPO I

§ 1. Attività di tutela delle strade e fasce di rispetto
(Artt. 14 - 18 Codice della Strada)

Articolo 28 Reg. CdS
DPR n. 495/1992
Fasce di rispetto per l'edificazione nei centri abitati

(Vedi art. 18 del Prontuario del Codice della Strada)
(Vedi art. 18 del Codice della Strada)

   1. Le distanze dal confine stradale all'interno dei centri abitati, da rispettare nelle nuove costruzioni, nelle demolizioni integrali e conseguenti ricostruzioni o negli ampliamenti fronteggianti le strade, non possono essere inferiori a:
      a) 30 m per le strade di tipo A;
      b) 20 m per le strade di tipo D.
   2. Per le strade di tipo E ed F, nei casi di cui al comma 1, non sono stabilite distanze minime dal confine stradale ai fini della sicurezza della circolazione.
   3. In assenza di strumento urbanistico vigente, le distanze dal confine stradale da rispettare nei centri abitati non possono essere inferiori a:
      a) 30 m per le strade di tipo A;
      b) 20 m per le strade di tipo D ed E;
      c) 10 m per le strade di tipo F.
   4. Le distanze dal confine stradale, all'interno dei centri abitati, da rispettare nella costruzione o ricostruzione dei muri di cinta, di qualsiasi natura o consistenza, lateralmente alle strade, non possono essere inferiori a:
      a) m 3 per le strade di tipo A;
      b) m 2 per le strade di tipo D.
   5. Per le altre strade, nei casi di cui al comma 4, non sono stabilite, distanze minime dal confine stradale ai fini della sicurezza della circolazione.

 

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