Giurisprudenza codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio
Cassazione Civile, Sezione prima, sentenza n. 19781 del 14 settembre 2006
Corte di Cassazione Civile, Sezione I, sentenza numero 19781 del 14/09/2006
Circolazione Stradale - Art. 18 del Codice della Strada - Fasce di rispetto ed aree di visibilità nei centri abitati - Altezza siepe - Potere-dovere del ripristino - Legittimo il verbale elevato a carico dei proprietari di un fondo all'interno del quale, nella fascia di rispetto con la strada provinciale, è piantumata una siepe di altezza tale da ostacolare il campo visivo necessario a salvaguardare la sicurezza della circolazione poiché, in qualità di ente proprietario della strada, ha il potere-dovere di verificare le situazioni di fatto esistenti all'atto della sua entrata in vigore al fine di renderle conformi alle esigenze di sicurezza della circolazione.
FATTI DI CAUSA
Con ricorso depositato il 12 gennaio 2002 (Soggetto 1) e (Soggetto 2) proponevano opposizione davanti al Giudice di Pace di (Omissis) alla ordinanza (Omissis) del Commissario di Governo di (Omissis) che aveva ingiunto ad entrambi, in via solidale, il pagamento di complessive L. 520.160, quale sanzione amministrativa della violazione del precetto di cui all'art. 18 nuovo C.d.S., comma 4, accertata da un funzionario della Provincia (Omissis) di (Omissis) e loro contestata (per avere mantenuto nella propria proprietà e nella fascia di rispetto della strada provinciale (Omissis), in corrispondenza di una curva, una siepe di altezza tale da ostacolare il campo visivo necessario a salvaguardare la sicurezza della circolazione), essendo stato respinto il ricorso da essi proposto a norma dell'art. 203 nuovo C.d.S.. A dire degli opponenti non era nella specie applicabile il disposto di cui all'art. 18 nuovo C.d.S., giacché il loro comportamento era stato realizzato in tempo precedente alla entrata in vigore dello stesso codice, mentre la normativa previgente non prescriveva per la messa a dimora delle siepi alcun limite di distanza dal ciglio della strada. Essi, per altro, avevano tenuto la siepe alla distanza di un metro dal ciglio della strada, così come aveva prescritto l'autorità comunale in sede di provvedimento abilitativo edilizio, infine essi avevano provveduto il 19 agosto 1998 al pagamento della sanzione in misura ridotta per violazione identica a quella per la quale era stata emessa l'ordinanza-ingiunzione. A conclusione del giudizio, svolto a norma della L. n. 689 del 1981, art. 23, nel quale non si era costituito il Commissario di Governo, il Giudice di Pace rigettava l'opposizione, ritenendo infondato così il motivo con il quale si era inteso far valere il principio della irretroattività della norma sanzionatrice (giacché "la disposizione sopraggiunta a miglior tutela della sicurezza del traffico" deve trovare applicazione pure "per situazioni pregresse che ad essa devono adeguarsi se difformi dalla nuova prescrizione"), come quello secondo cui per identica violazione già era stato eseguito il pagamento della sanzione in misura ridotta (per la ragione che si tratta di violazione non istantanea ma permanente e alla precedente contestazione non era seguito l'adeguamento della siepe alla prescrizione dell'art. 18 più volte citato).
Contro questa sentenza (Soggetto 1) e (Soggetto 2) hanno proposto ricorso per Cassazione, articolando in due distinti profili l'unico motivo di impugnazione. Non ha svolto difese il Commissario di Governo di (Omissis).
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo profilo dell'unico motivo di impugnazione i ricorrenti denunciano violazione dell'art. 11 disp. gen., e insieme vizio di motivazione, censurando l'affermazione in linea generale di diritto, contenuta nella sentenza, secondo cui la tassatività del principio di irretroattività della legge non varrebbe "per le leggi speciali e i regolamenti, specie quando introducono nuove forme riguardanti la sicurezza collettiva o la pubblica utilità", affermazione che ha condotto il giudice di pace ad applicare l'articolo 18 nuovo C.d.S. a un comportamento ("l'installazione della siepe") attuato in tempo precedente alla sua entrata in vigore e per altro conforme al provvedimento abilitativo edilizio dell'autorità comunale, come fu accertato in sede di rilascio del certificato di abitabilità. I ricorrenti criticano in particolare l'argomento sviluppato nella sentenza secondo cui il presente giudizio non verte sulla "regolarità dell'impianto di quella siepe sotto il profilo delle regole urbanistiche, ambientali o di estetica paesaggistica" e quindi le eccezioni sollevate al riguardo non sarebbero pertinenti in questa sede dove la condotta deve essere valutata rispetto ad una diversa disposizione normativa di cui si assume la vigenza.
Con il secondo profilo del motivo i ricorrenti censurano l'affermazione circa la natura non istantanea ma permanente della stessa violazione, dalla quale il Giudice di Pace ha fatto discendere la conseguenza che il pagamento in misura ridotta già attuato in rapporto ad una precedente contestazione non ha comportato la illegittimità della nuova pretesa sanzionatoria.
Entrambi i profili di censura argomentati nell'unitario motivo sono infondati.
E' appena il caso di rilevare che l'affermazione in linea generale di diritto, introdotta nella sentenza impugnata, secondo cui disposizioni normative speciali in materia diversa dalla previsione di nuove figure di reato ben possono esplicitamente derogare (in ragione di obbiettivo esigenze funzionali) al principio della non retroattività della legge, non costituisce a ben vedere la premessa logica della decisione nel merito, che anzi è correttamente fondata, non già sulla efficacia retroattiva della norma sanzionatrice di cui all'art. 18 nuovo C.d.S., comma 4, (che per altro riprende quasi alla lettera la formulazione della disposizione previgente di cui al Testo unico per la tutela della strade approvato con R.D. 8 dicembre 1933, n. 1740, art. 1, comma 7, rimasto allora in vigore a norma del D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, art. 145, comma 2), ma sul rilievo che la stessa norma ha attribuito all'ente proprietario della strada il potere-dovere di verificare le situazioni di fatto esistenti all'atto della sua entrata in vigore al fine di renderle conformi alle apprezzate esigenze di sicurezza della circolazione, dettando le prescrizioni necessaria ad eliminare ogni pericolo attuale. Come appunto era avvenuto nel caso di specie, non avendo i proprietari opponenti inteso adeguarsi a Quelle prescrizioni per la addotta ragione che essi avevano ottenuto dalla autorità comunale un esplicito provvedimento edilizio abilitativi) che li autorizzava anche a realizzare la siepe quale in concreto posta poi a dimora, come era stato accertato in sede di verifica in funzione del rilascio del certificato di abitabilità. E ancora a ragione il Giudice di Pace ha rilevato che l'autorizzazione data in sede di provvedimento abilitativo edilizio non poteva valere a legittimare una situazione di pericolo (apprezzata in diversa sede istituzionale) per la circolazione, giacché con quel provvedimento era stata valutata la corrispondenza dell'opera a disposizioni normative di diversa natura (edilizie, urbanistiche, paesaggistiche, etc.) e, per altro, deve Qui aggiungersi, l'ente proprietario della strada nel caso di specie (la provincia (Omissis) di (Omissis), che dettò le prescrizioni e non accertò l'inosservanza) neppure si identifica con il Comune che aveva approvato il progetto edilizio.
E, già si è osservato, al tempo in cui la siepe era stata piantata vigeva il precetto dettato dal Testo Unico del 1933, art. 1, comma 7, con lo specifico divieto di eseguire "... piantagioni in corrispondenza delle curve stradali di raggio inferiore a cento metri" (come per certo nella specie, "in corrispondenza di una curva-tornante" della strada provinciale (Omissis): pagina 3 della sentenza impugnata) e dunque la condotta degli attuali opponenti, allora attuata in violazione di quel divieto, era originariamente illecita.
Non può condividersi neppure il secondo profilo di censura, dovendo per certo riconoscersi natura permanente alla contestata violazione e è fatto palese dalla testuale formulazione del precetto introdotto con la norma qui in esame (che prescrive le necessarie caratteristiche di recinzioni e alberature in prossimità delle strade che "non dovranno comunque ostacolare o ridurre, a giudizio dell'ente proprietario della strada, il campo visivo necessario a salvaguardare la sicurezza della circolazione"), sicché l'atteggiamento antidoveroso di chi viola quel precetto si protrae nel tempo fino al compimento dell'azione che pone fine alla situazione antigiuridica di pericolo con l'adeguamento alle vincolanti prescrizioni dell'ente proprietario della strada; mentre con la contestazione della violazione e l'applicazione della relativa sanzione la permanenza si interrompe e nella ulteriore persistenza dell'inadempimento si realizza una nuova violazione del medesimo precetto, autonomamente sanzionabile. Con la conseguenza - nel caso di specie - che il "pagamento in misura ridotta" attuato dagli stessi opponenti a norma dell'art. 202 nuovo C.d.S. in rapporto ad una precedente contestazione ("nel 1998", come precisa la sentenza impugnata) della medesima violazione non ha precluso il nuovo esercizio della potestà sanzionatoria (perciò legittimamente fatta valere), essendo rimasto da allora inadempiuto il precetto di conformare la siepe al disposto di cui all'art. 18 C.d.S..
Il ricorso deve dunque essere rigettato. Non v'è luogo a provvedere in ordine alle spese di questo giudizio, non avendo svolto difese il Commissario di Governo intimato.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 8 giugno 2006.
Depositato in Cancelleria il 14 settembre 2006.
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