Regolamento del bacino di traffico del sistema aeroportuale lombardo del servizio taxi
Regolamento Regionale 8 aprile 2014, n. 25
Sezione curata da: Palumbo Salvatore
CAPO III
CARATTERISTICHE RELATIVE AI VEICOLI DA ADIBIRE AL SERVIZIO
Articolo 23
Regolamento Regionale 08.04.2014, n. 2
Caratteristiche generali dei veicoli adibiti al servizio taxi
(Vedi art. 000 del Prontuario del Regolamento taxi)
1. Le autovetture destinate al servizio pubblico da piazza, giudicate idonee da parte della direzione regionale del Ministero dei Trasporti o da altro ufficio competente in materia, devono avere almeno cinque posti, ad eccezione delle autovetture a trazione elettrica che devono avere almeno quattro posti compreso quello del conducente e devono essere munite di idoneo vano porta bagagli.
2. I veicoli devono altresì rispettare le seguenti prescrizioni:
a) il vano porta bagagli delle autovetture destinate al servizio pubblico da piazza con licenza rilasciata dal Comune deve avere una capacità comunque non inferiore a 300 litri, certificata dal costruttore del veicolo. Per le vetture a trazione elettrica, oppure per quelle con doppia alimentazione benzina/metano o benzina/Gpl, il limite di cui sopra è ridotto del 20%;
b) tutti i veicoli di nuova immatricolazione immessi in servizio devono rispettare i parametri ambientali individuati in materia di emissioni per l’adeguamento delle tariffe di cui all’art. 35, comma 9; (1)
3. I finestrini laterali, il parabrezza ed il lunotto dei veicoli adibiti al servizio taxi possono essere oscurati con pellicole e/o con qualsiasi strumento, purché omologati (3), a condizione che i contrassegni del turno di servizio e la vetrofania di attestazione di conformità tariffaria risultino interamente leggibili dall'esterno.
4. E' obbligatorio sottoporre a preventiva approvazione comunale tutti gli strumenti da collocare a bordo del veicolo destinato al servizio taxi, ad eccezione della dotazione di serie della vettura o dedicata direttamente all'esercizio del servizio. La collocazione della strumentazione di cui al presente comma deve comunque corrispondere a tutte le prescrizioni di sicurezza vigenti in materia e, a tal fine, il titolare della licenza è responsabile dell'osservanza delle norme.
5. L'applicazione di eventuale strumentazione, oltre a quella espressamente consentita dalla disciplina vigente, non deve in ogni caso ostacolare il servizio.
6. (2)
(1) Lettera sostituita dall'art. 1, comma 1, lett. g) del r.r. 17 dicembre 2021, n. 7.
Prima della sopraggiunta sostituzione, il comma così recitava:
"2. I veicoli devono altresì rispettare le seguenti prescrizioni:
a) il vano porta bagagli delle autovetture destinate al servizio pubblico da piazza con licenza rilasciata dal Comunedeve avere una capacità comunque non inferiore a 300 litri, certificata dal costruttore del veicolo. Per le vetture atrazione elettrica, oppure per quelle con doppia alimentazione benzina/metano o benzina/Gpl, il limite di cui sopraè ridotto del 20%;
b) decorsi 180 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, tutti i veicoli di nuova immatricolazioneimmessi in servizio devono rispettare i parametri più restrittivi individuati dalla vigente normativa comunitaria inmateria di emissioni.".
(2) Comma abrogato dall'art. 1, comma 1, lett. h) del r.r. 17 dicembre 2021, n. 7.
Prima della sopraggiunta abrogazione, il comma così recitava:
"6. In deroga alle previsioni di cui ai commi 1, 2 e 3, è autorizzato l'utilizzo per il servizio di quegli autoveicoli giàdestinati a tale uso, aventi caratteristiche difformi da quelle prescritte, esclusivamente in capo al soggetto titolare della corrispondente licenza all'entrata in vigore della presente normativa e sino al 31 dicembre 2018.".
(3) A tale proposito vale la pena rammentare quanto indicato nella circolare del M.I.T. prot. n. 1680/M360 del 08.05.2002 (Applicazione di pellicole adesive sui vetri dei veicoli) secondo la quale "La materia non è regolata da norme internazionali né da norme comunitarie che prevedano l'omologazione di dette pellicole quali entità tecniche indipendenti, ne' risultano allo studio, sia in sede internazionale che comunitaria, normative specifiche in tal senso.
Tuttavia, nell'ambito dello Spazio economico europeo alcuni Paesi hanno adottato norme nazionali che disciplinano l'approvazione di dette pellicole nonché la loro installazione sui vetri dei veicoli.
Lo Stato Italiano, invece, ha ritenuto di non adottare norme nazionali, rinviando la regolamentazione della materia alla eventuale emanazione di normative comunitarie.
Non c'è dubbio, d'altra parte, che secondo il principio della libera circolazione delle merci, sancito dagli art. 28-30 del Trattato che ha istituito la Comunità europea, non è possibile vietare la commercializzazione di un prodotto approvato in un altro Stato membro e quindi liberamente circolante nel suo territorio.
...
Conseguentemente, in sede di visita e prova di revisione, ove venisse riscontrata l'applicazione delle suddette pellicole, dovrà essere verificato:
1) che sulle pellicole sia apposto il marchio identificativo del costruttore delle pellicole medesime;
2) che dette pellicole siano state omologate per il vetro sul quale sono state applicate. A tale scopo dovrà essere esibito un certificato di omologazione, costituito all'estero, dal quale risulti che le pellicole montate siano state approvate per lo specifico tipo di vetro su cui sono state applicate. L'installatore dovrà certificare che il vetro, ovviamente di tipo omologato, ha lo spessore previsto in sede di approvazione delle pellicole.
Sulla base delle prescrizioni contenute nelle direttive 92/22/CE (vetri di sicurezza), 71/127/CEE (specchi retrovisori) e 77/649/CEE (campo di visibilità anteriore) non è consentita l'applicazione delle pellicole in argomento né sul parabrezza né sui vetri laterali anteriori; inoltre, l'applicazione sul lunotto posteriore, è ammessa solo a condizione che il veicolo sia allestito con specchi retrovisori esterni su ambo i Iati.
E' appena il caso di precisare che l'applicazione di pellicole adesive sui vetri dei veicoli non comporta l'aggiornamento della carta di circolazione a norma dell'art. 78 del Codice della strada".
Per quanto sopra, quindi, sarebbe opportuno procedere come segue:
• Sul parabrezza ed i vetri laterali anteriori non possono mai essere applicate pellicole autoadesive (art. 71, commi 1 e 6 del C.d.S.); solo in caso di seria limitazione di visibilità si procede all'eventuale segnalazione per sottoporre il veicolo alla revisione straordinaria ai sensi dell'art. 80, comma 5 del C.d.S. (senza procedere al ritiro della carta di circolazione);
• Sul lunotto ed i vetri laterali posteriori possono essere applicate pellicole autoadesive solo se presente idonea stampigliatura riportante l'omologazione o, in mancanza di questa, idonea documentazione del produttore (art. 79, commi 1 e 4 del C.d.S.); solo in caso di seria limitazione di visibilità si procede all'eventuale segnalazione per sottoporre il veicolo alla revisione straordinaria ai sensi dell'art. 80, comma 5 del C.d.S. (senza procedere al ritiro della carta di circolazione)
• Tutti i vetri oscurati e montati fin dall'origine possono essere installati, purché omologati (sempre che non siano stati oggetti di alcuna modifica o alterazione); se i vetri oscurati risultassero di tipo non approvato o non omologato, si applica la sanzione di cui all'art. 79, commi 1 e 4 del C.d.S.; solo in caso di seria limitazione di visibilità si procede all'eventuale segnalazione per sottoporre il veicolo alla revisione straordinaria ai sensi dell'art. 80, comma 5 del C.d.S. (senza procedere al ritiro della carta di circolazione).
GIURISPRUDENZA
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