REGOLAMENTO DI ESECUZIONE E DI ATTUAZIONE
DEL NUOVO CODICE DELLA STRADA

Decreto del Presidente della Repubblica 16.12.1992, n. 495

Sezione curata da: Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

TITOLO VII
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

CAPO II
Disposizioni transitorie
(Artt. 232 - 240 Codice della Strada)

Articolo 408 Reg. CdS
DPR n. 495/1992
Entrata in vigore delle disposizioni del presente regolamento

(Vedi art. 000 del Prontuario del Codice della Strada)
(Vedi art. 240 del Codice della Strada)

   1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 407, le disposizioni del presente regolamento entrano in vigore contestualmente al codice della strada, il 1° gennaio 1993.

 

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