REGOLAMENTO DI ESECUZIONE E DI ATTUAZIONE
DEL NUOVO CODICE DELLA STRADA

Decreto del Presidente della Repubblica 16.12.1992, n. 495

Sezione curata da: Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

TITOLO VII
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

CAPO II
Disposizioni transitorie
(Artt. 232 - 240 Codice della Strada)

Articolo 407 Reg. CdS
DPR n. 495/1992
Disposizione transitoria

(Vedi art. 000 del Prontuario del Codice della Strada)
(Vedi art. 232, art. 233, art. 234, art. 235, art. 236, art. 237, art. 238, art. 239 e art. 240 del Codice della Strada)

   1. Le disposizioni del presente regolamento sono applicate con i termini e le decorrenze stabilite per le singole disposizioni del codice cui si riferiscono. Fino alle relative date si applicano le disposizioni regolamentari previgenti, salvo diverse disposizioni delle corrispondenti norme transitorie del codice.

 

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