CODICE DELLA STRADA
Decreto legislativo 30.04.1992, n. 285
Sezione curata da: Palumbo Salvatore e Molteni Claudio
TITOLO VII
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
CAPO II
Disposizioni transitorie
Articolo 236 CdS
Norme transitorie relative al titolo IV
(Vedi art. 000 del Prontuario del Codice della Strada)
(Vedi art. 407 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del C.d.S.)
1. Le disposizioni del presente codice sulle patenti di guida si applicano alle nuove patenti relative a qualsiasi tipo di veicolo che siano rilasciate successivamente al 30 settembre 1993; le disposizioni dell'articolo 117 si applicano alle patenti rilasciate a seguito di esame superato successivamente al 30 settembre 1993. Le procedure in corso a quel momento sono osservate e le patenti rilasciate secondo le norme già vigenti conservano la loro validità. Parimenti conservano validità le patenti già rilasciate alla predetta data. Tale validità dura fino alla prima conferma di validità o revisione che si effettua, ai sensi dell'art. 126 o 128, dopo la detta scadenza; in tal caso si procederà, all'atto della conferma o della revisione, a conformare la patente alle nuove norme. Sono fatti salvi i diritti acquisiti dai titolari di patenti di categoria B o superiore, rilasciate anteriormente al 26 aprile 1988, per la guida dei motocicli.
2. Le autoscuole attualmente esistenti dovranno essere adeguate alle norme del presente codice entro un anno dalla sua entrata in vigore. Fino a tale data le autoscuole sono regolate dalle disposizioni previgenti.
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