CODICE DELLA STRADA
Decreto legislativo 30.04.1992, n. 285
Sezione curata da: Palumbo Salvatore e Molteni Claudio
TITOLO VII
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
CAPO II
Disposizioni transitorie
Articolo 240 CdS
Entrata in vigore delle norme del presente codice
(Vedi art. 000 del Prontuario del Codice della Strada)
(Vedi art. 407 e art. 408 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del C.d.S.)
1. Le norme del presente codice entrano in vigore il 1° gennaio 1993.
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