Normativa codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

Direttiva Ministero Infrastrutture e Trasporti numero 1/2025/DGTNE prot. 73828 del 14 marzo 2025

 

MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE

Direzione Generale Territoriale del Nord-est

 

(Indirizzi omessi)

 

DIRETTIVA n. 1/2025/DGTNE prot. 0073828 del 14/03/2025

 

OGGETTO: Regime di autorizzazione degli ispettori dei centri di controllo privati, relativi requisiti e regime sanzionatorio. - Revisione 5.

   

   In considerazione dell’avvenuto esaurimento dell’iniziale esigenza di abilitare l’amplia platea di soggetti che, all’indomani del 20.05.2018, data fissata dall’art. 13, comma 2, del D.M. 214/2017 - “Recepimento della direttiva 2014/45/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 aprile 2014 relativa ai controlli tecnici periodici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi e recante abrogazione della direttiva 2009/40/CE” - quale linea di demarcazione tra il vecchio ed il nuovo sistema per conseguire l’abilitazione ad effettuare la revisione dei veicoli ai sensi dell’art. 80 del C.d.S. - data successivamente posticipata al 31.08.2018 (D.D. 211 del 18.05.2018) - erano necessari nel mercato di riferimento per assicurare lo svolgimento, appunto, delle attività di revisione dei veicoli sia presso i centri di controllo privati sia presso i centri 870 (cfr. D.M. 446/2021 come modificato dal D.M. 21.09.2023), è possibile procedere ad una riorganizzazione delle procedure interne a questa Direzione Generale Territoriale, sottese all’abilitazione degli ispettori autorizzati, al fine di conseguire una maggiore uniformità ed una maggiore efficienza ed economicità dell’azione amministrativa in un’ottica di semplificazione per l’utenza.

   Premesso quanto sopra, con decorrenza 01.04.2025, la Direttiva 16-bis/2023/DGTNE del 23.11.2023 (prot. 287363) è abrogata e sostituita dalla presente.

   Parimenti è stata conseguentemente rivisitata tutta la modulistica pubblicata sul sito istituzionale della DGT (www.dgtne.it/come-fare-per/ispettori-revisioni/modulistica), al fine di omogeneizzarla con la presente disposizione.

 

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   in maniera esclusiva ovvero corresponsabile) nei seguenti casi:

  • omessa conservazione, o omessa consegna durante l’ispezione, dei documenti attestanti l’esito della revisione (richiesta di revisione del proprietario e referti delle prove e seguite);
  • omessa compilazione del registro tenuto in versione informatica;
  • mancanza o incompletezza di una delle certificazioni da conservare agli atti;
  • emissione di certificazione di revisione errata;
  • mancata emissione della certificazione ed attestato di revisione con esito.

   Resta in ogni caso in capo all’ispettore, in qualità di pubblico ufficiale, in via esclusiva od in concorso con il titolare, la responsabilità penale per reati contro la Pubblica Amministrazione, secondo quanto previsto dal Libro secondo, Titolo II, Capo I, del Codice penale.

 

Ogni altra precedente disposizione in contrasto con la presente è da ritenersi abrogata.
La presente direttiva è notificata a tutto il personale della Direzione Generale Territoriale del Nord-Est attraverso il sistema di gestione documentale DOCUMIT.
Si autorizza la pubblicazione sul sito internet istituzionale della Direzione Generale Territoriale del Nord-Est
.

 

Il Direttore Generale
Dott. Ing. Paolo AMOROSO

firmato digitalmente

 

 

DISCLAMER: Il testo della presente norma non riveste carattere di ufficialità e non sostituisce in alcun modo la versione pubblicata dagli organismi ufficiali. Vietata la riproduzione, anche parziale, del presente contenuto senza la preventiva autorizzazione degli amministratori del portale.


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