Normativa codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
DECRETO 21/09/2023
Gazzetta Ufficiale n. 258 del 4 novembre 2023
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 21 settembre 2023
Modifiche al decreto 15 novembre 2021 in materia di «Aggiornamento della disciplina relativa alla revisione dei veicoli pesanti».
(Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 258 del 04/11/2023)
In vigore dal 05/11/2023
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Vista la direttiva 2014/45/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 aprile 2014, relativa ai controlli tecnici periodici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi e recante abrogazione della direttiva 2009/40/CE, come modificata dalla direttiva delegata (UE) 2021/1717 della Commissione del 9 luglio 2021;
Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante: «Nuovo codice della strada» e successive modificazioni, di seguito «codice della strada»;
Visto in particolare l'art. 80 del predetto codice della strada, come modificato dall'art. 1, comma 1049, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e, successivamente, dall'art. 1, comma 1, lettera c), del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, nella parte in cui estende la disciplina delle operazioni di revisione periodica ivi prevista anche ai veicoli a motore «con massa complessiva ... (omissis) ... superiore a 3,5 t se destinati al trasporto di merci non pericolose o non deperibili in regime di temperatura controllata (ATP) e dei relativi rimorchi e semirimorchi»;
Visto l'art. 1, comma 1050, della citata legge 30 dicembre 2018, n. 145, che demanda ad apposito decreto dell'allora Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, oggi delle infrastrutture e dei trasporti, l'attuazione delle modifiche apportate dal comma 1049 della medesima legge;
Vista la legge 1° dicembre 1986, n. 870, recante «Misure urgenti straordinarie per i servizi della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione del Ministero dei trasporti» e, in particolare, l'art. 19 e relativa tabella 3;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 122, recante: «Disposizioni in materia di sicurezza della circolazione stradale e disciplina dell'attività di autoriparazione» e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante: «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15marzo 1997, n. 59» e, in particolare, gli articoli 104, comma 1, lettera nn), e 105, comma 3, lettera d), che dispongono che spettano allo Stato le funzioni relative al controllo tecnico sulle imprese di autoriparazione autorizzate dalle province all'esecuzione delle revisioni periodiche di cui all'art. 80, comma 8, del codice della strada, ed alle province il controllo amministrativo sulle stesse;
Visto l'«Accordo Stato-regioni-enti locali, recante modalità organizzative e procedure per l'applicazione dell'art. 105, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112», sottoscritto il 14 febbraio 2002;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, recante «Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada» e successive modificazioni, di seguito «regolamento di esecuzione del codice della strada», ed in particolare gli articoli 239, 240, 241 e 242;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999, n. 558, «Regolamento recante norme per la semplificazione della disciplina in materia di registro delle imprese, nonchè per la semplificazione dei procedimenti relativi alla denuncia di inizio di attività e per la domanda di iscrizione all'albo delle imprese artigiane o al registro delle imprese per particolari categorie di attività soggette alla verifica di determinati requisiti tecnici», ed in particolare l'art. 10 che disciplina le imprese di autoriparazione e l'art. 15, comma 1, lettera b), che dispone l'abrogazione di alcune disposizioni della legge 5 febbraio 1992, n. 122;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 6 aprile 1995, n. 170, «Regolamento recante norme sulla capacità finanziaria delle imprese di autoriparazione, dei loro consorzi e delle società consortili anche in forma di cooperativa»;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 maggio 2017, recante «Recepimento della direttiva 2014/47/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 aprile 2014, relativa ai controlli tecnici su strada dei veicoli commerciali circolanti nell'Unione e che abroga la direttiva 2000/30/CE» (Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 17 giugno 2017, n. 139), come modificato dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 11 dicembre 2019 recante «Modifica del decreto 19 maggio 2017, e istituzione del registro unico degli ispettori di revisione» (Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 28 gennaio 2020, n. 22) e dal decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilitàsostenibili 7 aprile 2022 recante «Recepimento della direttiva delegata 2021/1717 della Commissione del 9 luglio 2021 che modifica la direttiva 2014/45/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'aggiornamento di determinate designazioni delle categorie di veicoli e l'aggiunta di eCall all'elenco degli elementi oggetto del controllo, ai metodi, ai motivi dell'esito negativo e alla valutazione delle carenze di cui agli allegati I e III di tale direttiva» (Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 3 giugno 2022, n. 128), di seguito complessivamente «decreto ministeriale 19 maggio 2017»;
Visto l'accordo della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano 17 aprile 2019, relativo ai criteri di formazione dell'ispettore dei centri di controllo privati autorizzati all'effettuazione della revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi;
Visto l'art. 92 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e successive modificazioni, ed in particolare il comma 4-septies che, tra l'altro, dispone che gli accertamenti previsti dall'art. 80 del codice della strada «possono essere svolti anche dagli ispettori di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 139 del 17 giugno 2017» fino al 31 marzo 2021, termine poi prorogato dall'art. 10, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15 e poi dall'art. 10, comma 1 decreto-legge 29 dicembre 2022 , n. 198, convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, fino al 31 dicembre 2023;
Visti altresì i commi da 4-octies a 4-undecies del medesimo art. 92 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, come convertito, come introdotti dall'art. 1, comma 6, del citato decreto 10 settembre 2021, n. 121, come convertito, con i quali - tra l'altro - si rinvia ad un decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, oggi delle infrastrutture e dei trasporti, il numero e la composizione delle commissioni di esame per gli aspiranti ispettori autorizzati alla revisione periodica dei veicoli a motore e loro rimorchi, nonchè i requisiti e le modalità di nomina dei relativi componenti e si rinvia alla disciplina prevista dal decreto di cui all'art. 3, comma 13, della legge 19 giugno 2019, n. 56, per la determinazione della misura dei compensi a favore dei componenti delle commissioni, che sono a carico dei richiedenti;
Visto il decreto del Capo Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il Personale 18 maggio 2018, prot. n. 211, con il quale sono state impartite prime istruzioni operative per decreto ministeriale 19 maggio 2017;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili 15 novembre 2021 recante «Aggiornamento della disciplina relativa alla revisione dei veicoli pesanti» (Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 23 novembre 2021, n. 279), emanato ai sensi del citato art. 1, comma 1050, della legge n. 145 del 2018;
Valutato che la disciplina introdotta dal predetto decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili 15 novembre 2021, nella parte in cui definisce il processo di autorizzazione dei nuovi centri di controllo privati per la revisione dei veicoli con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t se destinati al trasporto di merci non pericolose o non deperibili in regime di temperatura controllata (ATP) e dei relativi rimorchi e semirimorchi è meritevole di revisione per meglio regolamentare i requisiti, ivi previsti, di imparzialità ed obiettività e dotazioni tecniche minime dei predetti centri di controllo;
Ritenuto quindi di ridefinire la disciplina in termini di requisiti di imparzialità ed obiettività, già assicurati nel realizzando modello attraverso l'estraneità dell'ispettore autorizzato alla revisione dei veicoli per la revisione dei veicoli con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, se destinati al trasporto di merci non pericolose o non deperibili in regime di temperatura controllata (ATP) e dei relativi rimorchi e semirimorchi, rispetto al centro di controllo privato ove va ad operare, nonchè con l'assegnazione del primo al secondo attraverso procedure informatiche gestite dai competenti uffici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
Ritenuto altresì di ridefinire la disciplina in materia di dotazioni tecniche minime dei predetti centri di controllo in misura strettamente funzionale alle operazioni di revisione da espletarsi in loco, al fine di favorire l'accesso al mercato di un maggior numero di imprese;
Ritenuto altresì opportuno declinare tutta la disciplina inmateria del regime giuridico degli ispettori autorizzati con un miglior livello di puntualizzazione circa l'applicabilità della stessa ai soli ispettori autorizzati alla revisione dei veicoli con massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 t, ovvero solo a quelli autorizzati per la revisione dei veicoli con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t se destinati al trasporto di merci non pericolose o non deperibili in regime di temperatura controllata (ATP) e dei relativi rimorchi e semirimorchi, ovvero ad entrambi e, per l'effetto, ridefinire anche la disciplina sanzionatoria;
Considerata la necessità di dare attuazione alle disposizioni di cui all'allegato V del citato decreto ministeriale 19 maggio 2017, in materia di organismi di supervisione, nel rispetto delle competenze amministrative e tecniche rispettivamente di province o città metropolitane e dei competenti uffici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
Ritenuto necessario introdurre una disciplina transitoria per le imprese di autoriparazione di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 558 del 1999 che, ai sensi dell'art. 19 della legge n. 870 del 1986, sono state autorizzate dalla Direzione generale per la motorizzazione all'espletamento delle attività di revisione di tutti i veicoli a motore con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t e loro rimorchi o semirimorchi, accordando quindi alle stesse un periodo transitorio utile a richiedere l'autorizzazione come centro di controllo privato per le medesime attività di revisione, trascorso inutilmente il quale le stesse non potranno più espletare le attività riservate ai centri di controllo privati autorizzati;
Acquisito il parere della Conferenza unificata tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, in data 6 settembre 2023 (rep. atti n. 120/CU);
Decreta:
Art. 1
Modifiche all'art. 1 del decreto ministeriale 15 novembre 2021
1. All'art. 1 del decreto ministeriale 15 novembre 2021 sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla lettera a) le parole: «e della mobilità sostenibili» sono sostituite dalle seguenti: «e dei trasporti»;
b) le lettere da b) a e) sono sostituite dalle seguenti:
«b) "autorizzazione": il titolo giuridico di cui all'art 105, comma 3, lettera d) del decreto legislativo n. 112 del 1998, necessario per l'espletamento delle attività di revisione di cui all'art. 80, comma 8, del codice della strada sui veicoli pesanti come definiti dalla lettera q)»;
c) «centri di controllo»: i centri di cui all'art. 3, comma 1, lettera p), del decreto ministeriale 19 maggio 2017;
c-bis) «centro di controllo privato»: un'impresa di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 558 del 1999, autorizzata ai sensi dell'art. 80, comma 8, del codice della strada ad effettuare le operazioni di revisione ivi previste;
c-ter) «centri 870»: le imprese di autoriparazione di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 558 del 1999 autorizzate dalla Direzione generale per la motorizzazione ai sensi dell'art. 19 e tabella III, punto 3), della legge n. 870 del 1986, per l'espletamento delle attività di revisione di tutti i veicoli a motore con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t e loro rimorchi o semirimorchi, nonchè di veicoli con massa complessiva a pieno carico anche inferiore o uguale a 3,5 t se capaci di contenere più di sedici persone compreso il conducente;
d) «controllo tecnico» o «revisione»: l'ispezione di cui all'art. 3, lettera h) del decreto ministeriale 19 maggio 2017;
e) «certificato di revisione»: il verbale di controllo tecnico rilasciato da un ispettore, contenente i risultati del controllo tecnico;
c) la lettera f) è soppressa;
d) le lettere da g) a l) sono sostituite dalle seguenti:
«g) "ispettore": la persona di cui all'art. 3, lettera n) del decreto ministeriale 19 maggio 2017; in dettaglio:
1) "ispettore abilitato": il funzionario del Dipartimento per la mobilità sostenibile del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui all'art. 81 del codice della strada abilitato allo svolgimento delle revisioni dei veicoli e dei loro rimorchi ai sensi dell'art. 242 e della Tabella III.1 del regolamento di esecuzione al codice della strada;
2) "ispettore autorizzato": la persona che - dopo aver svolto la prescritta formazione ed aver superato il relativo esame - è autorizzata ad effettuare presso i centri di controllo privati, o nei centri 870 nei limiti di quanto previsto dall'art. 19-bis, attività di revisione di veicoli, rimorchi e semirimorchi compatibili con il livello di autorizzazione conseguito;
3) "ispettore ausiliario": gli ispettori di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 17 giugno 2017, abilitati, ai sensi dell'art. 92, comma 4-septies, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e successive proroghe, ad espletare le operazioni di cui all'art. 80 del codice della strada su veicoli pesanti;
h) "operatore autorizzato": il centro di controllo privato titolare dell'autorizzazione di cui alla lettera b);
i) "organismo di supervisione": i soggetti a cui compete l'attuazione delle disposizioni di cui all'allegato V del decreto ministeriale 19 maggio 2017 e dunque, per quanto attiene ai profili di vigilanza tecnica ed in ragione della competenza territoriale, le Direzioni generali territoriali del Dipartimento per la mobilità sostenibile, di seguito DGT, e gli uffici della motorizzazione delle regioni o province a Statuto speciale; per quanto attiene, invece, al rilascio dell'autorizzazione ed alla vigilanza amministrativa, le province e città metropolitane;
l) "registro unico degli ispettori di revisione" o "RUI": l'elenco informatico di registrazione degli ispettori e delle informazioni ad essi associate, istituito ai sensi del decreto ministeriale 11 dicembre 2019;»;
e) le lettere m) ed n) sono soppresse;
f) la lettera o) è sostituita dalla seguente: «o) "veicoli": i veicoli di cui all'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 19 maggio 2017»;
g) la lettera p) è soppressa;
h) dopo la lettera q) è inserita la seguente:
«q-bis) "CED": il Centro elaborazione dati della DGMOT.».
Art. 2
Modifiche all'art. 2 del decreto ministeriale 15 novembre 2021
1. All'art. 2 del decreto ministeriale 15 novembre 2021 sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Il presente decreto, in attuazione delle disposizioni dell'art. 80, comma 8 CDS, come da ultimo modificato dall'art. 1, comma 1, lettera c), del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 2021, n. 156 e ad integrazione delle disposizioni del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 maggio 2017, disciplina:
a) i requisiti che deve possedere un'impresa di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 558 del 1999 per richiedere l'autorizzazione di cui all'art. 1, lettera b), per divenire operatore autorizzato, ed il rilascio della stessa;
b) gli obblighi degli operatori autorizzati;
b-bis) le modalità tecniche e amministrative delle operazioni di revisione dei veicoli pesanti;
c) l'istituzione di un registro generale informatizzato dei centri di controllo privati, di seguito "RCC";
d) il regime degli ispettori autorizzati alle revisioni presso i centri di controllo privati ed il regime giuridico di quelli autorizzati per le revisioni dei veicoli pesanti;
e) la composizione e la nomina delle commissioni per l'esame degli ispettori autorizzati di competenza delle DGT quali organismi di supervisione;
e-bis) i compiti di supervisione e vigilanza delle DGT sui centri di controllo privati;
e-ter) i casi di sospensione e la revoca dell'autorizzazione degli operatori autorizzati;
e-quater) la sospensione e la revoca dell'attestato di cui all'allegato IV del decreto ministeriale 19 maggio 2017, comprovante l'abilitazione di ispettore autorizzato;
e-quinquies) il regime giuridico transitorio dei centri 870.»
b) al comma 2 sono apportate le seguenti modifiche:
i) la lettera a) è soppressa;
ii) alla lettera b) la parola «Ministero» è sostituita dalle seguenti: «CED, relativi al processo di prenotazione, esecuzione ed annotazione delle revisioni dei veicoli pesanti presso i predetti operatori autorizzati»;
iii) le lettere c) e d) sono soppresse;
iv) alla lettera e), dopo la parola «autorizzato» sono aggiunte le seguenti: «, nonchè le modalità di accesso alla formazione di aggiornamento e relativo svolgimento»;
v) la lettera f) è soppressa;
vi) alla lettera g) le parole: «, a valere su tutte le categorie di veicoli a motore» sono sostituite dalle seguenti: «autorizzato per la revisione dei veicoli pesanti»;
vii) dopo la lettera h) sono aggiunte le seguenti:
«h-bis) la definizione delle competenze dell'ispettore nell'esercizio delle attività di revisione;
h-ter) le modalità di implementazione, aggiornamento e funzionamento del RCC e del RUI, anche con riferimento agli ispettori abilitati o autorizzati di modulo B di cui all'art. 15, comma 3.».
c) il comma 3 è soppresso.
Art. 3
Modifiche agli articoli 3, 4 e 5 del decreto ministeriale 15 novembre 2021
1. Gli articoli 3, 4 e 5 del decreto ministeriale 15 novembre 2021 sono sostituiti dai seguenti:
«Art. 3 (Strutture ed ispettori per i controlli tecnici sui veicoli pesanti). - 1. I controlli tecnici sui veicoli pesanti sono svolti presso:
a) gli uffici della Motorizzazione civile;
b) gli operatori autorizzati, quali centri di controllo privati titolari dell'autorizzazione di cui all'art. 1, comma 1, lettera b);
c) i centri 870, nei limiti di quanto disposto dall'art. 19-bis.
2. Gli operatori autorizzati svolgono la propria attività nel territorio della provincia o città metropolitana che ha rilasciato l'autorizzazione.
3. I controlli tecnici eseguiti presso gli operatori autorizzati sono effettuati da ispettori autorizzati o da ispettori ausiliari o abilitati, nel rispetto dell'abilitazione alle revisioni di cui gli stessi sono titolari.
Art. 3-bis (Requisiti per l'istanza di autorizzazione). - 1. Può richiedere l'autorizzazione un'impresa iscritta nel registro o nell'albo di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 588 del 1999, che esercita tutte le attività previste dall'art. 1 della legge n. 122 del 1992, in possesso dei requisiti di cui al comma 2. Si applicano le disposizioni dell'art. 239, comma 4, lettere a), b) e c) del regolamento di esecuzione del codice della strada e comma 5, limitatamente al richiamo ivi previsto al comma 2 lettera b).
2. Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente, ai fini della richiesta di autorizzazione i soggetti di cui al comma 1 devono dimostrare il possesso dei seguenti requisiti:
a) requisiti dei titolari delle imprese, conformemente all'art. 240, comma 1, lettere da a) ad e), del regolamento di esecuzione del codice della strada. Nel caso di impresa individuale, tali requisiti devono essere posseduti dal titolare della stessa; nel caso di società devono essere posseduti: da tutti i soci, quando trattasi di società di persone; dai soci accomandatari, quando trattasi di società in accomandita semplice o in accomandita per azioni; dagli amministratori, per ogni altro tipo di società;
b) capacità finanziaria di cui al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione n. 170 del 1995, comprovata nelle forme di cui all'art. 239, comma 2, lettera b), del regolamento di esecuzione del codice della strada;
c) certificazione di cui alla normativa ISO 9001;
d) dotazione permanente delle attrezzature e strumentazioni di cui all'art. 11 del decreto ministeriale 19 maggio 2017, e relativo allegato III;
e) dotazioni informatiche idonee e adeguate al supporto dell'intera gestione dell'attività di trasmissione di dati e documenti relativi all' intero processo di espletamento, esiti ed archiviazione della revisione da parte degli operatori autorizzati al CED della DGMOT, e comunque tali da consentire l'esercizio delle linee di collegamento locale e geografico ai sistemi di controllo definiti dalla stessa DGMOT;
f) locali che, oltre a possedere le prescritte autorizzazioni amministrative, devono essere destinati esclusivamente alle operazioni di revisione, quando in corso, e separati da quelli eventualmente utilizzati per l'attività di autoriparazione. Detti locali devono avere le seguenti dimensioni minime:
i. superficie totale non inferiore a 250 m², comprensiva del corpo di fabbrica principale e delle superfici dei locali ad uso ufficio, servizi ed altre pertinenze, che possono essere collocati anche in corpi di fabbrica distinti, purchè all'interno dello stesso comprensorio;
ii. corpo di fabbrica principale, ove è posizionata la linea, o le linee, di revisione con: superficie non inferiore a 200 m² per ciascuna linea; larghezza lato ingresso non inferiore a 6 m; altezza
non inferiore a 6,20 m se la linea è munita di ponte sollevatore,oppure non inferiore a 5,0 m se la linea è munita di fossa di ispezione; varchi per l'ingresso e l'uscita dei veicoli di larghezza e altezza non inferiori a 4,5 m;
iii. area di manovra esterna al corpo di fabbrica principale di superficie non inferiore a 600 m² comprensivi, eventualmente, anche delle superfici di aree di accumulo nella disponibilità dell'operatore autorizzato e situate nelle immediate vicinanze.
3. Un'impresa di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 558 del 1999, già autorizzata ai sensi dell'art. 80, comma 8, del codice della strada all'esercizio dell'attività di revisione dei veicoli a motore capaci di contenere al massimo sedici persone compreso il conducente, o con massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 t, può richiedere l'autorizzazione di cui al presente articolo comprovando il possesso di tutti i requisiti previsti. Non è consentito svolgere in una medesima seduta revisioni di veicoli pesanti e revisioni di veicoli di cui al precedente periodo.».
Art. 4 (Rilascio delle Autorizzazioni). - 1. L'autorizzazione dicui all'art. 3-bis è richiesta alla provincia o città metropolitana competente in ragione della sede dell'operatore autorizzato. Si applicano le disposizioni dell'art. 239, comma 1 del regolamento di esecuzione del codice della strada.
2. La provincia o città metropolitana di cui al comma 1 richiede all'Ufficio della motorizzazione civile competente per territorio il controllo tecnico sull'idoneità dei locali, attrezzature e strumentazioni, ai sensi del punto 6 dell'Accordo Stato-regioni-enti locali del 14 febbraio 2002. L'Ufficio della motorizzazione civile procede alle verifiche entro i trenta giorni successivi alla ricezione dell'istanza. Si applicano le disposizioni dell'art. 239, comma 6, del regolamento di esecuzione del codice della strada.
3. Constatata la sussistenza di tutti i requisiti richiesti, la regolarità di ogni altra documentazione amministrativa richiesta ed acquisito l'esito positivo del controllo tecnico di cui al comma 2, la provincia o città metropolitana rilascia l'autorizzazione e ne dà comunicazione all'autorità competente per l'esercizio delle attività di vigilanza tecnica di cui all'art. 80, comma 10, del codice della strada, nonchè al CED per l'iscrizione dell'operatore autorizzato nel registro di cui all'art. 11.
4. Ottenuta l'autorizzazione, l'operatore autorizzato richiede il collegamento telematico con il CED per le finalità di cui all'art. 3-bis, comma 2, lettera e).
5. La validità dell'autorizzazione è subordinata alla permanenza nel tempo di tutti i requisiti di cui all'art. 3-bis, commi 1 e 2.
«Art. 5 (Obblighi degli operatori autorizzati). - 1. Gli operatori autorizzati comunicano tempestivamente alla provincia o città metropolitana territorialmente competente ai sensi dell'art. 4, comma 1, ogni evento dal quale derivi la variazione o la perdita di possesso dei requisiti di cui all'art. 3-bis.
2. Gli operatori autorizzati si dotano di personale idoneo a garantire il supporto all'ispettore incaricato dell'espletamento delle attività di revisione dei veicoli pesanti.».
Art. 4
Modifiche agli articoli 10, 11, 12, 13 e 14 del decreto ministeriale 15 novembre 2021
1. Gli articoli 10, 11, 12, 13, 14 e 15 del decreto ministeriale 15 novembre 2021 sono sostituiti dai seguenti:
«Art. 10 (Modalità tecniche e amministrative delle operazioni di controllo dei veicoli pesanti). - 1. Alle operazioni di revisione dei veicoli pesanti effettuate presso gli operatori autorizzati si applicano le disposizioni di cui agli articoli 5, limitatamente alle categorie di veicoli ricomprese nei veicoli pesanti, 6, 7, 8, 9 e 10 del decreto ministeriale 19 maggio 2017 e relativi allegati. Si applicano altresì le disposizioni dell'art. 4 del decreto del Capo Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il Personale 18 maggio 2018, prot. n. 211, recante prime istruzioni operative per l'attuazione delle disposizioni del decreto ministeriale 19 maggio 2017 e relativo allegato 2.
2. Ai fini dell'art. 6, comma 2, ultimo periodo del decreto ministeriale 19 maggio 2017, lo stato di efficienza degli organi e delle parti del veicolo non raggiungibili senza smontaggio è comprovato da una dichiarazione attestante la corretta attività di manutenzione eseguita sul veicolo, in conformità al dettato di cui all'art. 79, comma 1, del codice della strada, prodotta dal proprietario oppure, se del caso, dall'usufruttuario o dal locatario con facoltà di acquisto o del venditore con patto di riservato dominio.
3. La DGT territorialmente competente individua l'ispettore abilitato, autorizzato o ausiliario e lo incarica di condurre ogni singola seduta di revisione dalla stessa DGT autorizzata.
4. Gli operatori autorizzati possono avvalersi, per l'esercizio delle incombenze amministrative connesse con le funzioni loro affidate, degli studi di consulenza automobilistica di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264.
«Art. 11 (Registro dei centri di controllo autorizzati alla revisione sui veicoli di cui all'art. 80, comma 8, del codice della strada). - 1. Presso il CED è istituito il registro generale informatizzato dei centri di controllo privati (RCC) autorizzati alla revisione sui veicoli di cui all'art. 80, comma 8, del codice della strada, le cui modalità di implementazione, aggiornamento e funzionamento sono disciplinate con provvedimento dell'autorità competente, ai sensi dell'art. 2, comma 2, lettera h-ter).
2. Ai sensi dell'art. 4, comma 3, l'iscrizione di un operatore autorizzato nel RCC consegue all'accoglimento dell'istanza di autorizzazione da parte della provincia o città metropolitana territorialmente competente ai sensi dell'art. 4, comma 1.
3. Il Registro contiene almeno i seguenti elementi:
a) anagrafica del centro di controllo (P.I./C.F.- indirizzo sede legale/sede operativa- indirizzo di posta elettronica ordinaria (P.E.O.) e certificata (P.E.C.) e codice generato dal sistema);
b) anagrafica del titolare/amministratore/legale rappresentante (nome e cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale); data dell'ultimo controllo di onorabilità;
c) dotazione tecnica ed amministrativa relativa, tra l'altro, a locali, attrezzature e certificazioni amministrative e professionali, ivi compresa la certificazione ISO IEC 9001/2015.
4. Nel RCC sono altresì annotati i provvedimenti adottati nei confronti dei centri di controllo privati da parte della provincia o città metropolitana e delle DGT, per quanto di competenza, ai sensi degli articoli 12 e 13.
«Art. 12 (Attività degli organismi di supervisione sui centri di controllo privati). - 1. Oltre a quanto disposto dall'art. 13, comma 2, in attuazione delle disposizioni di cui all'allegato V del decreto ministeriale 19 maggio 2017, le DGT, quali organismi di supervisione e nei limiti di quanto di competenza, nei riguardi dei centri di controllo privati, svolgono i compiti di cui all'art. 14 del decreto ministeriale 19 maggio 2017 e relativo allegato V.
2. Ai fini dell'allegato V, punto 2, del decreto ministeriale 19 maggio 2017, i requisiti applicabili al personale impiegato dalle DGT, per i compiti di cui al presente articolo, sono soddisfatti dal personale del Dipartimento per la mobilità sostenibile abilitato all'espletamento delle operazioni di cui all'art. 80, comma 10, del codice della strada. Con decreto del Capo del Dipartimento per la mobilità sostenibile sono disciplinate le modalità di aggiornamento periodico della formazione di tale personale: a tal fine è utile l'aggiornamento periodico della abilitazione di cui al predetto articolo 80.
3. Le province e città metropolitane, nonchè le regioni e province a Statuto speciale, disciplinano con propri provvedimenti l'esercizio delle funzioni di organismo di supervisione di cui all'allegato V del decreto ministeriale 19 maggio 2017, nell'ambito delle rispettive competenze per materia e territoriali».
«Art. 13 (Vigilanza sugli operatori autorizzati). - 1. Ai sensi dell'art. 105, comma 3, lettera d), del decreto legislativo n. 112 del 1998, le province e città metropolitane esercitano il controllo amministrativo sugli operatori autorizzati.
2. Il controllo tecnico, di cui all'art. 104, comma 1, lettera nn), del decreto legislativo n. 112 del 1998, nonchè i controlli di cui all'art. 80, comma 10, del codice della strada, sono esercitati dalle DGT, per il tramite degli uffici della Motorizzazione civile, avvalendosi delle risorse umane disponibili a legislazione vigente».
«Art. 14 (Revoca e sospensione dell'autorizzazione). - 1. L'autorizzazione è sospesa dalla provincia o città metropolitana territorialmente competente ai sensi dell'art. 4, comma 1:
a) fino all'adempimento, qualora l'operatore autorizzato sia inadempiente rispetto agli obblighi di cui all'art. 5;
b) cautelativamente, in presenza di grave rischio nella prosecuzione delle attività, anche nelle more del provvedimento di revoca di cui al comma 2.
2. L'autorizzazione è revocata dalla provincia o città metropolitana territorialmente competente ai sensi dell'art. 4, comma 1, qualora:
a) l'operatore autorizzato perda i requisiti di cui agli all'art. 3-bis;
b) l'operatore autorizzato si renda responsabile di violazione delle disposizioni di cui all'art. 10 o ne sia a conoscenza;
c) ricorra l'ipotesi di cui all'art. 80, comma 15, del codice della strada, secondo periodo.
3. Le DGT comunicano alla provincia e città metropolitana territorialmente competenti ogni fatto o atto, dagli stessi riscontrato nell'esercizio delle proprie funzioni di supervisione e vigilanza, rispettivamente ai sensi degli articoli 12 e 13, comma 2, che possa rilevare ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui ai commi 1 e 2. A tal fine trasmettono copia del verbale, redatto in occasione dell'esercizio delle predette funzioni, dal quale risulti l'avvenuta contestazione della norma violata al trasgressore o, se del caso, ai trasgressori nonchè, nel caso di cui comma 2, lettera b), all'operatore autorizzato.».
Art. 5
Modifiche all'art. 15 del decreto ministeriale 15 novembre 2021
1. All'art. 15 del decreto ministeriale 15 novembre 2021 sono apportate le seguenti modifiche:
a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Requisiti per l'accesso all'esame di ispettore autorizzato»:
b) il comma 1 è soppresso;
c) al comma 2:
i. le parole: «Gli ispettori devono:» sono sostituite dalle seguenti: «Ai sensi dell'art. 13 del decreto ministeriale 19 maggio 2017 e dell'Accordo della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano del 17 aprile 2019, gli aspiranti ispettori devono:»;
ii. le lettere a) e d) sono soppresse;
iii alla lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, fatto salvo quanto previsto dal comma 3»;
iv. la lettera c) è sostituita dalla seguente: «possedere i requisiti personali di cui all'art. 240, comma 1, lettere da a) ad e) del regolamento di esecuzione del codice della strada;»;
d) il comma 3 è sostituito dal seguente: «Ai sensi del combinato disposto degli articoli 13, comma 2, del decreto ministeriale 19 maggio 2017 e comma 7 ultimo periodo del decreto direttoriale 18 maggio 2018, gli ispettori che, in possesso del possesso del titolo di studio prescritto, alla data del 20 maggio 2018 erano già autorizzati o abilitati o che, avendo partecipato ai corsi conclusisi entro la predetta data abbiano superato il prescritto esame di abilitazione secondo le modalità previgenti entro la data del 31 agosto 2018, possono accedere direttamente alla formazione di modulo C e, conclusa la frequenza, sostenere il relativo esame.»;
e) i commi 4 e 5 sono soppressi.
Art. 6
Modifiche all'art. 16 del decreto ministeriale 15 novembre 2021
1. All'art. 16, comma 1, del decreto ministeriale 15 novembre 2021 sono apportate le seguenti modifiche:
a) nella rubrica, dopo la parola: «ispettori» è aggiunta la seguente: «autorizzati»;
b) al comma 1, le parole: «le commissioni» sono sostituite dalle seguenti: «Ai fini delle disposizioni di cui all'allegato V, punto 1, lettera b) del decreto ministeriale 19 maggio 2017, nell'esercizio dell'attività di verifica della formazione ed esame degli ispettori di propria competenza, le commissioni».
Art. 7
Modifiche agli articoli 17 e 18 del decreto ministeriale 15 novembre 2021
1. Gli articoli 17 e 18 del decreto ministeriale 15 novembre 2021 sono sostituiti dai seguenti:
«Art. 17 (Regime giuridico degli ispettori autorizzati). - 1. Alla conclusione della formazione di cui all'art. 15 e superato l'esame di cui all'art. 16, con l'emissione del certificato di idoneità di cui all'allegato IV, punto 3, del decreto ministeriale 19 maggio 2017 si consegue la qualifica di ispettore autorizzato ad eseguire le prove di revisione di veicoli a motore e dei loro rimorchi e semirimorchi, in ragione del livello di autorizzazione conseguito. è condizione per l'esercizio della pertinente funzione l'iscrizione al RUI, istituito presso il CED; a tal fine gli ispettori devono comprovare:
a) limitatamente agli ispettori autorizzati che operano presso centri di controllo autorizzati alla revisione dei veicoli a motore capaci di contenere al massimo sedici persone compreso il conducente, o con massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 t, di possedere i requisiti di cui all'art. 240, comma 1, lettere b), c) ed e) e comma 2, del regolamento di esecuzione al codice della strada;
b) se autorizzati per la revisione dei veicoli pesanti, essere dotati di copertura assicurativa contro i rischi professionali avente massimale per singolo sinistro non inferiore a euro 500.000,00. La copertura deve estendersi anche ai rischi per danni cagionati a persone o cose, nonchè agli infortuni sul lavoro riguardanti la propria persona e quella di terzi, occorsi nell'esercizio della propria funzione durante le prove di revisione dei veicoli pesanti;
c) l'assolvimento degli obblighi di formazione di aggiornamento di cui all'allegato IV, punto 2, del decreto ministeriale 19 maggio 2017 ed articolo 6 dell'Accordo della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano del 17 aprile 2019. La disciplina delle modalità di erogazione e dei contenuti della formazione di aggiornamento si conforma allo standard formativo di cui all'allegato A del presente decreto, parte integrante dello stesso. Con provvedimento della DGMOT sono stabiliti i termini entro i quali devono essere assolti gli obblighi della prima formazione di aggiornamento, in ragione della data di acquisizione dell'abilitazione all'esercizio delle funzioni di ispettore.
2. Ai fini dell'iscrizione degli ispettori autorizzati nel RUI, le DGT possono svolgere un controllo a campione sulla veridicità delle dichiarazioni presentate. Allo stesso modo compete alle DGT, alle provincie e regioni a statuto speciale la verifica della permanenza dei requisiti di cui al comma 1, nonchè dell'assolvimento della formazione di aggiornamento di cui all'allegato IV del decreto ministeriale 19 maggio 2017. A tal fine è implementata apposita funzione informatica nel RUI che disabilita le credenziali di accesso al collegamento con il CED dell'ispettore autorizzato non in regola con i predetti obblighi di formazione.
3. L'ispettore autorizzato per la revisione dei veicoli pesanti non può in alcun caso svolgere tale attività presso l'operatore autorizzato con il quale ha un rapporto di lavoro subordinato.
4. L'ispettore autorizzato per la revisione dei veicoli pesanti che ha un rapporto di lavoro con un centro di controllo privato per l'esercizio dell'attività di revisione dei veicoli a motore capaci di contenere al massimo sedici persone compreso il conducente, o con massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 t, non può in alcun caso svolgere l'attività di revisione dei veicoli pesanti presso il medesimo centro, se questo è anche operatore autorizzato.
5. L'ispettore autorizzato per la revisione dei veicoli pesanti non può in alcun caso svolgere attività di revisione presso l'operatore autorizzato di cui sia titolare dell'impresa autorizzata ai sensi dell'art. 80, comma 8, del codice della strada. Qualora l'impresa sia esercitata nella forma societaria, le limitazioni del periodo precedente si applicano nei riguardi di:
a) tutti i soci, quando trattasi di società di persone;
b) i soci accomandatari, quando trattasi di società in accomandita semplice o in accomandita per azioni;
c) gli amministratori, per ogni altro tipo di società.
6. Per lo svolgimento dei controlli tecnici è riconosciuto all'ispettore un corrispettivo, da versarsi anticipatamente ad opera dei soggetti richiedenti l'attività di controllo, determinato, anche in via forfettaria, secondo le modalità di cui all'art. 19, commi 1, 2, 3 e 4, della legge 1° dicembre 1986, n. 870.
6-bis. L'ispettore è tenuto a presenziare e certificare personalmente tutte le fasi delle operazioni di revisione di sua competenza e responsabilità. Nell'espletamento di dette operazioni si conforma alle disposizioni di cui all'art. 13, commi 3, 4 e 5, del decreto ministeriale 19 maggio 2017. Per le finalità di cui all'art. 13, comma 3, del citato decreto ministeriale 19 maggio 2017, l'ispettore autorizzato alla revisione dei veicoli pesanti:
a) in sede di iscrizione al RUI rende, ai sensi art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dichiarazione di non sussistenza di condizioni di incompatibilità o conflitto di interessi rispetto agli operatori autorizzati operanti nell'ambito della competenza territoriale degli uffici della motorizzazione civile o sezioni delle DGT presso i quali si è dichiarato disponibile ad operare; ove ne ricorra il caso, con la
medesima dichiarazione segnala ogni situazione di conflitto, anche
potenziale. Ai fini del periodo precedente sono considerate situazioni di incompatibilità o conflitto di interesse quelle previste dall'art. 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62;
b) dichiara tempestivamente alla DGT territorialmente competentel'insorgenza di situazioni di incompatibilità o conflitto di interessi di cui alla lettera a).».
Art. 18 (Sanzioni per l'ispettore autorizzato). - 1. Fatto salvo quanto previsto dal comma 5, i provvedimenti di sospensione e di revoca del certificato di idoneità all'esercizio dell'attività di ispettore autorizzato, previsti dall'allegato V, punto 3, lettera b), del decreto ministeriale 17 maggio 2017 sono adottati dalle DGT quando venga accertato che l'ispettore, nell'esercizio dell'attività di revisione:
a) non è più in possesso dei requisiti e delle condizioni prescritti dall'art. 15, comma 2, e 17, commi 1, ultimo periodo e relative lettere a), b) e c), 3, 4 e 5;
b) ha effettuato le revisioni in difformità dalle prescrizioni di cui agli articoli da 5 a 10 del decreto ministeriale 19 maggio 2017 e relativi allegati; all'art. 4 del decreto del Capo Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale 18 maggio 2018, prot. n. 211, recante prime istruzioni operative per l'attuazione delle disposizioni del decreto ministeriale 19 maggio 2017 e relativo allegato 2 ed all'art. 17, comma 6-bis, del presente decreto.
2. La DGT, che nell'esercizio delle proprie competenze rileva una delle condizioni di cui al comma 1, avvia il procedimento ai sensi della legge n. 241 del 1990 con provvedimento motivato ed assegna un termine all'ispettore autorizzato per eventuali controdeduzioni. Qualora allo scadere del termine assegnato non siano state presentate controdeduzioni o, se presentate, siano state ritenute non utili, l'organismo di supervisione adotta un provvedimento di sospensione dell'abilitazione posseduta dall'ispettore autorizzato per un periodo fino a quindici giorni, in ragione della gravità dell'addebito. Le province o città metropolitane, nonchè le regioni e province a statuto speciale comunicano alla DGT territorialmente competente ogni atto o fatto, dalle stesse riscontrato nell'esercizio delle proprie funzioni di supervisione e vigilanza, rispettivamente ai sensi dell'art. 12 e 13, comma 1, che possa rilevare ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo.
3. Se nell'arco di due anni decorrenti dall'emissione di un provvedimento di cui al comma 2, con il quale è stata comminata una sospensione di quindici giorni, è accertata un'altra violazione delle disposizioni del comma 1, è disposta la sospensione da un mese a tre mesi.
4. Se nell'arco di due anni decorrenti dall'emissione di un provvedimento di cui al comma 2, con il quale è stata comminata una sospensione di quindici giorni, è accertata una violazione ulteriore a quella del comma 3, è disposta la revoca dell'abilitazione di ispettore autorizzato.
5. è sempre disposta la revoca del certificato di idoneità all'esercizio dell'attività di ispettore autorizzato qualora venga accertato che l'ispettore, nell'esercizio dell'attività di revisione, non è più in possesso dei requisiti prescritti dall'art. 240, comma 1, lettere b), c) ed e), del regolamento di esecuzione al codice della strada. La DGT territorialmente competente avvia il procedimento ai sensi della legge n. 241 del 1990 con provvedimento motivato ed assegna un termine all'ispettore autorizzato per eventuali controdeduzioni. Qualora allo scadere del termine assegnato non siano state presentate controdeduzioni o, se presentate, siano state ritenute non utili, la DGT adotta il provvedimento di cui al primo periodo.
6. Alla revoca del certificato di idoneità all'esercizio dell'attività di ispettore autorizzato consegue la cancellazione dal RUI.».
Art. 8
Modifiche all'art. 19 del decreto ministeriale 15 novembre 2021
1. All'art. 19 del decreto ministeriale 15 novembre 2021 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, le parole da: «svolte» a «mobilità sostenibili» sono sostituite dalle seguenti: «sui veicoli pesanti svolte presso le sedi di cui all'art. 3, comma 1, è stabilita con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti»;
b) al comma 2, le parole: «, periodici e a campione» sono soppresse; le parole: «periferici del Dipartimento per la mobilità sostenibili» sono sostituite da «della Motorizzazione civile» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e dell'allegato V del decreto ministeriale 19 maggio 2017».
Art. 9
Introduzione di una disciplina transitoria per i centri 870
1. Dopo l'art. 19 del decreto ministeriale 15 novembre 2021 è inserito il seguente:
«Art. 19-bis (Disciplina transitoria dei centri 870). - 1. I centri 870 possono continuare ad operare ai sensi dell'art. 19 della legge n. 870 del 1986 fino al diciottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'art. 19. Fino a tale data i controlli tecnici eseguiti presso i centri 870 sono effettuati alternativamente:
a) da ispettori autorizzati, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 10; si applica la disciplina di cui agli articoli 17 e 18;
b) da ispettori abilitati o ausiliari, questi ultimi anche per la revisione dei veicoli a motore capaci di contenere più di sedici persone compreso il conducente ovvero con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t destinati al trasporto di merci pericolose o deperibili in regime di temperatura controllata (ATP) e dei relativi rimorchi e semirimorchi, nel rispetto dell'abilitazione alle revisioni di cui gli stessi sono titolari.
2. Il centro 870 che, entro la scadenza del termine di cui al comma 1, ha chiesto ed ottenuto l'autorizzazione di cui all'art. 4, è operatore autorizzato ai sensi e per gli effetti del presente decreto.
3. Allo scadere del termine di cui al comma 1 decade ogni autorizzazione già concessa per l'espletamento dell'attività di revisione dei veicoli pesanti già concessa ad un centro 870 che non abbia provveduto ai sensi del comma 2. Il centro 870 potrà continuare ad operare per la revisione di veicoli adibiti al trasporto dei passeggeri nonchè dei veicoli con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t destinati al trasporto di merci pericolose o deperibili in regime di temperatura controllata (ATP).».
Art. 10
Soppressioni
1. Gli articoli 6, 7, 8, 9 e 20, commi 1, 2 e 4, e l'allegato 1 del decreto ministeriale 15 novembre 2021 sono soppressi.
Art. 11
Disposizioni finali, clausola di invarianza degli oneri ed entrata in vigore
1. Dall'attuazione del presente decreto non derivano oneri a carico della finanza pubblica.
2. Il presente decreto, unitamente all'allegato A che ne costituisce parte integrante, è trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Roma, 21 settembre 2023
Il Ministro: Salvini
Registrato alla Corte dei conti il 18 ottobre 2023
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, n. 3219
Allegato A
STANDARD FORMATIVO PER I CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE PER ISPETTORE DEI CENTRI DI CONTROLLO PRIVATI AUTORIZZATI ALL'EFFETTUAZIONE DELLA REVISIONE DEI VEICOLI A MOTORE E DEI LORO RIMORCHI
Ai sensi dell'art. 6 dell'Accordo Stato Regioni del 17 aprile 2019
Soggetti ai quali è rivolto il corso: gli ispettori abilitati ai sensi dell'art. 5 dell'Accordo Stato regioni del 17 aprile 2019, devono seguire nella vigenza della propria attività e con cadenza triennale, dei corsi di aggiornamento al fine di mantenere il proprio titolo abilitativo. Sono altresì obbligati alla frequenza del corso di aggiornamento gli ispettori già autorizzati o abilitati «ope legis» con la normativa previgente che, ai sensi dell'art. 13, comma 2 del decreto ministeriale n. 214/2017, sono esentati dalla frequenza del corso di formazione iniziale. Per questi ultimi l'obbligo di aggiornamento decorre dalla data di registrazione nel registro degli ispettori «ope legis» a norma dell'art. 13, comma 2, del decreto ministeriale n. 214/2017 e dell'art 7 del D.D. 211/2018.
3. Soggetti che erogano i corsi: i corsi di aggiornamento per ispettori dei centri di controllo privati per la revisione periodica dei veicoli a motore, sono erogati dalle regioni e Province autonome di Trento e Bolzano direttamente o attraverso soggetti accreditati secondo il vigente sistema di formazione professionale, in conformità al modello definito ai sensi dell'Accordo Stato-regioni e Province autonome del 20 marzo 2008 (rep. atti n. 84/CSR), e/o attraverso soggetti specificamente autorizzati in base alle disposizioni adottate da ciascuna regione e provincia autonoma.
4. Articolazione e durata dei corsi: la durata minima del corso di aggiornamento è di trenta ore, con il 50% del monte ore teorico (quindici ore) che può essere erogato in modalità FAD (Formazione a distanza) sincrona.
I moduli formativi relativi agli argomenti «Ispezioni visive sui veicoli», «Requisiti aggiuntivi veicoli ibridi/ elettrici» e «Sistemi IT di bordo» preferibilmente dovrebbero essere erogati in presenza.
Le assenze non potranno superare il 10% del monte ore complessivo del corso.
Il programma del corso di aggiornamento riguarda le innovazioni tecniche e tecnologiche dei veicoli, come di seguito specificato:
ARGOMENTI:
Aggiornamenti normativi e tecnici introdotti dal decreto ministeriale n. 214/2017
ORE: 5
ARGOMENTI:
Valutazione delle carenze, reportistica, certificato di revisione
ORE: 3
ARGOMENTI:
Ispezioni visive sui veicoli
ORE: 3
ARGOMENTI:
Sistemi di gestione della qualità
ORE: 3
ARGOMENTI:
Metrologia applicata alla verifica periodica e metrologia delle attrezzature per le prove di revisione
ORE: 3
ARGOMENTI:
Misure elettriche-macchine elettriche
ORE: 3
ARGOMENTI:
Requisiti aggiuntivi veicoli ibridi/elettrici
ORE: 3
ARGOMENTI:
Componenti elettronici dei veicoli:
diodi, transistor, circuiti integrati, logiche digitali, struttura del microcomputer, memorie fisiche (Pratica)
ORE: 3
ARGOMENTI:
Sistemi IT di bordo
ORE: 4
Attestazione rilasciata: al termine del corso di aggiornamento consegue il rilascio di un attestato di frequenza con profitto (o un documento di formalizzazione degli apprendimenti, con indicazione del numero di ore di effettiva frequenza).
DISCLAMER: Il testo della presente norma non riveste carattere di ufficialità e non sostituisce in alcun modo la versione pubblicata dagli organismi ufficiali. Vietata la riproduzione, anche parziale, del presente contenuto senza la preventiva autorizzazione degli amministratori del portale.