Normativa codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
CIRCOLARE 23/12/2024
Gazzetta Ufficiale n. 4 del 7 gennaio 205

 

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

CIRCOLARE 23 dicembre 2024

Competizioni motoristiche su strada ai sensi dell'articolo 9 del codice della strada. Circolare relativa al programma delle gare da svolgersi nel corso dell'anno 2025.

(Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 4 del 07/01/2025)

 

Al Ministero dell'interno
Dipartimento della pubblica sicurezza
Agli Uffici territoriali del Governo - prefetture
Alle amministrazioni regionali
Alla amministrazione della Provincia autonoma di Bolzano
Alla amministrazione della Provincia autonoma di Trento
Alle amministrazioni provinciali
Alle città metropolitane
Alle amministrazioni comunali
All'ANAS S.p.a.
Ai Provveditorati interregionali per le opere pubbliche
Alle Direzioni generali territoriali
Al CONI
All'ACI (Federazione automobilistica italiana)
Alla F.M.I. (Federazione motociclistica italiana)
Alle A.S.D., società, Automobile club organizzatori di gare motoristiche

 

1. Premesse

1.1 Autorizzazione per le gare motoristiche

Competenze

  L'art. 9, comma 1 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, di seguito denominato codice della strada, stabilisce che le competizioni sportive, con veicoli o animali, e le competizioni atletiche possono essere disputate, su strade ed aree pubbliche, solo se regolarmente autorizzate.
  Nelle autorizzazioni sono precisate le prescrizioni alle quali le gare sono subordinate.
  La presente circolare è rivolta agli organizzatori e agli enti che autorizzano lo svolgimento delle gare con veicoli a motore, e cioè le regioni, le province, le città metropolitane e i comuni, ferma restando, ai sensi dell'art. 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 settembre 2000, l'attività di supporto svolta dalle prefetture.
  L'autorizzazione è rilasciata, sentite le federazioni nazionali sportive competenti, informando tempestivamente l'autorità di pubblica sicurezza, nel rispetto di quanto disposto dagli articoli 162 e 163 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e di norme successivamente intervenute:
    dalle regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano quando le gare interessano strade che costituiscono la rete di interesse nazionale;
    dalle regioni quando le gare interessano strade regionali, anche appartenenti a regioni diverse o quando interessano strade appartenenti a più province, città metropolitane e comuni;
    dalle province e dalle città metropolitane quando le gare interessano le strade di rispettiva competenza e per competizioni che interessano più comuni;
    dai comuni quando le gare interessano esclusivamente le strade comunali di competenza di questi ultimi.
  Per competizioni che interessano più regioni o più province, città metropolitane e comuni di regioni diverse, l'autorizzazione può essere rilasciata dalla regione in cui ha inizio la competizione.
  In coerenza con quanto espresso all'art. 9, comma 2, del codice della strada, l'ente che autorizza acquisisce il nulla-osta degli altri enti proprietari di strade su cui deve svolgersi la gara.

Ambito di applicazione

  Secondo quanto previsto dal codice della strada, la disciplina in parola si applica alle manifestazioni caratterizzabili come competizioni sportive con carattere agonistico.
  Ricadono pertanto nella disciplina le gare motoristiche, sia automobilistiche che motociclistiche, che comportano la previsione di una classifica basata sui fattori propri delle manifestazioni agonistiche, quali:

il tempo impiegato a percorrere una distanza predefinita;
la distanza coperta in un periodo di tempo determinato;
il rispetto di tempi prestabiliti per percorrere un percorso o tratti di esso;
l'abilità di guida dei partecipanti;
l'impegno psico-fisico dei partecipanti;
la durata dell'impegno;
la prestazione dei veicoli.

  Sono pertanto comprese, tra le altre, le gare automobilistiche di abilità (quali slalom, drifting, formula challenge, regolarità - classica, regolarità sport e a media) anche quando caratterizzate da un ridotto contenuto agonistico, con riferimento a quanto definito al punto 12.1 del RSN - Regolamento sportivo nazionale di ACI Sport, lettera B.
  Non rientrano nel campo di applicazione della presente disciplina le gare in cui la competizione si svolge in ambiti circoscritti al fuoristrada, anche se per i trasferimenti siano percorse strade ordinarie nel rispetto delle norme di circolazione del codice della strada, e a brevi circuiti provvisori, quali gare karting, le gare su piste ghiacciate, le gimkane, le gare di minimoto, supermotard e similari, purchè con velocità di percorrenza ridotta. Intendendo come tale una velocità, per tutto il percorso, inferiore a 80 km/h; il superamento di tale soglia farebbe di fatto ricadere la manifestazione tra le ordinarie competizioni di velocità.
  Altresì, non rientrano in tale disciplina le manifestazioni che non hanno carattere agonistico, ma ludico ricreativo e amatoriale.
Per esse restano in vigore le consuete procedure di autorizzazione previste dal titolo III del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, recante: «Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza».
  Si evidenzia che tali manifestazioni possono anche svolgersi con modalità competitive e possono financo comportare l'assegnazione di premi e/o trofei di natura simbolica sulla base di classifiche che non siano basate sui fattori propri delle manifestazioni agonistiche di cui sopra.
  A tal merito, per quanto attiene alle gare di regolarità con auto storiche, ai fini della presente circolare, si configurano a tutti gli effetti come gare amatoriali, quando e solo se rispettino le seguenti condizioni:

rispetto del limite di velocità massimo di 40 km/h su tutto il percorso;
assenza di prove speciali all'interno della competizione e percorso interamente su strade aperte al traffico ordinario;
condotta dei partecipanti, rispettosa del codice della strada, non condizionata dal raggiungimento di uno scopo agonistico, con assenza di una classifica finalizzata all'assegnazione di titoli o premi se non simbolici.

  Nel rispetto di queste condizioni le gare si possono configurare come raduni di tipo ludico-ricreativo e amatoriale e pertanto non necessitano di autorizzazione.
  Per quanto concerne le manifestazioni ludico-ricreativo e amatoriale, non assoggettate al regime autorizzatorio di cui all'art. 9 del codice della strada, è necessario in ogni caso, che la Commissione di Vigilanza di cui al citato regio decreto, eventualmente avvalendosi delle prefetture e delle Federazioni sportive nazionali, preliminarmente, sulla base della documentazione prodotta dai promotori, verifichi il «carattere sportivo» sotto il profilo della tipologia della gara, agonistico o amatoriale, contestualmente alla professionalità degli organizzatori, e ai presupposti per uno svolgimento delle iniziative ordinato e conforme ai canoni di sicurezza.
  Non sono consentite le gare di velocità da svolgersi su circuiti cittadini a meno di limitare con adeguate misure il disagio, l'intralcio o l'impedimento alla mobilità urbana dei veicoli e dei pedoni e alla sicurezza della circolazione, ed in particolare dei trasporti urbani.
  Ai fini del rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento delle competizioni, devono essere comunque sempre rispettate le procedure di cui all'art. 9, commi 2, 3, 4 e 6 del codice della strada e quelle di seguito richiamate.

1.2 Atti preparatori per l'autorizzazione

Nulla osta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

  Per l'effettuazione di tutte le competizioni motoristiche che si svolgono su strade ed aree pubbliche, come definite dall'art. 2, comma 1 del codice della strada, di competenza delle regioni o enti locali, i promotori, come previsto dall'art. 9, comma 3, del citato codice della strada, devono preliminarmente richiedere il nulla-osta al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai fini di una valutazione delle limitazioni e dei condizionamenti alla normale circolazione.
  Il nulla-osta del Ministero, in assenza di limitazioni al servizio di trasporto pubblico e al traffico ordinario, può non essere richiesto nel caso di slalom e gare di formula challenge quando siano verificate contemporaneamente ciascuna delle seguenti condizioni:

percorsi di lunghezza limitata (inferiore a 3 km);
successione di tratti che obbligano a ridurre la velocità imponendo deviazioni di traiettoria e tratti di raccordo a velocità libera di lunghezza non superiore rispettivamente a 200 e 150 metri;
velocità media sull'intero percorso non superiore a 80 km/h.

  Qualora l'ente proprietario della strada ritenga opportuno avvalersi del nulla-osta ministeriale anche per queste tipologie di gara per le quali comunque sia necessaria la chiusura al traffico ordinario dovrà farne espressa richiesta a questo ufficio.

Parere del CONI

  L'ente territoriale competente e il Ministero, al fine del rilascio dei rispettivi atti di competenza in materia di gare motoristiche, devono acquisire il preventivo parere del CONI; tale parere è espresso, secondo disposizione del CONI stesso, dalle Federazioni sportive nazionali (1).
  Il suddetto parere non è richiesto per le manifestazioni di regolarità a cui partecipano i veicoli di cui all'art. 60 del codice della strada, purchè la velocità imposta sia per tutto il percorso inferiore a 40 km/h e la manifestazione sia organizzata in conformità alle norme tecnico-sportive della federazione di competenza, come previsto dall'art. 9, comma 3 del codice della strada.

2. Procedure

  Sulla base delle esperienze maturate negli anni precedenti, si formulano le considerazioni che seguono per offrire un utile ed uniforme indirizzo sia agli organizzatori per il corretto svolgimento dei loro adempimenti, sia alle amministrazioni interessate per gli atti di propria competenza. Si richiamano in proposito le responsabilità amministrative e penali in capo agli enti competenti che dovessero rilasciare autorizzazioni allo svolgimento di competizioni senza l'acquisizione della documentazione, del nulla-osta e delle verifiche prescritte.

2.1 Autorizzazione

  Ai fini della autorizzazione gli organizzatori devono avanzare richiesta all'ente territoriale competente, almeno trenta giorni prima della data di svolgimento della gara.
  Alla stessa istanza è opportuno che sia allegato il nulla-osta dell'ente o degli enti proprietari delle strade, su cui deve svolgersi la gara. Tale nulla-osta può anche essere acquisito direttamente dall'ente territoriale competente nel corso dell'istruttoria volta al rilascio dell'autorizzazione.
  Si precisa che, ai sensi dell'art. 9, comma 7-bis del codice della strada, qualora, per particolari esigenze connesse all'andamento plano-altimetrico del percorso, ovvero al numero dei partecipanti, sia necessaria la chiusura della strada, la validità della autorizzazione è subordinata, ove necessario, all'esistenza di un provvedimento di sospensione temporanea della circolazione in occasione del transito dei partecipanti, ai sensi dell'art. 6, comma 1, ovvero, se trattasi di centro abitato, dell'art. 7, comma 1 del codice della strada.
  Sentite le competenti federazioni, l'ente territoriale competente può rilasciare l'autorizzazione all'effettuazione della competizione, subordinandola al rispetto delle norme tecnico-sportive e di sicurezza vigenti, di altre specifiche prescrizioni tecniche ed all'esito favorevole del collaudo del percorso di gara e delle attrezzature relative, quando sia dovuto o ritenuto necessario.
  A tale proposito giova precisare che, a norma dell'art. 9, comma 4, del codice della strada, il collaudo del percorso di gara è obbligatorio nel caso di gare di velocità e nel caso di gare di regolarità per i tratti di strada sui quali siano ammesse velocità medie superiori a 50 km/h od 80 km/h, se, rispettivamente, aperti o chiusi al traffico.
  In tal modo è chiarita la corretta interpretazione del termine «velocità media» nel caso delle gare di regolarità in cui in una unica sezione di gara siano comprese tratti di regolarità e prove speciali a velocità libera su tratti chiusi al traffico.
  Negli altri casi il collaudo può essere omesso.
  Ne segue che nell'istanza deve essere esplicitamente dichiarata la velocità media prevista per le tratte di gara da svolgersi sia su strade aperte al traffico, sia su quelle chiuse al traffico.
  Il collaudo del percorso, sia nei casi in cui è prescritto, sia nei casi in cui rientra nella discrezionalità dell'ente territoriale competente, è effettuato da un tecnico di quest'ultimo, ovvero richiesto all'ente proprietario della strada se la strada interessata non è di sua proprietà.
  Ai sensi del citato art. 9, comma 4, del codice della strada, al collaudo del percorso di gara assistono i rappresentanti dei Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'interno, unitamente ai rappresentanti degli organi sportivi competenti e degli organizzatori.
  Per quanto attiene alla rappresentanza delle varie amministrazioni citate, l'ente territoriale competente ovvero il proprietario della strada comunica la data del collaudo e richiede al più vicino ufficio periferico di tali amministrazioni di designare il proprio rappresentante.
  Per quanto riguarda l'assistenza al collaudo dei rappresentanti dei Ministeri, la loro eventuale assenza non può essere impeditiva circa il regolare svolgimento del collaudo stesso, che viene rilasciato come atto finale dal tecnico incaricato dall'ente proprietario della strada.
  Resta inteso che il nulla-osta ministeriale è provvedimento autonomo rispetto al collaudo del percorso di gara ed agli altri nulla-osta da parte degli enti proprietari di strade diversi da quello che autorizza la competizione.
  Al momento della presentazione dell'istanza gli organizzatori devono dimostrare di aver stipulato un contratto di assicurazione per la responsabilità civile, ai sensi dell'art. 124 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, che copra anche la responsabilità dell'organizzazione e degli altri obbligati per i danni comunque causati alle strade e alle relative attrezzature.
  Ai sensi dell'art. 9, comma 5, del codice della strada, l'ente territoriale competente può autorizzare, per sopravvenute e motivate necessità, debitamente documentate, lo spostamento della data di effettuazione di una gara prevista nel programma, su richiesta delle Federazioni sportive competenti, comunicando la variazione al Ministero.
  Al termine di ogni gara l'ente territoriale competente deve altresì tempestivamente comunicare al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per la mobilità sostenibile - Direzione generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto - le risultanze della competizione, precisando le eventuali inadempienze rispetto all'autorizzazione e il verificarsi di inconvenienti o incidenti.
  In assenza di comunicazione entro la fine dell'anno, si riterrà tacitamente che la competizione sia stata effettuata regolarmente senza alcun rilievo, anche ai fini della predisposizione del calendario per l'anno successivo di cui al punto seguente.

2.2 Nulla-osta del ministero delle infrastrutture e dei trasporti

  Nell'intento di operare uno snellimento nella procedura di rilascio del nulla-osta, la Direzione generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto redige annualmente, entro il 31 dicembre di ogni anno, un programma o calendario delle competizioni da svolgersi nel corso dell'anno a venire per le quali il suddetto nulla osta si intende automaticamente concesso.
  A tal fine vengono prese in esame le proposte presentate dagli organizzatori per il tramite dell'ACI (Federazione automobilistica italiana) e della F.M.I. (Federazione motociclistica italiana), che ne garantiscono il carattere sportivo, previo versamento al Ministero da parte dei promotori dei diritti per le operazioni tecnico amministrative di competenza, come previsto dall'art. 405 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, indicato in tab. VII.1, punti A e B, aggiornato ogni due anni con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (2).
  Vengono approvate e inserite in calendario le gare che soddisfano integralmente le seguenti condizioni:

regolare svolgimento della gara nell'anno corrente con concessione del nulla-osta e relativa verifica dell'insussistenza di gravi limitazioni al servizio di trasporto pubblico, nonchè al traffico ordinario per effetto dello svolgersi delle gare stesse;
invarianza del percorso rispetto alla precedente edizione;
continuità di organizzatore rispetto alla precedente edizione.

  Si evidenzia, pertanto, che il contenuto del calendario così stilato non ricalca il programma federale contenente tutte le gare in programma, ma riporta l'elenco delle gare per le quali il nulla osta è rilasciato in continuità con l'anno precedente.
  Il programma relativo alle gare da svolgersi nel corso dell'anno 2025 è contenuto nell'allegato «A» della presente circolare e ne costituisce parte integrante.
  Nel caso di svolgimento di una competizione motoristica nonprevista nel programma annuale (fuori calendario), ai sensi del disposto dell'art. 9, comma 5, del codice della strada, gli organizzatori devono chiedere il nulla-osta alla Direzione generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto - Divisione 2 almeno 60 giorni prima della gara.
  Nei casi in cui il nulla-osta ministeriale, sebbene non necessario, sia richiesto dall'ente territoriale competente, i termini per la presentazione dell'istanza sono i medesimi di quelli previsti per le gare non inserite in calendario.
  La richiesta di nulla-osta, da inviare esclusivamente a mezzo P.E.C. all' indirizzo dg.ssa-div2@pec.mit.gov.it deve essere corredata dalla seguente documentazione:

a)   una relazione contenente gli elenchi e la descrizione delle strade interessate dalla gara, le modalità di svolgimento della stessa, i tempi di percorrenza previsti per le singole tratte, la velocità media prevista su strade aperte e chiuse al traffico, eventuali indicazioni sulla necessità di chiusura al traffico ordinario di tratti di strada e la relativa durata, nonchè ogni ulteriore notizia ritenuta utile per meglio individuare il tipo di manifestazione;
b)   dichiarazione relativa alle eventuali limitazioni al servizio di trasporto pubblico;
c)   la dichiarazione che le gare di velocità e le prove speciali comprese nelle manifestazioni di regolarità non interessano centri abitati, ovvero l'attestazione del comune nel quale rientrano i centri abitati interessati da tali manifestazioni, che lo svolgersi delle stesse non crei disagio o risulti di intralcio o impedimento alla mobilità urbana dei veicoli e dei pedoni e alla sicurezza della circolazione ed in particolare dei trasporti urbani;
d)   una planimetria del percorso di gara in cui, nel caso siano previste tratte stradali chiuse al traffico, siano evidenziati i percorsi alternativi per il traffico ordinario;
e)   il regolamento particolare di gara che deve includere anche l'eventuale shakedown e/o le eventuali prove spettacolo;
f)   il parere favorevole del CONI, espresso attraverso il visto di approvazione delle competenti Federazioni sportive nazionali, ovvero l'attestazione che la manifestazione è organizzata in conformità alle norme tecnico-sportive della federazione di competenza per le manifestazioni derogate ai sensi dell'art. 9, comma 3, del codice della strada;
g)   comunicazione dei nominativi dell'ente o degli enti competenti al rilascio dell'autorizzazione, comunicando l'ufficio responsabile del procedimento autorizzativo e il relativo indirizzo PEC a cui inviare il nulla-osta ministeriale;
h)   la ricevuta del versamento dell'importo dovuto, attualmente solo su conto corrente postale n. 66782004, intestato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, via G. Caraci n. 36 - 00157 Roma, per le operazioni tecnico amministrative di competenza del suddetto Ministero, come previsto dall'art. 405 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, indicato in tab. VII.1, punti C e D, aggiornato ogni due anni con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (3).

  Si dovrà altresì presentare istanza di nulla-osta, con la medesima procedura delle gare fuori calendario, per le gare che, seppure iscritte in programma, hanno subito delle variazioni di percorso e/o organizzatore successivamente all'inserimento nel programma stesso. In tal caso l'organizzatore della gara non è tenuto a versare integralmente gli importi indicati al p.to h) ma a corrispondere una integrazione a quanto già versato per l'iscrizione, fino alla concorrenza della somma prevista per le gare fuori programma.
  Il rispetto dei termini previsti per la presentazione delle istanze è essenziale per poter svolgere tutte le incombenze connesse al conseguimento delle autorizzazioni.
  La Direzione generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto non garantirà il rilascio del nulla-osta ministeriale per le istanze non pervenute almeno sessanta giorni prima della competizione nel rispetto di quanto previsto dal comma 5 dell'art. 9 del codice della strada, o la cui documentazione risulti incompleta, ancorchè presentata nel rispetto dei tempi previsti.
  Il nulla-osta viene rilasciato solo dopo aver esperito singole istruttorie ai fini della valutazione di ogni elemento utile a garanzia della sicurezza e fluidità del traffico e della conservazione del patrimonio stradale in tutti gli ambiti nei quali la singola manifestazione motoristica abbia luogo.
  Il rilascio del nulla-osta, ovvero l'eventuale diniego allo svolgimento della competizione, è trasmesso all'ente territoriale competente al rilascio della autorizzazione per i successivi adempimenti.
  Si evidenzia che il silenzio assenso non è applicabile al nulla osta di cui all'art. 9, comma 3, del codice della strada.
  Per tutte le informazioni e gli eventuali aggiornamenti è in allestimento la pagina web raggiungibile al seguente indirizzo: https://www.mit.gov.it/node/2662
    Roma, 23 dicembre 2024


 
Il direttore generale: Di Santo

 

(1) Ai fini del presente provvedimento il Coni riconosce come Federazioni competenti: la F.M.I. - Federazione motociclistica italiana e l'ACI - Federazione automobilistica italiana, come ribadito dal Coni medesimo con nota 1299/SR del 13 luglio 2016 della Direzione Affari legali - Ufficio assistenza legale e contenzioso e confermato con successiva nota n. 1883 del 26 novembre 2018.
(2) Al momento attuale di adozione della presente circolare gli importi da versare sono stabiliti dal D.M. n. 28 del 16 febbraio 2023, nelle more dell'emanazione del decreto di aggiornamento.
(3) Al momento attuale di adozione della presente circolare gli importi da versare sono stabiliti dal D.M. n. 28 del 16 febbraio 2023, nelle more dell'emanazione del decreto di aggiornamento.


(Allegati)

Allegato A

Nulla-osta per le gare in programma nel 2025 già svolte nel 2024

  L'ACI (Federazione automobilistica italiana), con nota prot. n. A78A2E2/0002785/24 del 10 dicembre 2024 trasmessa in data 13 dicembre 2024 e acquisita dallo scrivente ufficio al protocollo n. 28491 del 13 dicembre 2024, e la F.M.I. (Federazione motociclistica italiana), con nota in data 11 dicembre 2024, acquisita al protocollo n. 28318 dell'11 dicembre 2024, hanno trasmesso al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti e la navigazione - Direzione generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto, ai fini del rilascio del nulla-osta, il programma per il 2025 delle gare automobilistiche e motociclistiche già svolte nell'anno precedente.
  Con le medesime note le Federazioni sportive nazionali, per le gare anzidette, inoltre non hanno dichiarato che si sono verificati inconvenienti o incidenti di rilievo e di aver ricevuto segnalazioni in merito al verificarsi di gravi limitazioni al trasporto pubblico o al traffico ordinario.
  Nelle suddette note è anche dichiarato che non sono previste variazioni del percorso di gara rispetto alle precedenti edizioni e che gli organizzatori hanno versato gli importi dovuti per le operazioni tecnico-amministrative di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
  Questa Direzione, sulla base delle dichiarazioni delle due Federazioni e delle segnalazioni pervenute da parte delle Prefetture e degli enti proprietari delle strade, verificato che le gare si sono già svolte nel 2024 e sono proposte dagli stessi organizzatori della precedente edizione, che è stato regolarmente versato l'importo dovuto per le operazioni tecnico-amministrative di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, come previsto dall'art. 405 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, rilascia il nulla-osta per le gare comprese negli elenchi allegati e costituenti parte integrante del presente provvedimento, che sono stati così suddivisi:

elenco n. 1: gare auto confermate;
elenco n. 2: gare moto confermate.

  Il programma dettagliato negli elenchi di cui sopra è valido per le gare nella configurazione riportata nello stesso. Non è consentito integrare o svolgere in più date una manifestazione già iscritta nel programma, ovvero operare frazionamenti delle stesse.
Eventuali frazionamenti potranno essere presi in considerazione come gare non previste nel programma annuale.
  Resta inteso che il detto nulla-osta non vincola gli enti competenti al rilascio dell'autorizzazione se, per qualsiasi motivo, una determinata gara sia stata oggetto di segnalazione negativa, durante lo scorso anno, non ancora nota a questo Ministero.
  Nei casi in cui gli organizzatori vengano sostituiti o debbano, per motivate e documentate necessità, cambiare il percorso di gara rispetto alla precedente edizione, occorrerà comunque il parere delle competenti Federazioni e dovrà essere rispettata la procedura prevista per il rilascio del nulla-osta per le gare fuori programma illustrata nella presente circolare.
  Conformemente a quanto disposto dall'art. 9 del codice della strada gli enti competenti potranno rilasciare l'autorizzazione soltanto dopo aver acquisito il nulla-osta ministeriale e il relativo verbale di collaudo del percorso quando dovuti.
  L'autorizzazione per le gare di velocità è subordinata altresì all'accertamento della sussistenza delle misure previste per l'incolumità del pubblico e dei piloti, ai sensi della circolare 2 luglio 1962, n. 68, del Ministero dell'interno.
  Per la tutela delle strade, della segnaletica stradale e della sicurezza e fluidità della circolazione stradale nei luoghi ove le manifestazioni agonistiche comportano interferenze, si invitano gli enti competenti ad impegnare gli organizzatori - all'atto del rilascio della autorizzazione - ad operare affinchè non siano prodotti danni nè sotto il profilo estetico nè ambientale (neppure con iscrizioni, manifestini, ecc.) e in ogni caso venga ripristinata puntualmente la situazione ante gara.

Parte di provvedimento in formato grafico

 

 

DISCLAMER: Il testo della presente norma non riveste carattere di ufficialità e non sostituisce in alcun modo la versione pubblicata dagli organismi ufficiali. Vietata la riproduzione, anche parziale, del presente contenuto senza la preventiva autorizzazione degli amministratori del portale.


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