Normativa codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

Quesito Ispettorato Nazionale del Lavoro del 27 dicembre 2024

 

ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO
Direzione centrale vigilanza e sicurezza del lavoro

 

Quesito del 27/12/2024

 

OGGETTO: Tempi di lavoro TPL urbano inferiore a 50 km.

(Indirizzi omessi)

 

QUESITO

   Secondo l'articolo 178 del c.d.s. per veicoli sprovvisti di cronotachigrafo si applica la normativa AETR 1970, resa esecutiva con la legge 112/76, che prevede dopo 4 ore di guida una pausa di almeno 30 minuti.

   Attualmente la nostra azienda applica alla lettera la legge 2328 per il servizio urbano, legge che di fatto non mette limiti (se non l'orario di lavoro giornaliero) alla guida continuativa.

   Questo crea soprattutto nei giorni festivi dei turni di lavoro ad unica ripresa sulla solita linea, anche di 6 ore e 30 minuti, senza interruzioni rilevanti essendo appunto ad unica ripresa, tranne le brevi pause ai capolinea che variano dai 2 ai 5 minuti.

   Giusto per fare un esempio: un turno dove l'autista inizia la guida alle ore 14.10 sulla linea numero 2 e guida in maniera continuativa ed ininterrotta fino alle 20.36, tranne che per brevi soste di 5 minuti ai capolinea. Arrivo e partenza al capolinea si ripete ogni circa 45 minuti di guida ininterrotta, e dopo i 5 minuti (0 meno in base al traffico ed ai ritardi) riparte e ripete il tutto fino al termine alle 20.36.

   Quindi chiediamo se queste tipologie di turni secondo voi sono a norma oppure no, e se le mini pause di 5 minuti concorrono o no ad interrompere la guida continuativa. A nostro avviso per interrompere la guida servirebbe una pausa di almeno 30 minuti per garantire un recupero psico-fisico dell'autista, dato le leggi citate nella premessa.

   Cosa che di fatto avviene per i servizi di TPL extraurbano inferiori ai 50 Km, dove la normativa applicata è la legge 138 del 14 febbraio 1958, e quindi le pausa inferiori ai 30 minuti non vengono considerate come interruzione del periodo di guida continuativa.

 

RISPOSTA

   La disciplina generale dei periodi di guida, interruzioni e periodi di riposo per i conducenti che effettuano il trasporto di persone e di merci su strada & contenuta nel Regolamento (CE) n. 561/2006 che, all'art. 3, lett. a) esclude dal suo ambito applicativo, tra l'altro, i trasporti stradali effettuati a mezzo di “veicoli adibiti al trasporto di passeggeri in servizio regolare di linea, il cui percorso non supera i 50 chilometri”.

   Il successivo art. 15 rimette agli Stati membri il compito di adottare, per tali tipologie di trasporti, regole nazionali che, nel disciplinare periodi di guida, interruzioni e periodi di riposo obbligatori, garantiscano un opportuno livello di tutela dei conducenti.

   Come già chiarito dalla scrivente, con nota INL n. 61/2021, "nel caso in cui l'intera attivita di guida, giornaliera e settimanale, sia costituita da corse, singolarmente non superiori a 50 km, dovrà essere applicata esclusivamente la normativa nazionale".

   Tale indicazione deve ritenersi valida sia che si tratti di trasporti urbani che extraurbani, e comporta in ogni caso l'applicazione generale del D. Lgs n. 285/1992 (Codice della strada).

   A tal proposito, giova ricordare che l'art. 178 del citato Codice della strada richiama, in materia di durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone o di cose non muniti dei dispositivi di controllo di cui all'art. 179), la disciplina contenuta nelle disposizioni dell'accordo europeo relativo alle prestazioni lavorative degli equipaggi dei veicoli addetti ai trasporti internazionali su strada (AETR), concluso a Ginevra il 1° luglio 1970, reso esecutivo dalla legge 6 marzo 1976, n. 112.

   Tanto premesso, in merito alla normativa applicabile al caso di specie, si rileva che l'art. 8 della legge n. 112/1976, nel disciplinare la durata massima della guida continuata, fissata, di regola, in ore 4, individua la durata minima delle interruzioni di guida differenziandole in base alla specificità dei veicoli che vengono in rilievo.

   Ne deriva, pertanto, che l'individuazione della durata minima di interruzione di guida dovrà essere determinata facendo riferimento alla citata normativa.

 

Segreteria di Direzione
Ispettorato Nazionale del Lavoro
Direzione Centrale Coordinamento Giuridico

 

 

DISCLAMER: Il testo della presente norma non riveste carattere di ufficialità e non sostituisce in alcun modo la versione pubblicata dagli organismi ufficiali. Vietata la riproduzione, anche parziale, del presente contenuto senza la preventiva autorizzazione degli amministratori del portale.


Canale TELEGRAM

   Per essere sempre aggiornati sulle novità e sulle attività di Circolazione Stradale, è possibile iscriversi al canale pubblico e gratuito Telegram di Circolazione Stradale attraverso questo link: https://t.me/CircolazioneStradale