Normativa codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio
GPDP - Garante per la Protezione dei Dati Personali
Provvedimento del 11 gennaio 2024 protocollo doc. web n. 9983228
GDPD
GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Provvedimento doc. web. n. 9983228 del 11/01/2024
OGGETTO: Parere sullo schema di decreto del MIT, di concerto con il Ministro dell'interno relativo alle modalità di collocazione e uso dei dispositivi o mezzi tecnici di controllo, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni delle norme di comportamento di cui all'articolo 142 del decreto legislativo del 16 dicembre 1992, n. 285.
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia e l’avv. Guido Scorza, componenti, e il cons. Fabio Mattei, segretario generale;
VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati) (di seguito, Regolamento);
VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali” (di seguito, Codice);
VISTO il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante “Nuovo codice della strada”;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, recante il “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della strada”;
VISTO il decreto del Ministro dei lavori pubblici 29 ottobre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 292 del 16 dicembre 1997, recante “Approvazione di prototipi di apparecchiature per l’accertamento dell’osservanza dei limiti di velocità e loro modalità di impiego”;
VISTO il decreto legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 168 e, in particolare, l’articolo 4, comma 1, che prevede la possibilità per gli organi di polizia stradale di cui all’articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di utilizzare o installare, sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali, dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni alle norme di comportamento di cui agli articoli 142, 148 e 176 del medesimo decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nel rispetto delle direttive fornite dal Ministero dell'interno, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e previa informazione agli automobilisti, ferma restando la possibilità di utilizzare i predetti dispositivi sulle restanti tipologie di strade, ovvero su singoli tratti di esse, individuati con apposito decreto del prefetto;
VISTO il decreto del Ministro dei trasporti 15 agosto 2007, adottato di concerto con il Ministro dell’interno, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 23 agosto 2007, n. 195, recante “Attuazione dell'articolo 3, comma 1, lettera b) del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, recante disposizioni urgenti modificative del codice della strada per incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione”;
VISTA la legge 29 luglio 2010, n. 120, recante “Disposizioni in materia di sicurezza stradale”, e, in particolare, l’articolo 25, comma 2, che stabilisce che “con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, è approvato il modello di relazione di cui all'articolo 142, comma 12-quater, del decreto legislativo n. 285 del 1992, introdotto dal presente articolo, e sono definite le modalità di trasmissione in via informatica della stessa, nonché le modalità di versamento dei proventi di cui al comma 12-bis agli enti ai quali sono attribuiti ai sensi dello stesso comma. Con il medesimo decreto sono definite, altresì, le modalità di collocazione e uso dei dispositivi o mezzi tecnici di controllo, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni delle norme di comportamento di cui all'articolo 142 del decreto legislativo n. 285 del 1992, che fuori dei centri abitati non possono comunque essere utilizzati o installati ad una distanza inferiore ad un chilometro dal segnale che impone il limite di velocità”;
VISTO, altresì, l’articolo 61 della citata legge n. 120, che prevede che “agli enti locali è consentita l'attività di accertamento strumentale delle violazioni al decreto legislativo n. 285 del 1992 soltanto mediante strumenti di loro proprietà o da essi acquisiti con contratto di locazione finanziaria o di noleggio a canone fisso, da utilizzare ai fini dell'accertamento delle violazioni esclusivamente con l'impiego del personale dei corpi e dei servizi di polizia locale, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1999, n. 250”;
VISTO il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 13 giugno 2017, n. 282, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 177 del 31 luglio 2017, recante “Verifiche iniziali e periodiche di funzionalità e di taratura delle apparecchiature impiegate nell'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità, modalità di segnalazione delle postazioni di controllo sulla rete stradale”;
VISTA la direttiva del Ministro dell’interno 21 luglio 2017, adottata per “garantire un’azione coordinata delle Forze di polizia per la prevenzione e il contrasto ai comportamenti che sono le principali cause di incidenti stradali”;
VISTO il decreto del Ministro dell’interno 15 agosto 2017, recante la “direttiva sui comparti di specialità delle Forze di polizia e sulla razionalizzazione dei presidi di polizia”;
VISTO il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 30 dicembre 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 42 del 20 febbraio 2020, recante “Disposizioni in materia di destinazione dei proventi delle sanzioni a seguito dell’accertamento delle violazioni dei limiti di velocità”, adottato in attuazione di quanto previsto dall’articolo 25, comma 2, primo periodo, della citata legge n. 120 del 2010;
VISTA la nota inviata, da ultimo, il 14 dicembre 2023, con cui il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso lo schema di decreto, di concerto con il Ministro dell'interno, emanato ai sensi dell’articolo 25, comma 2 della citata legge n. 120, secondo periodo, relativo alle modalità di collocazione e uso dei dispositivi o mezzi tecnici di controllo, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni delle norme di comportamento di cui all’articolo 142 del citato decreto legislativo n. 285, oltre alla relativa documentazione allegata;
RILEVATO che lo schema di decreto stabilisce, in particolare:
- le nuove modalità di collocazione e d’uso dei dispositivi, postazioni di controllo e sistemi di misurazione della velocità dei veicoli, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni di cui all’articolo 142 del citato decreto legislativo n. 285, che si applicano sia ai dispositivi di nuova installazione che a quelli già esistenti (articolo 1);
- il titolare del trattamento dei dati è l’amministrazione da cui dipende l’organo di polizia stradale che procede all’accertamento (articolo 2);
- le condizioni per la collocazione delle postazioni di controllo e le modalità di utilizzazione delle postazioni fisse o mobili (articoli 3 e 4);
- i dispositivi di controllo utilizzati per l’accertamento dell’eccesso di velocità sono impiegati nel rispetto della vigente normativa sul trattamento dei dati personali; a tal fine il titolare del trattamento assicura, in particolare, che siano rispettati i principi di cui agli articoli 5, 24 e 25 del Regolamento e che l’affidamento di specifiche operazioni di trattamento a soggetti terzi (responsabili del trattamento), avvenga previo accordo da stipularsi in forma scritta, ai sensi dell’articolo 28 del Regolamento (articolo 5);
RILEVATO che l’allegato B dello schema di decreto, recante le “modalità di uso dei dispositivi e attività complementari al controllo”, prevede, in particolare, che:
- è possibile affidare a soggetti terzi, nel rispetto delle disposizioni sulla protezione dei dati personali, attività meramente manuali e complementari di servizi sussidiari alla gestione amministrativa dei procedimenti sanzionatori, garantendo, in ogni caso, che sia stipulato un accordo sulla protezione dei dati, ai sensi dell’articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679, con il soggetto incaricato di effettuare le predette attività, e che i dipendenti operino in qualità di “persone autorizzate al trattamento dei dati personali sotto l’autorità diretta del titolare o del responsabile del trattamento”, ai sensi dell’articolo 29 del Regolamento (punto 1.3.3);
- il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento adottano misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, conformemente agli articoli 5, par.art 1, lett. f), 24, 25 e 32 del Regolamento (punto 1.5.2);
- le fotografie o le immagini che costituiscono fonte di prova per gli illeciti accertati non devono essere inviate al domicilio dell’intestatario del veicolo unitamente al verbale di contestazione della violazione (punto 1.5.3);
- l’accesso alla documentazione fotografica o dei video deve essere reso disponibile a richiesta del destinatario del verbale, nel rispetto delle norme sull’accesso ai dati personali ai sensi dell’articolo 25 della legge 7 agosto 1991, n. 241 e sul diritto di accesso ai dati personali ai sensi degli articoli 12 e 15 del Regolamento, garantendo, in ogni caso, che siano opportunamente oscurati o resi non riconoscibili i soggetti e le targhe di eventuali altri veicoli (punto 1.5.4);
- non è possibile effettuare il rilevamento della velocità con dispostivi o sistemi attraverso la ripresa fotografica frontale del veicolo se l’apparecchiatura permette la memorizzazione di immagini relative alle persone che vi si trovano a bordo (punto 1.5.5);
CONSIDERATO che nella versione dello schema di decreto in esame e del relativo allegato B si tiene conto delle osservazioni fornite dall’Ufficio nel corso dell’istruttoria, al fine di rendere conformi, in ossequio al principio di “protezione dei dati fin dalla progettazione e protezione dei dati per impostazione predefinita” (articolo 25 del Regolamento), i trattamenti ivi disciplinati alla normativa in materia di protezione dei dati personali, con particolare riguardo ai seguenti aspetti:
- la puntualizzazione dei ruoli ricoperti dai soggetti coinvolti nel trattamento dei dati personali derivanti dall’utilizzo dei dispositivi di controllo utilizzati per l’accertamento dell’eccesso di velocità;
- la necessità di regolare i rapporti con i soggetti terzi, affidatari di attività complementari alla gestione amministrativa dei procedimenti sanzionatori, ai sensi dell’articolo 28 del Regolamento;
- la necessità di adottare misure tecniche e organizzative al fine di assicurare un adeguato livello di sicurezza dei trattamenti, nel rispetto dei principi di “integrità e riservatezza” e di “responsabilizzazione” (articoli 5, parr. 1, lett. f) e 2, 24, 25 e 32 del Regolamento);
- la precisazione che i dispositivi e sistemi, pur potendo effettuare un continuo monitoraggio del traffico, memorizzano le immagini solo in caso di infrazione, nel rispetto del principio di “minimizzazione dei dati” di cui all’articolo 5, par. 1, lett. c), del Regolamento;
- la previsione che le immagini rilevate devono essere fruibili solo per l’accertamento e la contestazione degli illeciti stradali, nel rispetto del principio di “limitazione della finalità” di cui all’articolo 5, par. 1, lett. b), del Regolamento;
- la definizione dei tempi di conservazione dei dati personali, nel rispetto del principio di “limitazione della conservazione” di cui all’articolo 5, par. 1, lett. e), del Regolamento;
- la previsione che nella conservazione delle risultanze fotografiche o video devono essere adottati gli accorgimenti di sicurezza utili ad evitare l’accesso non autorizzato ai dati e alle immagini trattate, nel rispetto del principio di “integrità e riservatezza” di cui all’articolo 5, par. 1, lettera f), del Regolamento;
- la precisazione che è consentito l’impiego di dispositivi o sistemi di rilevamento della velocità che effettuano la ripresa frontale del veicolo solo se provvisti di una funzione che oscura automaticamente le parti di immagini che permettono di identificare le persone che vi si trovano a bordo;
RITENUTO, in conclusione, di non formulare rilievi in materia di protezione dei dati personali sullo schema di decreto interministeriale in esame;
VISTA la documentazione in atti;
VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;
Relatore la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni;
TUTTO CIO’ PREMESSO, IL GARANTE
ai sensi degli artt. 36, par. 4, e 58, par. 3, lett. b), del Regolamento, esprime parere favorevole sullo schema di decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, ai sensi dell'art. 25, comma 2 della legge del 29 luglio 2010 n. 120, relativo alle modalità di collocazione e uso dei dispositivi o mezzi tecnici di controllo, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni delle norme di comportamento di cui all'articolo 142 del decreto legislativo del 16 dicembre 1992, n. 285.
Roma, 11 gennaio 2024
LA PRESIDENTE
Stanzione
IL RELATORE
Cerrina Feroni
IL SEGRETARIO GENERALE
Mattei
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