Normativa codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio
Circolare Ministero Infrastrutture e Trasporti protocollo numero 2300 del 26 gennaio 2024
MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA COMUNICAZIONE
Direzione Generale per la Motorizzazione
Divisione 3
Prot. n. 0002300 del 26/01/2024
OGGETTO: Caratteristiche del contrassegno luminoso “taxi” previsto dall’art. 12 comma 3 della legge n. 21 del 15 gennaio 1992.
Si fa seguito alla nota prot. n. 33178 del 7 novembre 2023 con al quale sono state forniti indicazioni circa le caratteristiche del contrassegno luminoso in oggetto indicato.
Si è preso atto, successivamente, delle segnalazioni di alcune associazioni da cui è emerso che le caratteristiche dei contrassegni “taxi” e, in particolare, la loro inamovibilità, come regolamentato dall’art. 227 del DPR 420 del 30 giugno 1959, non consentirebbero l’uso proprio fuori servizio dei veicoli adibiti a servizio di piazza per trasporto di persone, come, invece, espressamente previsto dall’articolo 82, comma 5, lettera b) del Codice della strada (nel seguito anche CdS).
Inoltre, le suddette associazioni, hanno evidenziato che le attuali caratteristiche tecniche dei tetti, ad esempio, in vetro o decappottabili, non consentirebbero la foratura degli stessi per l’installazione del contrassegno luminoso “taxi”.
Si ritiene pertanto necessario fornire delle alternative alle caratteristiche e alle modalità di installazione già indicate con la citata nota prot. n. 33178 del 7 novembre 2023; nel seguito le possibili alternative:
A) Caratteristiche dei contrassegni in conformità all’art. 227 del DPR 420/1959
a) essere di forma scatolare portante sulla faccia anteriore e su quella posteriore la scritta TAXI;
b) la parola TAXI deve potersi inscrivere in un rettangolo avente le dimensioni: in altezza da 10 a 12 cm e in larghezza da 25 a 30 cm;
c) le lettere debbono avere l'altezza da 5 a 6 cm;
d) l'applicazione del segnale sul tetto dell'autovettura deve essere inamovibile e tale che il suo centro venga a trovarsi sul piano di simmetria longitudinale in corrispondenza della cabina di guida senza sporgere oltre i venticinque centimetri dal punto più alto del tetto;
e) le facce anteriore e posteriore del segnale debbono trovarsi su piani normali all'asse longitudinale dell'autovettura;
f) le lettere costituenti la scritta debbono essere illuminate in modo che la luminosità del segnale non sia superiore a 150 candele a metro quadro;
g) la scritta sulla faccia anteriore deve essere con lettere bianche su fondo nero e quella sulla faccia posteriore con lettere rosse su fondo nero, non deve esservi ostacolo alla propagazione della luce tra un qualsiasi punto del segnale e l'occhio dell'osservatore situato negli spazi, avanti e dietro, delimitati da due diedri ortogonali, uno a spigolo orizzontale costituito da due piani passanti per i bordi orizzontali dell'apparecchio e l'altro a spigolo verticale costituito da due piani passanti per i bordi verticali del medesimo e le cui sezioni risultano dagli angoli indicati nella fig. 182 del Regolamento al previgente Codice della strada (fig. 1).
B) Caratteristiche dei contrassegni in alternativa
a) essere di forma scatolare portante sulla faccia anteriore e su quella posteriore la scritta TAXI;
b) la parola TAXI deve potersi inscrivere in un rettangolo avente le dimensioni: in altezza da 10 a 15 cm e in larghezza da 25 a 40 cm;
c) le lettere debbono avere l'altezza da 5 a 9 cm;
d) il contrassegno TAXI deve essere posto sul tetto dell’autovettura e non deve sporgere oltre i venticinque centimetri dal punto più alto del tetto. Il suo centro può trovarsi anche in posizione di asimmetria longitudinale;
e) l'applicazione del contrassegno sul tetto dell'autovettura può avvenire mediante supporti magnetici o ventose. La natura dei supporti deve essere tale da essere compatibile con il materiale della superficie dell’autovettura su cui verrà utilizzato e, comunque, detti supporti andranno progettati affinché non si sgancino dal tetto dell’autovettura in tutte le condizioni di guida o in caso di urti o incidenti;
f) la scritta sulla faccia anteriore deve essere con lettere bianche su fondo nero e quella sulla faccia posteriore con lettere rosse su fondo nero. La posizione del contrassegno sul tetto dell’autovettura deve essere conforme a quanto previsto dai regolamenti degli enti che rilasciano le licenze per il servizio pubblico di piazza e, comunque, tale che non ci siano ostacoli alla propagazione della luce tra un qualsiasi punto del segnale e l'occhio dell'osservatore situato negli spazi, avanti e dietro, delimitati da due diedri ortogonali, uno a spigolo orizzontale costituito da due piani passanti per i bordi orizzontali dell'apparecchio e l'altro a spigolo verticale costituito da due piani passanti per i bordi verticali del medesimo e le cui sezioni risultano dagli angoli indicati nella fig. 182 del Regolamento al previgente Codice della strada (fig. 1);
g) le facce anteriore e posteriore del segnale debbono trovarsi su piani normali all'asse longitudinale dell'autovettura o inclinati al massimo di 45°;
h) le lettere costituenti la scritta debbono essere illuminate in modo che la luminosità del segnale non sia superiore a 150 candele a metro quadro.
Si ribadisce che l’utilizzatore è responsabile circa la regolarità delle caratteristiche tecniche del contrassegno, mentre, in sede di visita e prova ex art. 75, commi 2 e 4, del CdS e in sede di revisione periodica ex art. 80 del CdS, il tecnico incaricato dovrà limitarsi alla verifica della corretta installazione e dell’efficienza del contrassegno stesso.
Il Direttore Generale
ing. Pasquale D’Anzi
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