Normativa codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

Comunicato Ministero Infrastrutture e Trasporti protocollo numero 26690 del 13 settembre 2023

 

MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI
DIPARTIMENTO PER LA MOBILITÀ SOSTENIBILE

Direzione Generale per la Motorizzazione, per i Servizi ai Cittadini e alle Imprese in Materia di Trasporti e Navigazione

 

IL DIRETTORE GENERALE

 

Prot. n. 0026690 del 13/09/2023

 

OGGETTO: Istruzioni operative per l’applicazione delle disposizioni di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 9 giugno 2023 recante: “Disciplina dell’accesso graduale, senza esame, alle patenti di categoria A2 ed A”.

   

PREMESSA

Come è noto, nella Gazzetta Ufficiale 28 luglio 2023, n. 175, è stato pubblicato il decreto in oggetto, il cui art. 7, co. 2, dispone che con decreto dirigenziale è da stabilirsi la data di applicabilità delle sue disposizioni.

A ciò si è provveduto con il decreto dirigenziale 9 agosto 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 agosto 2023, n. 193, che stabilisce la data di applicabilità del citato D.M. al 18 settembre 2023 e rinvia alla presente circolare per la disciplina delle relative istruzioni operative.

Tanto premesso, si dispone quanto segue

 

IL CONTESTO NORMATIVO

L’articolo 7, paragrafo 1, lett. c), della direttiva 2006/126/CE concernente la patente di guida, in materia di accesso progressivo alle patenti di categoria A2 ed A dispone che il rilascio della patente di guida è subordinato “per quanto riguarda la categoria A2 o la categoria A, al superamento di un esame di guida per la verifica delle capacità e dei comportamenti esclusivamente ovvero al completamento di una formazione ai sensi dell'allegato VI, a condizione che il candidato abbia acquisito un'esperienza di almeno due anni su un motociclo rientrante rispettivamente nella categoria A1 o nella categoria A2”.

La citata direttiva è stata recepita nell’ordinamento nazionale dal decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, recante “Attuazione delle direttive 2006/126/CE e 2009/113/CE concernenti la patente di guida” e successive modificazioni (1).

Successivamente, con l’articolo 7, comma 1, lett. g-bis), del decreto legge 16 giugno 2022, n. 68, recante “Disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo delle infrastrutture, dei trasporti e della mobilità sostenibile, nonché in materia di grandi eventi e per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili”, convertito con modificazioni dalla legge 5 agosto 2022, n. 108, il legislatore nazionale ha previsto, con apposita modifica all’articolo 123, comma 7, del codice della strada, che: “Il corso di formazione, presso un’autoscuola, frequentato da parte del titolare di patente A1 o A2 e svolto ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, concernente la patente di guida, nelle condizioni ivi previste, consente il conseguimento, rispettivamente, della patente A2 o A senza il sostenimento di un esame di guida”, intendendo così esercitare anche l’altra opzione prevista dal più volte citato allegato VI della direttiva 2006/126/CE, e cioè l’accesso progressivo in parola.

Tutto ciò premesso, il D.M. 9 giugno 2023 è preordinato a dare attuazione alle su menzionate previsioni dell’articolo 123, comma 7, ultimo periodo, disciplinando l’“accesso graduale senza esame” (diverso, dunque, da quello con esame già disciplinato dall’articolo 3 del D.M. 8 gennaio 2013 e succ.mod.). ed in specie: modalità di accesso alla formazione, durata, contenuti e modalità di espletamento della formazione, modalità di approvazione della formazione e modalità di rilascio della patente di categoria A2 o A all’esito dell’approvazione.

 

ACCESSO ALLA FORMAZIONE UTILE ALL’ACCESSO GRADUALE SENZA ESAME, ALLE PATENTI DI CATEGORIA A2 ED A (DI SEGUITO FORMAZIONE)

Può accedere alla formazione utile all’accesso graduale senza esame alla patente A2, anche speciale, senza esame, chi:

  • abbia compiuto almeno 18 anni e sia titolare di patente di categoria A1, anche speciale, da almeno due anni (di seguito “patente presupposta”);
  • sia titolare di autorizzazione ad esercitarsi alla guida su veicolo di categoria A2.

Si sottolinea che è richiesto il possesso della patente di categoria A1: pertanto non può considerarsi utile per accedere alla formazione la mera abilitazione alla guida sul solo territorio nazionale dei veicoli di categoria A1, riconosciuta ai titolari di patente di categoria B ai sensi dell’articolo 125, co. 2, lettera h), del codice della strada (2).

Può accedere alla formazione utile all’accesso graduale senza esame alla patente A, anche speciale, senza esame, chi:

  • abbia compiuto almeno 20 anni e sia titolare di patente di categoria A2, anche speciale, da almeno due anni (di seguito “patente presupposta”);
  • sia titolare di autorizzazione ad esercitarsi alla guida su veicolo di categoria A.

Ai sensi dell’articolo 123 del codice della strada “la formazione dei conducenti impartita in forma professionale” è riservata alle autoscuole: dunque la formazione in parola deve essere erogata da un’autoscuola o, eventualmente, da un centro di istruzione automobilistica costituito da un consorzio al quale l’autoscuola aderisce.

 

PROCEDIMENTO

1- FORMALIZZAZIONE DELLA DOMANDA DI ACCESSO GRADUALE SENZA ESAME, ALLE PATENTI DI CATEGORIA A2 ED A E PRODUZIONE DEL FOGLIO ROSA

La domanda di accesso graduale senza esame alle patenti di categoria A2 ed A è dunque necessariamente formalizzata dall’autoscuola alla quale il titolare della patente presupposta si rivolge.

L’autoscuola:

  • iscrive l’allievo nel proprio registro;
  • formalizza la domanda di accesso graduale senza esame alla patente di categoria A2 o A, a seconda dei casi, attraverso il sistema informatico messo a disposizione dal CED di questa Direzione Generale (“gestione patenti”), avendo in particolare cura di indicare se il foglio rosa è richiesto per la guida di motocicli con cambio manuale o automatico (3); il motociclo in dotazione al soggetto che erogherà la formazione dovrà essere necessariamente dotato di coerente tipo di cambio (cfr infra paragrafo 2.C).

Per le singole operazioni procedurali, si rimanda al manuale operatore che sarà pubblicato sul Portale dell’Automobilista.

Con l’istanza di accesso graduale senza esame alle patenti di categoria A2 o A, a seconda dei casi, si formalizza la richiesta di emissione dell’autorizzazione ad esercitarsi alla guida sul veicolo – appunto -, di categoria A2 o A.

Pertanto, all’istanza devono essere devono allegati:

  • la ricevuta di pagamento a mezzo di bollettino PagoPA della tariffa N003, comprensiva di due imposte di bollo (una per la domanda ed una per la patente da emettersi) e del diritto di motorizzazione di cui alla tariffa 2 della tabella 3 allegata alla legge n. 870 del 1986. Il pagamento di tali diritti e della tariffa non è in alcun caso rimborsabile;
  • il certificato medico di accertamento dei requisiti di idoneità psico-fisica di cui all’articolo 119 del codice della strada.

Secondo le procedure già in uso, il sistema informatico del CED, processata l’istanza ed esperiti gli opportuni controlli, produce il giorno successivo l’autorizzazione ad esercitarsi alla guida (di seguito foglio rosa).

Fermo restando che l’istanza di accesso graduale senza esame deve essere necessariamente formalizzata dall'autoscuola, quest’ultima – se del caso -, può conferire l’allievo al centro di istruzione automobilistica che, conseguentemente, provvede anch’esso ad iscrivere l’allievo nel proprio registro di iscrizione ed eroga la formazione.

Da quanto sopra deriva che - come peraltro previsto anche dall’articolo 3, co. 3, del DM 9 giugno 2023 che fa riferimento ad “apposita istanza finalizzata al conseguimento della patente A2 o A per accesso graduale senza esame” -, non è spendibile per l’accesso graduale senza esame in parola un foglio rosa conseguito a seguito di presentazione di istanza per qualsiasi altro titolo (accesso graduale con esame; accesso diretto con esame…). Qualora, dunque, un conducente sia titolare di foglio rosa emesso a seguito di istanza formulata per un titolo diverso dall’accesso graduale senza esame alla patente di categoria A2 o A, a seconda dei casi, questi potrà, alternativamente:

  • completare il percorso avviato;
  • rinunciare a tale percorso ed avviare ex novo quello di cui al DM 9 giugno 2023, in commento.

 

2- DISCIPLINA DELLA FORMAZIONE

Come è noto, il D.M. 9 giugno 2023 prevede una disciplina della formazione a regime (art. 4) ed una disciplina transitoria (art. 6), applicabile nelle more dell’adozione del decreto di cui all’articolo 4, comma 4, dello stesso decreto.

La presente circolare, dunque, detta istruzioni per la disciplina della formazione nella fase transitoria.

 

2.A) GENERAZIONE DEI FOGLI DI RILEVAZIONE DELLA PRESENZA E DEI CONTENUTI DELLA FORMAZIONE GIORNALIERA

La generazione del foglio rosa attiva, nel sistema informatico messo a disposizione dal CED, la possibilità di generare a mezzo di apposita funzione (cfr. manuale utente) uno o più fogli di rilevazione della presenza e dei contenuti della formazione giornaliera (di seguito “FRPeCFG”) di cui all’allegato 2 del D.M. 9 giugno 2023 e riproposti come allegato 1 alla presente circolare, debitamente integrati con l’indicazione dell’orario di inizio e fine di ciascuna lezione giornaliera e con la dichiarazione dell’istruttore di cui si dirà nel paragrafo 2.D.

Tali FRPeCFG:

  • sono nominativi per ciascun allievo: sono predisposti, infatti, già precompilati quanto alle generalità dell’autoscuola che ha formalizzato la domanda di accesso graduale senza esame (ed alla quale l’allievo è iscritto), le generalità dell’allievo stesso, il numero del foglio rosa e l’UMC che l’ha emesso;
  • riportano un codice antifalsificazione, generato dal sistema informatico, che garantisce l’univoco abbinamento del codice stesso alle informazioni prestampate. L’abbinamento codice-informazioni è memorizzato nel database del CED, ai fini di ogni opportuna verifica.

La generazione e la stampa dei FRPeCFG può essere avviata esclusivamente dall’autoscuola inserendo, nella predetta apposita funzione, una ricerca per numero di pratica (marca operativa).

Sono prodotti due esemplari di FRPeCFG per ciascun codice antifalsificazione: uno - modello A - reca l’indicazione “da conservare in sede”; l’altro – modello B – reca l’indicazione “da consegnare all’istruttore” che provvederà a completarne la compilazione, come poi si dirà nel paragrafo 2.B, nella sede ed al termine dell’erogazione della lezione giornaliera.

Non esiste un limite numerico né temporale per la generazione dei FRPeCFG, fino al momento di approvazione del “fascicolo della formazione” (cfr paragrafo 2.H).

 

2.B) REDAZIONE DEI FRPeCFG (MODELLO A E B) PRESSO LA SEDE DEL SOGGETTO EROGATORE DELLA FORMAZIONE

Se la formazione è erogata da un’autoscuola, prima di ciascuna lezione giornaliera il responsabile didattico della stessa o soggetto da questi delegato compila in originale il modello A e B del medesimo FRPeCFG, nei seguenti campi:

(Omissis)

Se la formazione è erogata da centro di istruzione automobilistica, al quale l’autoscuola ha conferito l’allievo, occorre che preliminarmente l’autoscuola provveda a stampare un numero adeguato di FRPeCFG (modello A e B) per ciascun allievo conferito e li consegni al centro di istruzione stesso (4).

Prima di ciascuna lezione giornaliera il legale rappresentante o il responsabile didattico del centro di istruzione automobilistica o soggetto da questi delegato compila, per ciascun allievo, il modello A ed il modello B di un FRPeCFG nei seguenti campi:

(Omissis)

In entrambi i casi (e, dunque, sia che la formazione sia erogata da un’autoscuola che da un centro di istruzione automobilistica):

  • il modello A del FRPeCFG è trattenuto presso del soggetto che eroga la formazione, anche per essere esibito in occasione di eventuali controlli in sede;
  • il modello B del FRPeCFG è consegnato all’istruttore che lo porta con sé nel luogo dove si svolgerà la formazione giornaliera.

 

2.C) CONTENUTO E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA FORMAZIONE

In stretta aderenza ai contenuti di cui all’allegato VI della direttiva 2006/126/CE, l’articolo 4 del D.M. 9 giugno 2023 declina i contenuti della formazione con riferimento al punto 6 dell’allegato II della direttiva stessa, come attuati nell’ordinamento nazionale.

La formazione si svolge su veicoli di categoria A2 o A, a seconda che l’allievo intende accedere, senza esame, rispettivamente alla prima o alla seconda categoria di patente.

A tal fine, l’articolo 1 del D.M. 9 giugno 2023 definisce, tra l’altro:

“veicolo di categoria A2”: un veicolo conforme alle prescrizioni previste per la categoria A2 dall’allegato II, punto 5.2, del decreto legislativo n. 59 del 2011”” e, dunque un motociclo senza sidecar, di una potenza nominale di almeno 20 kW ma non superiore a 35 kW e con un rapporto potenza/peso non superiore a 0,2 kW/kg; se il motociclo è a motore a combustione interna, la cilindrata del motore è almeno di 250 cm3: se il motociclo è a motore elettrico, il rapporto potenza/peso del veicolo è di almeno 0,15 kW/kg;

“veicolo di categoria A”: un veicolo conforme alle prescrizioni previste per la categoria A dall’allegato II, punto 5.2, del decreto legislativo n. 59 del 2011”” e, dunque, motociclo senza sidecar, la cui massa a vuoto supera 180 kg, con potenza nominale di almeno 50 Kw (con una tolleranza entro e non oltra 5 kg sotto la massa minima prescritta. Se il motociclo è a motore a combustione interna, la cilindrata del motore è almeno di 600 cm3. Se il motociclo è a motore elettrico, il rapporto potenza/peso del veicolo è di almeno 0,25 kW/kg.

È consentita una tolleranza di 5 cm3 sotto la cilindrata minima prescritta (5).

Detto motociclo è:
   - dell’autoscuola o del centro di istruzione automobilistica costituito dal consorzio al quale l’autoscuola aderisce, nel caso in cui la formazione sia erogata direttamente dall’autoscuola. In tal caso l’istruttore è in organico all’autoscuola stessa;
   - del centro di istruzione automobilistica, nel caso in cui la formazione dell’allievo – iscritto all’autoscuola -, sia stata demandata al centro di istruzione stesso. In tal caso l’istruttore è in organico al centro di istruzione automobilistica.

La formazione si articola in due fasi.

 

2.C.1) La prima fase (durata complessiva 3 ore): contempla quei contenuti che, nel citato allegato II, punto 6, sono indicati come “preparazione e controllo tecnico del veicolo ai fini della sicurezza stradale” e come “manovre particolari ai fini della sicurezza stradale”. Pertanto, l’allievo nel corso di questa parte della formazione deve acquisire abilità tali da renderlo in grado di:

1. prepararsi ad una guida sicura, provvedendo ad indossare correttamente guanti, stivali, casco e abbigliamento protettivo di altro tipo;
2. controllare la condizione di pneumatici, freni, sterzo, interruttore di emergenza (se presente), catena, livelli dell'olio e dei liquidi in generale, luci, catadiottri, indicatori di direzione e dispositivi di segnalazione acustica;
3. mettere il motociclo sul cavalletto e toglierlo dal cavalletto senza l'aiuto del motore, camminando a fianco del veicolo, di parcheggiare il motociclo sul cavalletto e di scendere dallo stesso nel rispetto delle necessarie precauzioni;
4. effettuare manovre da eseguire a velocità ridotta, fra cui uno slalom; ciò deve permettere di verificare l'utilizzo combinato di frizione e freno, l'equilibrio, la direzione dello sguardo e la posizione sul motociclo, nonché la posizione dei piedi sui poggiapiedi;
5. effettuare manovre da eseguire ad una velocità più elevata, di cui una in seconda o terza marcia, a una velocità di almeno 30 km/h, e una volta ad evitare un ostacolo a una velocità minima di 50 km/h. L’allievo deve essere altresì in grado di effettuare frenate di prova, compresa una frenata d'emergenza, a una velocità minima di 50 km/h.

La prima fase della formazione può essere erogata anche tutta in un sol giorno di lezione; non è invece stabilita la durata minima di una lezione giornaliera della prima fase della formazione.

Le lezioni della prima fase della formazione possono essere anche collettive per un numero massimo di allievi pari a cinque, al fine di valorizzare, in comparazione tra tutti, i comportamenti errati o corretti. Tutti gli allievi devono essere iscritti all’accesso graduale, senza esame, della medesima categoria di patente (A2 o A). Non è quindi possibile erogare le lezioni collettive in parola ad allievi aspiranti a categorie di patente diverse tra loro (A2 ed A).

Parte della formazione di cui al punto n. 4 dovrà essere svolta su “luoghi idonei ad essere attrezzati con percorsi conformi a quanto previsto dall’allegato 1 al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 8 gennaio 2013 (e successive modificazioni) e con le modalità ivi previste” (cfr art. 4, co. 1, lett. a), punto n. 4, del D.M. 9 giugno 2023). L’allegato 1 al D.M. 8 gennaio 2013 e successive modificazioni è riproposto, per pronto riscontro, come all. A alla presente circolare.

Con tale locuzione deve intendersi utile allo svolgimento di parte della formazione in parola, alternativamente:
   - una pista omologata dall’Amministrazione;
   - un luogo, pubblico o privato, del quale il soggetto erogatore della formazione abbia a qualunque titolo lecita possibilità di utilizzo;
debitamente allestiti come descritto nel paragrafo 1.1 Preparazione alla prova del citato allegato 1 al D.M. 8 gennaio 2013 e succ. mod., sì da riprodurre corridoi e percorsi previsti dal citato allegato tali che l’allievo possa effettuare le manovre in parola secondo le istruzioni di cui al paragrafo 1.2 Svolgimento della prova dello stesso allegato.

La formazione sullo specifico punto 4 sarà considerata dall’istruttore adeguata quando l’allievo sarà in grado di effettuare le manovre di cui al medesimo punto senza incorrere in alcuna delle irregolarità indicate nel paragrafo 1.3 del più volte citato allegato 1 al D.M. 8 gennaio 2013 e succ. mod..

Analogamente, parte della formazione di cui al punto 5 dovrà essere svolta su “luoghi idonei ad essere attrezzati con percorsi conformi a quanto previsto dall’allegato 2 al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 8 gennaio 2013 (e successive modificazioni) e con le modalità ivi previste”. (cfr art. 4, co. 1, lett. a), punto n. 5, del D.M. 9 giugno 2023). L’allegato 2 al D.M. 8 gennaio 2013 e successive modificazioni è riproposto, per pronto riscontro, come all. B alla presente circolare.

Anche in tal caso, con tale locuzione deve intendersi utile allo svolgimento di parte della formazione in parola, alternativamente:
   - una pista per esami moto, omologata dall’Amministrazione;
   - un luogo, pubblico o privato, del quale il soggetto erogatore della formazione abbia a qualunque titolo lecita possibilità di utilizzo;
debitamente allestiti come descritto nel paragrafo 1.1 Preparazione alla prova del citato allegato 2, sì da riprodurre corridoi e percorsi previsti dal citato allegato tali che l’allievo possa effettuare le manovre in parola secondo le istruzioni di cui al paragrafo 1.2 Svolgimento della prova dello stesso allegato.

La formazione sullo specifico punto 5 sarà considerata dall’istruttore adeguata quando l’allievo sarà in grado di effettuare le manovre di cui al medesimo punto senza incorrere in alcuna delle irregolarità indicate nel paragrafo 1.3 del più volte citato allegato 2 al D.M. 8 gennaio 2013 e succ. mod..

Ferma restando la necessità del motociclo di categoria A2 o A – a seconda dell’accesso graduale, senza esame, al quale aspirano tutti gli allievi della lezione collettiva –, dell’autoscuola o del centro di istruzione automobilistica secondo le istruzioni su impartite (cfr par. 2.C), in tale fase della formazione non è necessario che ogni allievo disponga di un motociclo.

 

2.C.2) La seconda fase (durata complessiva 4 ore) contempla quei contenuti che, nel su citato allegato II, punto 6, della direttiva 2006/126, come attuati nell’ordinamento nazionale, sono indicati come “guida nel traffico”. Pertanto, l’allievo nel corso di questa parte della formazione deve acquisire abilità tali da renderlo in grado di eseguire le seguenti operazioni:

  1. partenza da fermo: da un parcheggio, dopo un arresto nel traffico; uscendo da una strada secondaria; guida su strada rettilinea, frequentata da pedoni e transitata da veicoli che provengono dalla direzione opposta, anche in caso di spazio limitato; guida in curva; impegno e superamento di incroci e raccordi; cambiamento di direzione: svolta a destra ed a sinistra; cambiamento di corsia; sorpasso e superamento: sorpasso di altri veicoli, superamento di ostacoli, ivi comprese vetture posteggiate; lasciarsi sorpassare da parte di altri veicoli. Le attività di guida devono impegnare anche elementi e caratteristiche stradali quali rotatorie, passaggi a livello, fermate di autobus o tram, attraversamenti pedonali, guida su lunghe salite e discese, gallerie;
  2.  ingresso, guida e uscita dall'autostrada o strade extraurbane principali o secondarie: ingresso mediante corsia di accelerazione; uscita mediante corsia di decelerazione.

La formazione della seconda fase sarà considerata dall’istruttore adeguata quando l’allievo sarà in grado di porre in essere i comportamenti di guida ivi descritti in condizioni normali di traffico, in tutta sicurezza e adottando le opportune precauzioni.

La seconda fase della formazione è esclusivamente individuale e non può essere erogata per più di tre (3) ore in uno stesso giorno. Non è invece stabilita alcuna durata minima di una lezione giornaliera della seconda fase.

In tale fase della formazione l’istruttore accompagna l’allievo nel percorso di guida nel traffico, a bordo di un veicolo diverso da quello condotto dall’allievo, di cui si è detto all’inizio del paragrafo 2c).

 

2.D) REDAZIONE DEL MODELLO B DEL FRPeCFG

All’inizio effettivo di ciascuna lezione giornaliera e nel luogo in cui questa comincia, l’istruttore provvede a compilare nel modello B del FRPeCFG di ciascun allievo, anche in caso di lezione collettiva (consentita solo per la prima fase della formazione), il campo:

   ORARIO EFFETTIVO DI INIZIO DELLE LEZIONI GIORNALIERE____________

Al termine dell’erogazione di ciascuna lezione giornaliera e nel luogo in cui questa si conclude, l’istruttore provvede a completare la redazione del modello B del FRPeCFG, per ciascun allievo anche in caso di lezione collettiva (consentita solo per la prima fase della formazione).

In particolare, provvede a:

  • compilare (apponendo una “X” al caso che ricorre) i campi sotto riportati, in assoluta conformità ai contenuti della lezione giornaliera svolta;

(Omissis)

  • annotare il luogo di fine delle lezioni giornaliere nell’apposito campo sotto riportato;

   ORARIO E LUOGO DI FINE DELLE LEZIONI GIORNALIERE _____________________

  • calcolare e riportare, nel campo sotto riportato, il dettaglio – sia in termini di ore e minuti che di tipologia (manovre o guida) - della formazione giornaliera erogata, nonché la durata complessiva della formazione giornaliera stessa;

   DURATA COMPLESSIVA LEZIONE GIORNALIERA (ore/minuti) ___________, di cui (ore/minuti) ___________ di MANOVRE e (ore/minuti) ___________ di GUIDA

  • acquisire, in calce al FRPeCFG integralmente compilato secondo le istruzioni precedenti, la firma estesa e leggibile dell’allievo (evidentemente esattamente quello in favore del quale il FRPeCFG è stato predisposto e precompilato dal sistema).

Completate le predette operazioni l’istruttore appone – sotto all’indicazione del suo nome e cognome in stampatello leggibile – la sua firma.

Come anticipato al paragrafo 2.A, il FRPeCFG di cui all’allegato 1 della presente circolare reca in calce, e prima della firma dell’istruttore, una dichiarazione atta a significare che nelle medesime circostanze di luogo e tempo annotate nel FRPeCFG né il predetto istruttore, né il veicolo annotato nel medesimo FRPeCFG, erano impegnati in altra attività, a qualunque titolo.

Compilando tale dichiarazione nella parte relativa a categoria e numero di targa del motociclo e firmando il FRPeCFG l’istruttore assume la responsabilità della veridicità di tale dichiarazione.

 

2.E) CONSEGNA E CONSERVAZIONE DEI FOGLI DI RILEVAZIONE DELLA PRESENZA E DELLA LEZIONE GIORNALIERA E DELLA DICHIARAZIONE DELL’ISTRUTTORE

L’istruttore riconsegna il modello B del FRPeCFG di ciascun allievo al soggetto erogatore della formazione (autoscuola o, se del caso, centro di istruzione automobilistica) entro e non oltre la redazione del modello A di un FRPeCFG relativo ad una nuova lezione del medesimo allievo o, se il modello B da consegnare è relativo al FRPeCFG dell’ultima lezione prevista per la formazione di quest’ultimo, prima della formalizzazione delle operazioni di cui al paragrafo 2.G.

Il soggetto erogatore della formazione conserva il modello A ed il modello B di ciascun FRPeCFG, relativo a ciascun allievo, in originale, per almeno cinque anni (cfr. art. 6, comma 5, del D.M. 9 giugno 2023).

 

2.F) CONCLUSIONE DELLA FORMAZIONE ED EMISSIONE DEL RELATIVO ATTESTATO

Quando il soggetto erogatore ha completato l’intero programma della formazione in parola - debitamente registrando ciascuna lezione giornaliera ed i relativi contenuti attraverso il corretto utilizzo dei FRPeCFG, come su decritto, la formazione è conclusa ed è possibile redigere, secondo le istruzioni che seguono, il relativo “Attestato del completamento della formazione per l'accesso graduale senza esame”, conforme all’allegato 1 al D.M. 9 giugno 2023 e riprodotto per pronto riscontro come allegato C alla presente circolare.

La generazione e stampa di tale attestato può essere invocata:

   - in un qualunque tempo successivo all’emissione del foglio rosa, ma comunque entro il termine di validità di quest’ultimo (art. 4, co. 5, del D.M. 9 giugno 2023) e fino all’approvazione del fascicolo della formazione (cfr. paragrafo 2.h);
   - esclusivamente dall’autoscuola alla quale l’allievo risulta iscritto (e non dal centro di istruzione automobilistica al quale eventualmente questi sia stato conferito per l’erogazione della formazione);
   - attraverso apposita funzione messa a disposizione del sistema informatico del CED della Motorizzazione (cfr. manuale utente) attraverso l’inserimento del codice pratica (marca operativa).

L’attestato è dunque generato precompilato quanto ai campi relativi al codice meccanografico dell’autoscuola ed alle generalità del singolo allievo e reca un codice antifalsificazione, generato dal sistema informatico, che garantisce l’univoco abbinamento del codice stesso alle informazioni prestampate.
L’abbinamento codice-informazioni precompilate è memorizzato nel database del CED, ai fini di ogni opportuna verifica.

L’ Attestato del completamento della formazione per l'accesso graduale senza esame, debitamente compilatoper le parti non già prestampate dal sistema informatico del CED della Motorizzazione, è parte integrante del “fascicolo della formazione” collazionato e firmato secondo le istruzioni di cui al paragrafo 2.G. Poiché, come si specifica in tale paragrafo, l’intero “fascicolo della formazione” deve essere firmato digitalmente dal legale rappresentante o dal responsabile didattico dell’autoscuola, non occorre apporre la firma digitale sul singolo attestato.

 

2.G) COLLAZIONE DEL FASCICOLO DELLA FORMAZIONE E INVIO AL SISTEMA INFORMATIZZATO DEL CED DELLA MOTORIZZAZIONE

Il fascicolo della formazione che formalizza ogni esatto adempimento di quanto previsto dal D.M. 9 giugno 2023 e dalla presente circolare, è formato ed inviato esclusivamente dall’autoscuola alla quale l’allievo risulta iscritto (e non dal centro di istruzione automobilistica al quale eventualmente sia stato conferito per l’erogazione della formazione).

Il fascicolo della formazione è nominativo per ciascun allievo e consta di un unico file pdf firmato con firma digitale qualificata (PAdES o CAdES) dal legale rappresentante dell’autoscuola o dal responsabile didattico.

L’unico file pdf del quale si compone il fascicolo della formazione (che, come detto, sarà firmato con firma digitale qualificata) si compone dei seguenti documenti (scansionati uno di seguito all’altro):

  1. tutti i modelli B di ciascun FRPeCFG redatto in occasione dell’erogazione della formazione all’allievo, con le seguenti avvertenze:
          1.a) qualora la formazione sia stata erogata dall’autoscuola alla quale l’allievo si è iscritto, sarà sufficiente scansionare i predetti modelli B, la cui conformità all’originale sarà dichiarata dal legale rappresentante dell’autoscuola, o dal responsabile didattico della stessa, con la dichiarazione di cui al punto 3).
          1.b) qualora, invece, la formazione dell’allievo sia stata conferita ad un centro di istruzione automobilistica occorre che il legale rappresentante o il responsabile didattico di quest’ultimo provveda previamente a mettere a disposizione dell’autoscuola stessa, per ciascun allievo, copia dichiarata conforme all’originale, avvalendosi del modello di cui all’allegato 2 della presente circolare ed in conformità al disposto degli articoli 19 e 47 del D.P.R. n. 445 del 1990 (6), di ciascun modello B dei FRPeCFG relativi alla formazione erogata per l’allievo stesso. In tal caso nel fascicolo della formazione saranno scansionati tutti i modelli B di ciascun FRPeCFG redatto in occasione dell’erogazione della formazione all’allievo nonché la dichiarazione di conformità all’originale, resa dal centro di istruzione automobilistica all’autoscuola, corredata della copia del documento di identità del dichiarante;
  2. l’Attestato del completamento della formazione per l'accesso graduale senza esame debitamente compilato nelle parti non prestampate dal sistema informatico del CED della Motorizzazione;
  3. una dichiarazione, redatta sul modello di cui all’allegato 3 alla presente circolare, con la quale il legale rappresentante o il responsabile didattico dell’autoscuola, a seconda di chi firma digitalmente il fascicolo della formazione, attesta che la documentazione parte integrante del fascicolo della formazione è conforme agli originali in suo possesso o, ricorrendone il caso, alle copie conformi di modello B dei FRPeCFG trasmessi, in conformità alle istruzioni di cui al punto 1.b, dal centro di istruzione automobilistica, a cui è stato conferito l’allievo.

Tutti i file di cui ai precedenti punti 1.a) oppure 1.b), 2) e 3) sono scansionati in successione a comporre un unico file .pdf sul quale è apposta firma digitale qualificata (PAdES o CAdES) del legale rappresentante o del responsabile didattico dell’autoscuola.

Il fascicolo della formazione che, dopo la firma digitale, consta di un unico file è trasmesso esclusivamente per via telematica per il tramite di apposita funzione messa a disposizione dell’autoscuola dal CED di questa Amministrazione (cfr. manuale utente).

Nei sistemi informatici messi a disposizione dal CED all’invio del fascicolo della formazione la pratica risulta nello stato: “Attivo” senza indicazione di alcuna data.

 

2.H) CONTROLLI – “SOSPENSIONE” E RIPETIZIONE DELL’INVIO DEL FASCICOLO -APPROVAZIONE – VERIFICHE EX ART 120 CDS – EMISSIONE DELLA PATENTE

Tutto il contenuto del fascicolo della formazione è quindi acquisito da questa Amministrazione che espleta una serie di controlli funzionali all’approvazione che, ai sensi dell’articolo 1, co. 1, lett. f), del D.M. 9 giugno 2023, è “l’attività con la quale la Direzione Generale per la motorizzazione acquisisce nei sistemi informatici del CED gli esiti della formazione e li valida ai fini del conseguimento della patente di categoria A2 o A, anche speciale, senza esame”.

Qualora, in sede di controlli vi siano irregolarità da chiarire o da sanare, lo stato della pratica sarà aggiornato e risulterà: “Sospeso”.

In tale condizione, si danno due ipotesi parimenti percorribili:

   a) l’autoscuola apre un ticket all’assistenza tecnica;
   b) l’assistenza tecnica contatta l’autoscuola. Per tale ipotesi è fortemente raccomandato di indicare, in calce alla dichiarazione di cui all’allegato 3 alla presente circolare utili recapiti di contatto (e-mail e numero di telefono).

Ogni irregolarità formale potrà essere sanata a mezzo di un nuovo completo ed integrale invio del fascicolo della formazione: non sarà quindi possibile una mera integrazione documentale al fascicolo già inviato.

La pratica risulterà nello stato “Sospeso” anche qualora, tra la data di erogazione dell’ultima lezione della formazione e l’approvazione dell’intero percorso formativo, sia stato annotato negli archivi dell’Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida in relazione a qualunque categoria di patente posseduta dall’allievo, ivi compresa quella presupposta:

  • un provvedimento di sospensione;
  • un provvedimento di revisione a cui non sia seguito, nei trenta giorni successivi alla notifica, la presentazione della domanda di esame di revisione.

Lo stato di “sospeso” permarrà fino al termine del periodo di sospensione o fino alla definizione, con esito positivo, dell’esame di revisione e comunque entro e non oltre un anno dalla data di inoltro del fascicolo della formazione.

Eventuali irregolarità sostanziali, saranno formalizzate in un provvedimento sfavorevole dell’Amministrazione, secondo i tempi ed i modi di cui alla L. 241 del 1990.

Costituisce irregolarità sostanziale, tra l’altro, il caso in cui alcune o tutte le lezioni siano state erogate:

  • in pendenza di provvedimento di sospensione su qualunque categoria di patente posseduta dall’allievo, ivi compresa quella presupposta;
  • o di un provvedimento di revisione a cui non sia seguito, nei trenta giorni successivi alla notifica, la presentazione della domanda di esame di revisione.

Quando le verifiche danno esito positivo, il fascicolo della formazione è approvato. Conseguentemente lo stato della pratica risulterà sui sistemi informatici come “Attivo” seguito dalla data di approvazione.

Dal momento dell’approvazione non sarà più possibile, in alcun modo, invocare e stampare per lo stesso codice pratica (marca operativa), né FRPeCFG né l’attestato del completamento della formazione per l'accesso graduale senza esame.

Successivamente all’approvazione della formazione è generata l’interrogazione presso il CED del Ministero dell’interno per la verifica dei requisiti soggettivi di cui all’articolo 120 CdS (conformemente alle previsioni dell’art. 5 del D.M. 9 giugno 2023).

Non si procede all’emissione della patente A2 o A, per accesso graduale senza esame, né è possibile far valere successivamente la formazione in commento qualora:

  • l’interrogazione al CED del Ministero dell’interno restituisca un diniego al rilascio (7);
  • tra la data di emissione del foglio rosa e quella di emissione della patente per accesso graduale senza esame sia intervenuta la revoca della patente presupposta.

Nel caso in cui, invece, il CED del Ministero dell’Interno non segnali ostatività, è disposta la stampa della patente. Si precisa che: (chiedo conferma al CED)

  • la data di emissione sarà pari alla data approvazione +10 giorni lavorativi;
  • la data di rilascio sarà pari alla data emissione +1 giorno lavorativo;
  • la data scadenza avrà come data di riferimento la data rilascio. 

La patente A2 o A, ottenuta per accesso graduale senza esame, riporterà o meno il codice dell’Unione “78” in ragione del tipo di cambio indicato in sede di richiesta di emissione del foglio rosa e, conseguentemente, delle caratteristiche di trasmissione del motoveicolo utilizzato per la formazione (cfr. par. 1).

 

2.I) CONSEGNA DELLA PATENTE

Il già citato articolo 5 del D.M. 9 giugno 2023 dispone che la patente di guida conseguita per accesso graduale senza esami “è trasmessa, per posta, al titolare della stessa”.

In fase di prima applicazione, e nelle more delle adeguate procedure informatiche, la patente sarà recapitata presso la stessa sede dell’autoscuola alla quale l’allievo si è iscritto (farà fede il codice meccanografico).

Al fine di ridurre al minimo ogni eventuale disguido postale nella consegna della patente si raccomanda alle autoscuole di verificare – su apposito file che sarà pubblicato sul Portale dell’Automobilista, periodicamente aggiornato ed adeguatamente navigabile per una ricerca veloce -, l’esattezza dell’indirizzo che risulta attualmente acquisito presso il CED della Motorizzazione in relazione alla sede che ha il medesimo codice meccanografico utilizzato per l’intera procedura su descritta.

Qualora l’indirizzo così esposto non dovesse risultare esatto o attuale, l’autoscuola è invitata ad aprire un ticket presso l’assistenza tecnica che acquisirà l’indirizzo esatto e provvederà ad aggiornare il relativo dato negli archivi informatici del CED.

Si rammenta che le spese di spedizione sono a carico del titolare della patente.

Si raccomanda la puntuale osservanza delle disposizioni impartite e la relativa accurata vigilanza in ragione delle rispettive attribuzioni; si confida inoltre che le associazioni di categoria vogliano assicurare il necessario coordinamento operativo dell’attività dei propri associati per favorire il successo e l’efficacia della misura introdotta.

 

(ing. Pasquale D’Anzi)

 

ALLEGATI

Allegato_1 alla circolare 26690_13.09.2023_FRPeCFG

Allegato_2 alla circolare 26690_13.09.2023_FRPeCFG

Allegato_3 alla circolare 26690_13_9_2023 _ dichiarazione conformita documenti fascicolo formazione

Allegato A alla circolare 26690 del 13.09.2023

Allegato B alla circolare 26690 del 13.09.2023

Allegato C alla circolare 26690 del 13.09.2023 conforme allegato 1 DM 09.06.2023

 

(1) In particolare, ed ai fini di quel che qui rileva, l’articolo 23, co. 3, del decreto legislativo n. 59 del 2011 – esercitando l’opzione prevista dalla su citata disposizione della direttiva 2006/126/CE -, dispone che “La prova di verifica delle capacità e dei comportamenti per l'accesso graduale di titolare di patente di categoria A1 alle categorie A2 o A, è disciplinata con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, conformemente ai requisiti minimi di cui all'allegato VI.”.
Nel 2011, dunque, il legislatore nazionale ha inteso disciplinare l’accesso progressivo alle patenti di categoria A2 ed A scegliendo, tra le due opzioni previste dall’allegato VI della direttiva 2006/126/CE, il “superamento di un esame di guida per la verifica delle capacità e dei comportamenti”.
Le disposizioni attuative di tale disciplina sono poste nell’articolo 115, comma 1, lett. d), n. 1, del codice della strada - a norma del quale per la guida di veicoli di categoria A è richiesto, tra l’altro, che il conducente abbia compiuto venti anni, “a condizione che il conducente sia titolare della patente di guida della categoria A2 da almeno due anni” –, e nel decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 8 gennaio 2013 (GU n. 25 del 30.1.2013), come modificato dal decreto 26 settembre 2018 (G.U. n. 238 del 12.10.2018), che disciplina la prova di controllo delle cognizioni e di verifica delle capacità e dei comportamenti per il conseguimento delle patenti di categoria A1, A2 e A. In particolare, ai fini di quel che qui rileva, l’articolo 3 dà attuazione alle disposizioni di cui al citato articolo 23, co. 3, del decreto legislativo n. 59 del 2011.
(2) Tale disposizione nazionale, infatti, costituisce esercizio dell’opzione prevista dall’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 2006/126/CE ma, come precisato dalla stessa, vale solo sul territorio nazionale. Pertanto - costituendo una deroga rispetto al principio generale che sono requisiti minimi conseguire una patente una prova teorica, e quindi una prova pratica e di comportamento (cfr allegato I della citata direttiva ed allegato I del decreto legislativo n. 59 del 2011) -, l’abilitazione alla guida veicoli di categoria A1, accordata ai sensi dell’articolo 125, co. 2, lettera h), cds, non è adeguata all’accesso graduale in parola.
(3) Ai sensi dell’allegato II della direttiva 2006/126/CE e succ. mod., come attuato nell’ordinamento nazionale dall’allegato II del decreto legislativo n. 59 del 2011, per "veicolo con cambio manuale" si intende un veicolo nel quale è presente un pedale della frizione (o leva azionata manualmente per le categorie A, A2 e A1) che deve essere azionato dal conducente quando avvia o ferma il veicolo e cambia le marce. I veicoli che non rispondono a tali criteri sono considerati dotati di cambio automatico.
(4) Un’apposita funzione, messa a disposizione dal CED della Motorizzazione consente di stampare anche l’”Attestato del completamento della formazione per l'accesso graduale senza esame”, conforme all’allegato 1 al D.M. 9 giugno 2023 e riprodotto per pronto riscontro come allegato C alla presente circolare (cfr paragrafo 2.F) e la dichiarazione che, se del caso, rende il centro di istruzione automobilistica a cui è stata demandata la formazione dell’allievo, conforme all’allegato 2 alla presente circolare (cfr paragrafo 2.G, n. 1), punto 1b)). Nel caso in cui la formazione sia erogata dal centro di istruzione automobilistica, dunque, il citato allegato 2 potrà, alternativamente, essere stampato dall’autoscuola alla quale l’allievo si è iscritto e consegnato al centro di istruzione automobilistica, oppure essere scaricato dal Portale dell’Automobilista, direttamente dal predetto centro.
(5) Ai sensi dell’allegato II, paragrafo, B, punto 5.2, della direttiva 2006/126/CE e succ. mod, come attuata dal decreto legislativo n. 59 del 2011 e succ. mod.
(6) Si rammenta che la dichiarazione di conformità all’originale deve essere sottoscritta in forma autografa (a mano su carta) e corredata da copia (non autenticata) di un documento di identità del sottoscrittore.
(7) L’assenza del requisito soggettivo in tal caso costituisce anche presupposto di legge per la revoca di ogni categoria di patente posseduta dall’allievo e dunque anche della patente presupposta, ai sensi dell’articolo 120, comma 2 del codice della strada.

 

 

DISCLAMER: Il testo della presente norma non riveste carattere di ufficialità e non sostituisce in alcun modo la versione pubblicata dagli organismi ufficiali. Vietata la riproduzione, anche parziale, del presente contenuto senza la preventiva autorizzazione degli amministratori del portale.


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