Normativa codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio
Comunicato Ministero Infrastrutture e Trasporti protocollo numero 25695 del 4 settembre 2023
MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI
DIPARTIMENTO PER LA MOBILITÀ SOSTENIBILE
Direzione Generale per la Motorizzazione, per i Servizi ai Cittadini e alle Imprese in Materia di Trasporti e Navigazione
Prot. n. 0025695 del 04/09/2023
OGGETTO: Attività degli Ispettori autorizzati con riferimento ai veicoli ad uso speciale e autocaravan.
Si fa seguito alla circolare prot. n. 24433 del 10 agosto 2023 avente ad oggetto: “Attività degli Ispettori autorizzati con riferimento ai veicoli ad uso speciale”, con la quale sono state fornite indicazioni a fronte di dubbi ed incertezze interpretative riscontrati in merito all’ambito delle attività degli ispettori autorizzati (di seguito 1A), con particolare riferimento alla competenza o meno degli stessi ad effettuare le revisioni dei veicoli ad uso speciale.
Si prende atto che le istruzioni ivi poste non risultano ancora univocamente intese e che dubbi permangono con specifico riferimento alla competenza degli |A ad effettuare le attività di revisione degli autocaravan.
Tanto premesso, ad integrale sostituzione della citata circolare prot. n. 24433 del 10 agosto 2023, si dispone quanto segue.
Ai fini di quanto in oggetto, preliminarmente rileva l’articolo 54, comma 1, del codice della strada che definisce:
- alla lett. g) “autoveicoli per uso speciale: veicoli caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature e destinati prevalentemente al trasporto proprio. Su tali veicoli é consentito il trasporto del personale e dei materiali connessi col ciclo operativo delle attrezzature e di persone e cose connesse alla destinazione d'uso delle attrezzature stesse”;
- alla lettera m) “autocaravan: veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto e all'alloggio di sette persone al massimo, compreso il conducente”.
Rileva poi l’articolo 80, co. 8, del codice della strada che dispone, tra l’altro, che possono essere svolte dai “centri di controllo privati” le revisioni periodiche “dei veicoli a motore capaci di contenere al massimo sedici persone compreso il conducente, ovvero con massa complessiva a pieno carico fino a 3,5t” e quelle di veicoli con massa complessiva “superiore a 3,5 t se destinati al trasporto di merci non pericolose o non deperibili in regime di temperatura controllata (ATP) e dei relativi rimorchi e semirimorchi”.
In coerenza con il predetto quadro normativo, questa Direzione generale nei vari atti adottati (ed in particolare con la circolare 7127 del 2 marzo 2023 che al punto 2 detta istruzioni proprio in materia di “Ambito operativo di riferimento per l’attività degli Ispettori Autorizzati”) così esordisce:
""Si richiama ancora l’articolo 80, comma 8, del codice della strada nella parte in cui recita: “Il Ministro dei trasporti e della navigazione, al fine di assicurare in relazione a particolari e contingenti situazioni operative degli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri, il rispetto dei termini previsti per le revisioni periodiche dei veicoli a motore capaci di contenere al massimo sedici persone compreso il conducente, ovvero con massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 t, ovvero superiore a 3,5 t se destinati al trasporto di merci non pericolose o non deperibili in regime di temperatura controllata (ATP) e dei relativi rimorchi e semirimorchi...”.
Stante quanto sopra, è necessario fornire disposizioni univoche utili a disciplinare in modo omogeneo il perimetro operativo dei futuri Centri di controllo privati nonché degli Ispettori Autorizzati tanto nell’attività presso detti Centri quanto presso i Centri di Controllo dell’Amministrazione o da questa autorizzati (i.e.: officine autorizzate ex legge n. 870 del 1986)."".
Ne risulta quindi evidente che questa Direzione ha sempre inteso doveroso definire l'ambito operativo degli IA, nel perimetro del diritto interno, in misura strettamente correlata alla possibilità per gli stessi di effettuare le operazioni di cui all’articolo 80, comma 8, del codice della strada che, come detto, non pone alcuna ulteriore specifica in ordine ai veicoli di “massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 t” o “adibiti al trasporto fino al massimo di 16 persone”, mentre perimetra la tipologia dei veicoli con massa complessiva superiore a 3,5 t prevedendo che siano “destinati al trasporto di merci” con esclusione del trasporto ATP ed ADR.
Dunque, dal combinato disposto delle su citate vigenti disposizioni e con riferimento a quanto in oggetto, deriva che sono revisionabili dagli IA di modulo B e, a maggior ragione, da quelli modulo C:
- i veicoli ad uso speciale di categoria N1 fino a 3,5 t di massa complessiva a pieno carico;
- gli autocaravan, in quanto certamente compresi tra i veicoli di categoria M destinati al trasporto fino a 16 persone compreso il conducente.
IL DIRETTORE DIVISIONE 7
(dott. Ing. Donatella Orlandi)
DISCLAMER: Il testo della presente norma non riveste carattere di ufficialità e non sostituisce in alcun modo la versione pubblicata dagli organismi ufficiali. Vietata la riproduzione, anche parziale, del presente contenuto senza la preventiva autorizzazione degli amministratori del portale.