Normativa codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

Circolare Ministero dell'Interno protocollo numero 300/STRAD/1/0000013561.U/2023 del 18 aprile 2023

 

MINISTERO DELL'INTERNO
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Direzione centrale per la Polizia stradale, ferroviaria, delle comunicazioni e per i Reparti speciali della Polizia di Stato.

 

Prot.: 300/STRAD/1/0000013561.U/2023 del 18/04/2023

OGGETTO: Applicazione dell'art. 193 del codice della strada. - Decorrenza del premio assicurativo per almeno 6 mesi.

(Indirizzi omessi)

 

   Si fa riferimento alla nota prot. 0015356 del 04/04/2023 di codesto Ufficio, a seguito del parere inerente l'oggetto, richiesto dalla Polizia Locale del Comune di Pietra Ligure.

   L'articolo 193, comma 4, del codice della strada prevede che qualora il veicolo sia stato sottoposto a sequestro amministrativo per circolazione senza copertura assicurativa, l'interessato, dopo aver effettuato il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'articolo 202 del Codice della Strada e corrisposto il premio di assicurazione per almeno 6 mesi, può richiedere il dissequestro del veicolo all'Organo di Polizia che ha accertato la violazione.

   La norma non prevede che il termine iniziale della validità del premio di assicurazione debba coincidere con la data in cui l'avente titolo ha avanzato istanza di dissequestro del veicolo.

   L'articolato di legge, opera un mero rimando all'estensione della durata della copertura assicurativa che deve essere attiva al momento in cui è richiesto il dissequestro. La decorrenza del premio di almeno sei mesi deve essere considerata quale elemento a se stante, che non sia collegato alle formalità per la restituzione del veicolo.

   D'altro canto, se così non fosse, non potrebbe essere concretamente applicato il comma 3 dello stesso articolo 193 del codice della strada, dove è prevista una riduzione della sanzione pecuniaria nel caso in cui la copertura assicurativa venga riattivata nei quindici giorni successivi al termine di cui all’art. 1901 del codice civile. In tali casi, infatti, la polizza semestrale esibita, avrebbe comunque una durata inferiore a sei mesi rispetto alla data di presentazione dell'istanza di dissequestro.

   Alla luce delle considerazioni sopra esposte, è ragionevole ritenere che per ottenere il dissequestro del veicolo, l'interessato debba aver stipulato un contratto di assicurazione, tra il cui termine iniziale e quello finale di scadenza intercorrano almeno sei mesi nell'arco dei quali sia compresa la data di presentazione dell'istanza di dissequestro.

   Con riferimento al caso specifico, se il contratto è annuale con rateizzazione semestrale del pagamento del premio, la riattivazione della copertura assicurativa richiede il versamento della seconda rata secondo il frazionamento pattuito. In tale ipotesi, il veicolo può essere comunque restituito in presenza di una polizza la cui copertura residua è di un periodo inferiore a 6 mesi, atteso che la compagnia assicurativa, per impegno contrattuale, richiede il pagamento complessivo della seconda rata, ma con decorrenza residua dal momento del saldo.

   Diversamente, il veicolo rimarrebbe sequestrato fino alla scadenza del contratto assicurativo e, solo successivamente, con la stipula di una nuova polizza, potrà essere restituito all'interessato.

 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
Mastropasqua

 

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