LEGGE 24 novembre 1981, n. 689
Modifiche al sistema penale
Sezione curata da: Palumbo Salvatore, Molteni Claudio e Palumbo Aurora
Capo III
PENE SOSTITUTIVE DELLE PENE DETENTIVE BREVI (1)
Sezione I
Applicazione delle sanzioni sostitutive
(artt. 53 - 76)
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Articolo 65
della L. n. 689/1981
Controllo sull'adempimento delle prescrizioni (2)
L'ufficio di pubblica sicurezza del luogo in cui il condannato sconta le pene sostitutive della semilibertà, della detenzione domiciliare o del lavoro di pubblica utilità ovvero, in mancanza di questo, il comando dell'Arma dei carabinieri territorialmente competente, e il nucleo di Polizia penitenziaria presso l'ufficio di esecuzione penale esterna verificano periodicamente che il condannato adempia alle prescrizioni impostegli e tengono un registro nominativo ed un fascicolo per ogni condannato sottoposto a controllo.
Nel fascicolo individuale sono custodite la sentenza di condanna che applica il lavoro di pubblica utilità sostitutivo ovvero l'ordinanza del magistrato di sorveglianza con le eventuali successive modifiche delle modalità di esecuzione della semilibertà sostitutiva o della detenzione domiciliare sostitutiva, copia della corrispondenza con l'autorità giudiziaria e con le altre autorità, una cartella biografica in cui sono riassunte le condanne riportate e ogni altro documento relativo all'esecuzione della pena. Si applicano al condannato alla semilibertà le norme di cui all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230.
Il controllo sull'osservanza dell'obbligo prescritto dal primo comma dell'articolo 55 viene effettuato dal direttore dell'istituto.
(1) Rubrica così modificata dal Decreto Legislativo 10 ottobre 2022, n. 150. Precedentemente la rubrica era: "Sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi".
(2) Articolo così sostituito dal Decreto Legislativo 10 ottobre 2022, n. 150.
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