LEGGE 24 novembre 1981, n. 689
Modifiche al sistema penale
Sezione curata da: Palumbo Salvatore, Molteni Claudio e Palumbo Aurora
Capo III
PENE SOSTITUTIVE DELLE PENE DETENTIVE BREVI (1)
Sezione I
Applicazione delle sanzioni sostitutive
(artt. 53 - 76)
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Articolo 55
della L. n. 689/1981
Semilibertà sostitutiva (2)
La semilibertà sostitutiva comporta l'obbligo di trascorrere almeno otto ore al giorno in un istituto di pena e di svolgere, per la restante parte del giorno, attività di lavoro, di studio, di formazione professionale o comunque utili alla rieducazione ed al reinserimento sociale, secondo il programma di trattamento predisposto e approvato ai sensi dei commi seguenti.
I condannati alla semilibertà sostitutiva sono assegnati in appositi istituti o nelle apposite sezioni autonome di istituti ordinari, di cui al secondo comma dell'articolo 48 della legge 26 luglio 1975, n. 354, situati nel comune di residenza, di domicilio, di lavoro o di studio del condannato o in un comune vicino. Durante il periodo di permanenza negli istituti o nelle sezioni indicate nel primo periodo, il condannato è sottoposto alle norme della legge 26 luglio 1975, n. 354, e del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, in quanto compatibili. Nei casi di cui all'articolo 66, il direttore riferisce al magistrato di sorveglianza e all'ufficio di esecuzione penale esterna.
Il semilibero è sottoposto a un programma di trattamento predisposto dall'ufficio di esecuzione penale esterna ed approvato dal giudice, nel quale sono indicate le ore da trascorrere in istituto e le attività da svolgere all'esterno.
L'ufficio di esecuzione penale esterna è incaricato della vigilanza e dell'assistenza del condannato in libertà, secondo le modalità previste dall'articolo 118 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230.
Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dall'articolo 101, commi 1, 2 e da 5 a 9, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230. Al condannato alla pena sostitutiva della semilibertà non si applica l'articolo 120 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
(1) Rubrica così modificata dal Decreto Legislativo 10 ottobre 2022, n. 150. Precedentemente la rubrica era: "Sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi".
(2) Articolo così sostituito dal Decreto Legislativo 10 ottobre 2022, n. 150.
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