LEGGE 24 novembre 1981, n. 689
Modifiche al sistema penale
Sezione curata da: Palumbo Salvatore, Molteni Claudio e Palumbo Aurora
Capo III
PENE SOSTITUTIVE DELLE PENE DETENTIVE BREVI (1)
Sezione I
Applicazione delle sanzioni sostitutive
(artt. 53 - 76)
<< articolo precedente INDICE GENERALE articolo successivo >>
Articolo 56
della L. n. 689/1981
Detenzione domiciliare sostitutiva (2)
La detenzione domiciliare sostitutiva comporta l'obbligo di rimanere nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora ovvero in luogo pubblico o privato di cura, assistenza o accoglienza ovvero in comunità o in case famiglia protette, per non meno di dodici ore al giorno, avuto riguardo a comprovate esigenze familiari, di studio, di formazione professionale, di lavoro o di salute del condannato. In ogni caso, il condannato può lasciare il domicilio per almeno quattro ore al giorno, anche non continuative, per provvedere alle sue indispensabili esigenze di vita e di salute, secondo quanto stabilito dal giudice.
Il giudice dispone la detenzione domiciliare sostitutiva tenendo conto anche del programma di trattamento elaborato dall'ufficio di esecuzione penale esterna, che prende in carico il condannato e che riferisce periodicamente sulla sua condotta e sul percorso di reinserimento sociale.
Il luogo di esecuzione della pena deve assicurare le esigenze di tutela della persona offesa dal reato e non può essere un immobile occupato abusivamente. Se il condannato non ha la disponibilità di un domicilio idoneo, l'ufficio di esecuzione penale esterna predispone il programma di trattamento, individuando soluzioni abitative anche comunitarie adeguate alla detenzione domiciliare.
Il giudice, se lo ritiene necessario per prevenire il pericolo di commissione di altri reati o per tutelare la persona offesa, può prescrivere procedure di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici, conformi alle caratteristiche funzionali e operative degli apparati di cui le Forze di polizia abbiano l'effettiva disponibilità. La temporanea indisponibilità di tali mezzi non può ritardare l'inizio della esecuzione della detenzione domiciliare. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 275-bis, commi 2 e 3, del codice di procedura penale.
Si applica, in quanto compatibile, l'articolo 100 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230. Al condannato alla pena sostitutiva della detenzione domiciliare non si applica l'articolo 120 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
(1) Rubrica così modificata dal Decreto Legislativo 10 ottobre 2022, n. 150. Precedentemente la rubrica era: "Sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi".
(2) Articolo modificato dapprima dal Decreto Legge 30 dicembre 2005, n. 272, convertito, con modificazioni, dalla Legge 21 febbraio 2006, n. 49. Successivamente, così sostituito dal Decreto Legislativo 10 ottobre 2022, n. 150.
DISCLAMER: Il testo della presente norma non riveste carattere di ufficialità e non sostituisce in alcun modo quello pubblicato in G.U. che ne costituisce la pubblicazione ufficiale. Vietata la riproduzione, anche parziale, del presente contenuto senza la preventiva autorizzazione degli amministratori del portale.