LEGGE 24 novembre 1981, n. 689

Modifiche al sistema penale

Sezione curata da: Palumbo Salvatore, Molteni Claudio e Palumbo Aurora

 

Capo I
LE SANZIONI AMMINISTRATIVE

Sezione III
Depenalizzazione di delitti e contravvenzioni 
(artt. 32 - 39)

 

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Articolo 39
della L. n. 689/1981

Violazioni finanziarie

 

  Non costituiscono reato e sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro le violazioni previste da leggi in materia finanziaria punite solo con la multa o con l'ammenda. (1)

  Se le leggi in materia finanziaria prevedono, oltre all'ammenda o alla multa, una pena pecuniaria, l'ammontare di quest'ultima si aggiunge alla somma prevista nel comma precedente e la sanzione viene unificata a tutti gli effetti. (1)

  (2)

  (2)

  (2)

  Alle violazioni finanziarie, comprese quelle originariamente punite con la pena pecuniaria, si applicano, altresì, gli artt. 29 e 38, primo comma. (3)

 

(1) Comma così modificato dalla Legge 28 dicembre 1993, n. 562.
(2) Comma brogato dal Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
(3) Comma modificato dal Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

 

 

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OSSERVAZIONI

 Articolo in vigore dal 1 aprile 1998.

 

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GIURISPRUDENZA

.Al momento non ci sono riferimenti in questa sezione.

 

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