LEGGE 24 novembre 1981, n. 689

Modifiche al sistema penale

Sezione curata da: Palumbo Salvatore, Molteni Claudio e Palumbo Aurora

 

Capo I
LE SANZIONI AMMINISTRATIVE

Sezione III
Depenalizzazione di delitti e contravvenzioni 
(artt. 32 - 39)

 

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Articolo 38
della L. n. 689/1981

Entità della somma dovuta

 

  La somma dovuta ai sensi del primo comma dell'art. 32 è pari all'ammontare della multa o dell'ammenda stabilita dalle disposizioni che prevedono le singole violazioni.

  La somma dovuta come sanzione amministrativa è da euro 10 a euro 258 per la violazione dell'art. 669 del codice penale e da euro 25 a euro 258 per la violazione dell'art. 672 del codice penale.

  (1)

  La somma dovuta è da euro 103 a euro 1.032 per la violazione degli artt. 8, 58, comma ottavo, 72 e 83, comma sesto, da euro 51 a euro 258 per la violazione dell'art. 88, comma sesto, del testo unico delle norme sulla circolazione stradale (2).

  La somma dovuta è da euro 51 a euro 516 per la violazione dell'art. 8 della legge 30 aprile 1962, n. 283, e da euro 25 a euro 103 per la violazione dell'ultimo comma dell'art. 14 della stessa legge.

  La somma dovuta è da euro 258 a euro 1.549 per la violazione del primo comma dell'art. 32 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 (3).

 

(1) Comma abrogato dall'art. 13, comma 1, lett. d) del Decreto Legislativo 11 luglio 1994, n. 480.
(2) Abrogato dall'art. 231, comma 1 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285.
(3) Abrogata dall'art. 354 del Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private).

 

 

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OSSERVAZIONI

 Articolo in vigore dal 5 agosto 1994.

 

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GIURISPRUDENZA

.Al momento non ci sono riferimenti in questa sezione.

 

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