CODICE DELLA STRADA

Decreto legislativo 30.04.1992, n. 285

Sezione curata da: Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

TITOLO VII
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

CAPO I
Disposizioni finali

 

Articolo 231 CdS
Abrogazione di norme precedentemente in vigore

(Vedi art. 000 del Prontuario del Codice della Strada)
(Vedi art. 406 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del C.d.S.)

   1. Sono abrogate dalla data di entrata in vigore del presente codice, salvo quanto diversamente previsto dalle disposizioni del capo II del presente titolo, le seguenti disposizioni:
      - regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740, nella parte rimasta in vigore ai sensi dell'art. 145 del decreto del Presidente della
      - Repubblica 15 giugno 1959, n. 393;
      - il regio decreto legge 16 dicembre 1935, n. 2771, modificato dalla legge 24 dicembre 1951, n. 1583, articolo 3;
      - legge 12 febbraio 1958, n. 126, ad eccezione dell'art. 14;
      - decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393;
      - decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420;
      - legge 7 febbraio 1961, n. 59, art. 25, lettera n);
      - legge 24 luglio 1961, n. 729, art. 9, sesto comma;
      - legge 12 dicembre 1962, n. 1702;
      - legge 3 febbraio 1963, n. 74;
      - legge 11 febbraio 1963, n. 142;
      - legge 26 giugno 1964, n. 434;
      - legge 15 febbraio 1965, n. 106;
      - legge 14 maggio 1965, n. 576;
      - legge 4 maggio 1966, n. 263;
      - legge 1° giugno 1966, n. 416;
      - legge 20 giugno 1966, n. 599;
      - legge 13 luglio 1966, n. 615, limitatamente al Capo VI;
      - decreto-legge 21 dicembre 1966, n. 1090, convertito dalla legge 16 febbraio 1967, n. 14;
      - legge 9 luglio 1967, n. 572;
      - legge 4 gennaio 1968, n. 14;
      - legge 13 agosto 1969, n. 613;
      - legge 24 dicembre 1969, n. 990, art. 32, limitatamente ai veicoli;
      - legge 10 luglio 1970, n. 579;
      - decreto del Presidente della Repubblica 22 febbraio 1971, n. 323;
      - legge 31 marzo 1971, n. 201;
      - legge 3 giugno 1971, n. 437;
      - legge 22 febbraio 1973, n. 59;
      - decreto-legge 23 novembre 1973, n. 741, convertito dalla legge 22 dicembre 1973, n. 842;
      - legge 27 dicembre 1973, n. 942;
      - legge 14 febbraio 1974, n. 62;
      - legge 15 febbraio 1974, n. 38;
      - legge 14 agosto 1974, n. 394;
      - decreto-legge 11 agosto 1975, n. 367, convertito dalla legge 10 ottobre 1975, n. 486;
      - legge 10 ottobre 1975, n. 486;
      - legge 25 novembre 1975, n. 707;
      - legge 7 aprile 1976, n. 125;
      - legge 5 maggio 1976, n. 313;
      - legge 8 agosto 1977, n. 631;
      - legge 18 ottobre 1978, n. 625, art. 4, terzo comma;
      - legge 24 marzo 1980, n. 85;
      - legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 16, secondo comma, per la parte relativa al testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393;
      - legge 10 febbraio 1982, n. 38;
      - legge 16 ottobre 1984, n. 719;
      - legge 11 gennaio 1986, n. 3;
      - decreto-legge 6 febbraio 1987, n. 16, convertito dalla legge 30 marzo 1987, n. 132, articoli 8, 9, 14, 15, 16;
      - legge 14 febbraio 1987, n. 37;
      - legge 18 marzo 1988, n. 111;
      - legge 24 marzo 1988, n. 112;
      - legge 24 marzo 1989, n. 122, titolo IV;
      - legge 22 aprile 1989, n. 143;
      - decreto-legge 24 giugno 1989, n. 238, convertito dalla legge 4 agosto 1989, n. 284;
      - legge 23 marzo 1990, n. 67;
      - legge 2 agosto 1990, n. 229;
      - legge 15 dicembre 1990, n. 399;
      - legge 8 agosto 1991, n. 264, art. 7, comma 3;
      - legge 14 ottobre 1991, n. 336;
      - legge 8 novembre 1991, n. 376;
      - legge 5 febbraio 1992, n. 122, art. 12.
   2. Sono inoltre abrogate tutte le disposizioni comunque contrarie o incompatibili con le norme del presente codice.
   3. In deroga a quanto previsto dal capo I del titolo II, si applicano le disposizioni di cui al capo V del titolo II del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259 e successive modificazioni . Restano, comunque, in vigore le disposizioni di cui alla legge 24 gennaio 1978, n. 27.

 

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OSSERVAZIONI

.Al momento non ci sono riferimenti in questa sezione.

 

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GIURISPRUDENZA

.Corte di Cassazione Civile, Sezione I, ordinanza numero 7213 del 13/03/2023
Circolazione Stradale - Artt. 25, 26 e 231 del Codice della Strada - Attraversamenti ed uso della sede stradale - Competenza per le autorizzazioni e le concessioni - Opere di scavo eseguite per la posa di infrastrutture di telecomunicazione nel sottosuolo - Importi a titolo di oneri forfettari di ristoro del corpo stradale - Clausola penale inserita nel Regolamento comunale - Legittimità - In tema di concessione temporanea per l'occupazione di suolo pubblico in favore di un soggetto privato, con contestuale autorizzazione allo scavo, l'istanza del concessionario, con espressa assunzione dell'obbligo di rispettare anche gli impegni relativi allo scavo sanzionati con clausola penale, recepita da un regolamento comunale, per il relativo inadempimento o ritardo nell'adempimento, cui faccia seguito il rilascio del provvedimento amministrativo che richiami detto obbligo, dà luogo ad una convenzione accessiva alla concessione validamente stipulata in forma scritta "ad substantiam".

 

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