LEGGE 24 novembre 1981, n. 689

Modifiche al sistema penale

Sezione curata da: Palumbo Salvatore, Molteni Claudio e Palumbo Aurora

 

Capo I
LE SANZIONI AMMINISTRATIVE

Sezione III
Depenalizzazione di delitti e contravvenzioni 
(artt. 32 - 39)

 

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Articolo 33
della L. n. 689/1981

Altri casi di depenalizzazione

 

  Non costituiscono reato e sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di danaro le contravvenzioni previste:

a)  dagli artt. 669, 672, 687, 693 e 694 del codice penale;
b)  dagli artt. 121 e 124 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, nella parte non abrogata dall'art. 14 della legge 19 maggio 1976, n. 398;
c)  dagli artt. 121, 180, 181 e 186 del regolamento di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 6 maggio 1940, n. 635;
d)  dagli artt. 8, 58, comma ottavo, 72, 83, comma sesto, 88, comma sesto, del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 (1), come modificati dalle leggi 14 febbraio 1974, n. 62, e 14 agosto 1974, n. 394, nonché dal D.L. 11 agosto 1975, n. 367, convertito, con modificazioni, nella legge 10 ottobre 1975, n. 486;
e)  dal primo comma dell'art. 32 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 (2), sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti.

 

(1) Abrogato dall'art. 231, comma 1 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285.
(2) Abrogata dall'art. 354 del Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private).

 

 

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OSSERVAZIONI

 Articolo in vigore dal 15 dicembre 1981.

 

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GIURISPRUDENZA

.Al momento non ci sono riferimenti in questa sezione.

 

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