LEGGE 24 novembre 1981, n. 689
Modifiche al sistema penale
Sezione curata da: Palumbo Salvatore, Molteni Claudio e Palumbo Aurora
Capo I
LE SANZIONI AMMINISTRATIVE
Sezione II
Applicazione
(artt. 13 - 31)
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Articolo 30
della L. n. 689/1981
Valutazione delle violazioni in materia di circolazione stradale
Agli effetti della sospensione e della revoca della patente di guida e del documento di circolazione, si tiene conto anche delle violazioni non costituenti reato previste, rispettivamente, dalle norme del testo unico sulla circolazione stradale, approvato con D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 (1), e dalle norme della legge 20 giugno 1935, n. 1349, sui servizi di trasporto merci.
Per le stesse violazioni, il prefetto dispone la sospensione della patente di guida o del documento di circolazione, quando ne ricorrono le condizioni, anche se è avvenuto il pagamento in misura ridotta. Il provvedimento di sospensione è revocato, qualora l'autorità giudiziaria, pronunziando ai sensi degli artt. 23, 24 e 25, abbia escluso la responsabilità per la violazione.
Nei casi sopra previsti e in ogni altro caso di revoca o sospensione del documento di circolazione da parte del prefetto o di altra autorità, il provvedimento è immediatamente comunicato al competente ufficio provinciale della motorizzazione civile.
(1) Abrogato dall'art. 231, comma 1 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285.
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