LEGGE 24 novembre 1981, n. 689
Modifiche al sistema penale
Sezione curata da: Palumbo Salvatore, Molteni Claudio e Palumbo Aurora
Capo I
LE SANZIONI AMMINISTRATIVE
Sezione II
Applicazione
(artt. 13 - 31)
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Articolo 21
della L. n. 689/1981
Casi speciali di sanzioni amministrative accessorie
Quando è accertata la violazione del primo comma dell'art. 32 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 (1), è sempre disposta la confisca del veicolo a motore o del natante che appartiene alla persona a cui è ingiunto il pagamento, se entro il termine fissato con l'ordinanza-ingiunzione non viene pagato, oltre alla sanzione pecuniaria applicata, anche il premio di assicurazione per almeno sei mesi (2).
Nel caso in cui sia proposta opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione, il termine di cui al primo comma decorre dal passaggio in giudicato della sentenza con la quale si rigetta l'opposizione ovvero dal momento in cui diventa inoppugnabile l'ordinanza con la quale viene dichiarata inammissibile l'opposizione o convalidato il provvedimento opposto ovvero viene dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso la stessa.
Quando è accertata la violazione dell'ottavo comma dell'art. 58 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, è sempre disposta la confisca del veicolo.[42]
Quando è accertata la violazione del secondo comma dell'art. 14 della legge 30 aprile 1962, n. 283, è sempre disposta la sospensione della licenza per un periodo non superiore a dieci giorni.
(1) La Legge 24 dicembre 1969, n. 990 è stata abrogata e sostituita dal Nuovo codice delle assicurazioni, introdotto con il Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209.
(2) In tema di circolazione stradale, la circolazione di un veicolo a motore non coperto da assicurazione obbligatoria R.C. è punita dall'art. 193, comma 2 del Codice della strada.
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