LEGGE 24 novembre 1981, n. 689

Modifiche al sistema penale

Sezione curata da: Palumbo Salvatore, Molteni Claudio e Palumbo Aurora

 

Capo I
LE SANZIONI AMMINISTRATIVE

Sezione II
Applicazione 
(artt. 13 - 31)

 

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Articolo 19
della L. n. 689/1981

Sequestro (1) (2)

 

  Quando si è proceduto a sequestro, gli interessati possono, anche immediatamente, proporre opposizione all'autorità indicata nel primo comma dell'art. 18, con atto esente da bollo. Sull'opposizione la decisione è adottata con ordinanza motivata emessa entro il decimo giorno successivo alla sua proposizione. Se non è rigettata entro questo termine, l'opposizione si intende accolta.

  Anche prima che sia concluso il procedimento amministrativo, l'autorità competente può disporre la restituzione della cosa sequestrata, previo pagamento delle spese di custodia, a chi prova di averne diritto e ne fa istanza, salvo che si tratti di cose soggette a confisca obbligatoria.

  Quando l'opposizione al sequestro è stata rigettata, il sequestro cessa di avere efficacia se non è emessa ordinanza-ingiunzione di pagamento o se non è disposta la confisca entro due mesi dal giorno in cui è pervenuto il rapporto e, comunque, entro sei mesi dal giorno in cui è avvenuto il sequestro.

 

(1) Il Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 91 convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 116 ha disposto (con l'art. 4, comma 4) che "La procedura prevista dall'articolo 19 della Legge 24 novembre 1981, n. 689, si applica anche all'opposizione all'inibizione all'uso della denominazione protetta".
(2) La Corte costituzionale, con ordinanza 8-19 giugno 2000, n. 221 (G.U. 28 giugno 2000, n. 27, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 19 della Legge 24 novembre 1981, n. 689, sollevate in riferimento agli artt. 24 e 113 della Costituzione.

 

 

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OSSERVAZIONI

 Articolo in vigore dal 15 dicembre 1981.

 

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GIURISPRUDENZA

.Al momento non ci sono riferimenti in questa sezione.

 

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