LEGGE 24 novembre 1981, n. 689

Modifiche al sistema penale

Sezione curata da: Palumbo Salvatore, Molteni Claudio e Palumbo Aurora

 

Capo I
LE SANZIONI AMMINISTRATIVE

Sezione II
Applicazione 
(artt. 13 - 31)

 

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Articolo 15
della L. n. 689/1981

Accertamenti mediante analisi di campioni

 

  Se per l'accertamento della violazione sono compiute analisi di campioni, il dirigente del laboratorio deve comunicare all'interessato, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, l'esito dell'analisi.

  L'interessato può chiedere la revisione dell'analisi con la partecipazione di un proprio consulente tecnico. La richiesta è presentata con istanza scritta all'organo che ha prelevato i campioni da analizzare, nel termine di quindici giorni dalla comunicazione dell'esito della prima analisi, che deve essere allegato all'istanza medesima.

  Delle operazioni di revisione dell'analisi è data comunicazione all'interessato almeno dieci giorni prima del loro inizio.

  I risultati della revisione dell'analisi sono comunicati all'interessato a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, a cura del dirigente del laboratorio che ha eseguito la revisione dell'analisi.

  Le comunicazioni di cui al primo e al quarto comma equivalgono alla contestazione di cui al primo comma dell'art. 14 ed il termine per il pagamento in misura ridotta di cui all'art. 16 decorre dalla comunicazione dell'esito della prima analisi o, quando è stata chiesta la revisione dell'analisi, dalla comunicazione dell'esito della stessa.

  Ove non sia possibile effettuare la comunicazione all'interessato nelle forme di cui al primo e al quarto comma, si applicano le disposizioni dell'art. 14.

  Con il decreto o con la legge regionale indicati nell'ultimo comma dell'art. 17 sarà altresì fissata la somma di denaro che il richiedente la revisione dell'analisi è tenuto a versare e potranno essere indicati, anche a modifica delle vigenti disposizioni di legge, gli istituti incaricati della stessa analisi.

 

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OSSERVAZIONI

 Questo articolo (in vigore dal 15 dicembre 1981) disciplina una procedura specifica che si applica quando l'accertamento di una violazione (amministrativa, ad esempio) avviene attraverso l'analisi di campioni prelevati (ad esempio, campioni di alimenti, di acque reflue, ecc.).
 Il dirigente del laboratorio che ha effettuato l'analisi deve comunicare l'esito all'interessato tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Questa comunicazione è fondamentale perché avvia il procedimento sanzionatorio e l'interessato ha il diritto di chiedere una revisione dell'analisi, nominando anche un proprio consulente tecnico.
 Questa norma mira a garantire la trasparenza e l'accuratezza delle analisi di laboratorio, nonché a tutelare il diritto di difesa dell'interessato, consentendogli di contestare l'esito delle analisi e di chiedere una revisione.
 La corretta applicazione di questa norma è fondamentale per la validità del procedimento sanzionatorio. Eventuali irregolarità nelle comunicazioni o nella procedura di revisione potrebbero inficiare l'intero procedimento e portare all'annullamento della sanzione.

 

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GIURISPRUDENZA

.Al momento non ci sono riferimenti in questa sezione.

 

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