LEGGE 24 novembre 1981, n. 689
Modifiche al sistema penale
Sezione curata da: Palumbo Salvatore, Molteni Claudio e Palumbo Aurora
Capo I
LE SANZIONI AMMINISTRATIVE
Sezione I
Principi generali
(artt. 1 - 12)
<< articolo precedente INDICE GENERALE articolo successivo >>
Articolo 10
della L. n. 689/1981
Sanzione amministrativa pecuniaria e rapporto tra limite minimo e limite massimo (1)
La sanzione amministrativa pecuniaria consiste nel pagamento di una somma non inferiore a euro 10 e non superiore a euro 15.000. Le sanzioni proporzionali non hanno limite massimo.(2)
Fuori dei casi espressamente stabiliti dalla legge, il limite massimo della sanzione amministrativa pecuniaria non può, per ciascuna violazione, superare il decuplo del minimo.
(1) Per il pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie nell'ambito della circolazione stradale, vedasi l'art. 202 del codice della strada.
(2) Comma modificato dal Decreto Legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 e, successivamente, dalla Legge 15 luglio 2009, n. 94.
DISCLAMER: Il testo della presente norma non riveste carattere di ufficialità e non sostituisce in alcun modo quello pubblicato in G.U. che ne costituisce la pubblicazione ufficiale. Vietata la riproduzione, anche parziale, del presente contenuto senza la preventiva autorizzazione degli amministratori del portale.