LEGGE 24 novembre 1981, n. 689

Modifiche al sistema penale

Sezione curata da: Palumbo Salvatore, Molteni Claudio e Palumbo Aurora

 

Capo I
LE SANZIONI AMMINISTRATIVE

Sezione I
Principi generali 
(artt. 1 - 12)

 

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Articolo 10
della L. n. 689/1981

Sanzione amministrativa pecuniaria e rapporto tra limite minimo e limite massimo (1)

 

  La sanzione amministrativa pecuniaria consiste nel pagamento di una somma non inferiore a euro 10 e non superiore a euro 15.000. Le sanzioni proporzionali non hanno limite massimo.(2)

  Fuori dei casi espressamente stabiliti dalla legge, il limite massimo della sanzione amministrativa pecuniaria non può, per ciascuna violazione, superare il decuplo del minimo.

 

(1) Per il pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie nell'ambito della circolazione stradale, vedasi l'art. 202 del codice della strada.
(2) Comma modificato dal Decreto Legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 e, successivamente, dalla Legge 15 luglio 2009, n. 94.

 

 

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OSSERVAZIONI

 Il presente articolo (in vigore dal 8 agosto 2009) tratta delle sanzioni amministrative pecuniarie, specificando che l'importo varia da un minimo di 10 euro a un massimo di 15.000 euro. Per le sanzioni proporzionali non esiste un limite massimo, il che significa che possono aumentare in base alla gravità della violazione. Inoltre, viene stabilito un principio importante: per ogni violazione, la sanzione non può superare dieci volte il minimo, a meno che non ci siano disposizioni specifiche nella legge.
 Questo sistema sembra mirare a garantire che le sanzioni siano giuste e proporzionate, evitando punizioni eccessive per infrazioni minori.

 

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GIURISPRUDENZA

.Al momento non ci sono riferimenti in questa sezione.

 

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