LEGGE 24 novembre 1981, n. 689

Modifiche al sistema penale

Sezione curata da: Palumbo Salvatore, Molteni Claudio e Palumbo Aurora

 

Capo I
LE SANZIONI AMMINISTRATIVE

Sezione I
Principi generali 
(artt. 1 - 12)

 

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Articolo 1
della L. n. 689/1981

Principio di legalità

 

 Nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione.

  Le leggi che prevedono sanzioni amministrative si applicano soltanto nei casi e per i tempi in esse considerati. (1)

 

(1) La Corte costituzionale, a più riprese (Ord. n. 140/2002; Ord. n. 501/2002 e Sent. n. 193/2016), ha dichiarato la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma della presente norma.

 

 

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OSSERVAZIONI

 Il presente articolo (in vigore dal 15 dicembre 1981) sottolinea un principio fondamentale del diritto amministrativo, noto come "principio di legalità". Questo principio stabilisce che nessuno può essere punito con sanzioni amministrative se non esiste una legge che preveda tali sanzioni e che sia entrata in vigore prima della violazione. In altre parole, non si possono applicare leggi retroattive per sanzionare comportamenti che, al momento della loro commissione, non erano considerati illeciti o espressamente vietati.

 

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GIURISPRUDENZA

.Al momento non ci sono riferimenti in questa sezione.

 

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