Normativa codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

Comunicazione di servizio Ministero Infrastrutture e Trasporti numero 12 - prot. 277320 del 4 dicembre 2023

 

MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI
DIPARTIMENTO PER LA MOBILITÀ SOSTENIBILE

Direzione Generale Territoriale del Nord-Ovest

 

Comunicazione di servizio n. 12 - prot. 0277320 del 04/12/2023

 

OGGETTO: Inquadramento di veicoli quale “uso speciale abitazione”.

   

 Premesso che il CPA di Torino ha richiesto per l’argomento specificato in oggetto chiarimenti alla competente Div. 3 della DGMOT e che, in ordine a tale richiesta, non ha ancora ricevuto riscontro, si ritiene utile, fino a parere diverso da parte di detta Divisione, fornire le indicazioni che seguono per procedere all’approvazione dei veicoli per “uso speciale abitazione”.

Riferimenti normativi

- Autoveicoli – Articolo 203, comma 2, voce dd) del Regolamento C.d.S.
- Rimorchi – Articolo 204 comma 2 lettera n) del regolamento C.d.S.

> Regolamento UE 2018/858, Allegato II, parte III, “Atti normativi che fissano le prescrizioni per l'omologazione UE dei veicoli per uso speciale” Appendice 4 “Altri veicoli per uso speciale” – Codifica dei veicoli “SG99”; ovvero,
> Direttiva 2007/46/Ce e s.m.i. - Allegato XI Appendice 4 “Altri veicoli per uso speciale”.

1) Non trattasi né di “autocaravan” (categoria M1) né di “caravan” (categoria O), veicoli per i quali sono definite le caratteristiche e le prescrizioni tecniche sia in ambito nazionale che di regolamentazione comunitaria.
2) Per gli autoveicoli si tratta di veicoli N1 o N2 o N3, mentre per i rimorchi la categoria di appartenenza è O2 o O3 o O4 in funzione della massa massima.

Autoveicoli – Categoria: N1 o N2 o N3

 Devono rispettare tutte le prescrizioni generali (Regolamento UE/2018/858 o direttiva 2007/46/CE od eventuale normativa nazionale) in funzione della data di approvazione/omologazione del veicolo base con eventuale possibilità di prescrizioni alternative come previste nell’appendice 4 sopra menzionata.

Caratteristiche:

- separazione permanente della cabina di guida dal vano (furgone) attrezzato per uso abitazione;
- posti a sedere da indicare sulla carta di circolazione: quelli previsti - in cabina - nell’omologazione/approvazione del veicolo di base (nessun posto ammesso nel vano attrezzato ad uso abitazione). Non sono consentite modifiche della cabina di guida intese soprattutto ad ampliare il numero dei posti;
- letti, sedili, suppellettili, armadi, cucina, box toilette, tutti inamovibili (con eventuale possibilità solo di trasformazione dei sedili e/o divani in letti) e con un numero di elementi fissi tali da rispettare i requisiti abitativi definiti dalla norma UNI EN di cui al successivo punto b).

Rimorchi – Categoria: O2 o O3 o O4 ivi compresi eventuali semirimorchi
(i semirimorchi sono esclusi dalla possibilità di essere classificati “caravan” secondo la norma ISO 3833:1977).

 Devono rispettare tutte le prescrizioni generali (Regolamento UE/2018/858 o direttiva 2007/46/CE) in funzione della data di approvazione/omologazione del veicolo base con eventuale possibilità di prescrizioni alternative come previste nell’appendice 4 sopra menzionata.

Caratteristiche:

- letti, sedili, suppellettili, armadi, cucina, box toilette, tutti inamovibili (con eventuale possibilità solo di trasformazione dei sedili e/o divani in letti) e con un numero di elementi fissi tali da rispettare i requisiti abitativi definiti dalla norma UNI EN di cui al successivo punto b);

 Sia per gli autoveicoli che per i rimorchi, appare congruente verificare la rispondenza alle seguenti norme per le parti pertinenti:

a) UNI EN 722-1:2005 “Veicoli ricreazionali - Apparecchiature di riscaldamento a combustibile liquido - Parte 1: Caravan e case mobili per vacanze”;
b) UNI EN 1647-2022 “Veicoli ricreazionali - Case mobili per vacanze - Requisiti abitativi concernenti la sicurezza e la salute”;
c) UNI EN 1648:2018 “Veicoli ricreazionali - Installazioni elettriche a bassissimo voltaggio (12 V) in corrente continua”;
d) UNI EN 13878:2019 “Veicoli ricreazionali - Termini e definizioni”.

 La rispondenza del veicolo allestito alle norme UNI EN sopra indicate dovrà essere specificata sia nella relazione tecnica redatta da un professionista abilitato e sia nella dichiarazione dei lavori “a perfetta regola d’arte” rilasciata dalla Ditta allestitrice.

 Al fine di adottare criteri di verifica e modalità operative uniformi sull’intero territorio della DGT del Nord-Ovest, si invitano gli Uffici in indirizzo ed il personale preposto ad attenersi alle indicazioni di cui alla presente comunicazione di servizio.

 

Il Direttore Generale
Dott. Ing. Antonello PERSANO

 

 

DISCLAMER: Il testo della presente norma non riveste carattere di ufficialità e non sostituisce in alcun modo la versione pubblicata dagli organismi ufficiali. Vietata la riproduzione, anche parziale, del presente contenuto senza la preventiva autorizzazione degli amministratori del portale.


Canale TELEGRAM

   Per essere sempre aggiornati sulle novità e sulle attività di Circolazione Stradale, è possibile iscriversi liberamente al canale pubblico Telegram di Circolazione Stradale attraverso questo link: https://t.me/CircolazioneStradale