Normativa codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio
Comunicazione di servizio Ministero Infrastrutture e Trasporti numero 12 - prot. 277320 del 4 dicembre 2023
MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI
DIPARTIMENTO PER LA MOBILITÀ SOSTENIBILE
Direzione Generale Territoriale del Nord-Ovest
Comunicazione di servizio n. 12 - prot. 0277320 del 04/12/2023
OGGETTO: Inquadramento di veicoli quale “uso speciale abitazione”.
Premesso che il CPA di Torino ha richiesto per l’argomento specificato in oggetto chiarimenti alla competente Div. 3 della DGMOT e che, in ordine a tale richiesta, non ha ancora ricevuto riscontro, si ritiene utile, fino a parere diverso da parte di detta Divisione, fornire le indicazioni che seguono per procedere all’approvazione dei veicoli per “uso speciale abitazione”.
Riferimenti normativi
- Autoveicoli – Articolo 203, comma 2, voce dd) del Regolamento C.d.S.
- Rimorchi – Articolo 204 comma 2 lettera n) del regolamento C.d.S.
> Regolamento UE 2018/858, Allegato II, parte III, “Atti normativi che fissano le prescrizioni per l'omologazione UE dei veicoli per uso speciale” Appendice 4 “Altri veicoli per uso speciale” – Codifica dei veicoli “SG99”; ovvero,
> Direttiva 2007/46/Ce e s.m.i. - Allegato XI Appendice 4 “Altri veicoli per uso speciale”.
1) Non trattasi né di “autocaravan” (categoria M1) né di “caravan” (categoria O), veicoli per i quali sono definite le caratteristiche e le prescrizioni tecniche sia in ambito nazionale che di regolamentazione comunitaria.
2) Per gli autoveicoli si tratta di veicoli N1 o N2 o N3, mentre per i rimorchi la categoria di appartenenza è O2 o O3 o O4 in funzione della massa massima.
Autoveicoli – Categoria: N1 o N2 o N3
Devono rispettare tutte le prescrizioni generali (Regolamento UE/2018/858 o direttiva 2007/46/CE od eventuale normativa nazionale) in funzione della data di approvazione/omologazione del veicolo base con eventuale possibilità di prescrizioni alternative come previste nell’appendice 4 sopra menzionata.
Caratteristiche:
- separazione permanente della cabina di guida dal vano (furgone) attrezzato per uso abitazione;
- posti a sedere da indicare sulla carta di circolazione: quelli previsti - in cabina - nell’omologazione/approvazione del veicolo di base (nessun posto ammesso nel vano attrezzato ad uso abitazione). Non sono consentite modifiche della cabina di guida intese soprattutto ad ampliare il numero dei posti;
- letti, sedili, suppellettili, armadi, cucina, box toilette, tutti inamovibili (con eventuale possibilità solo di trasformazione dei sedili e/o divani in letti) e con un numero di elementi fissi tali da rispettare i requisiti abitativi definiti dalla norma UNI EN di cui al successivo punto b).
Rimorchi – Categoria: O2 o O3 o O4 ivi compresi eventuali semirimorchi
(i semirimorchi sono esclusi dalla possibilità di essere classificati “caravan” secondo la norma ISO 3833:1977).
Devono rispettare tutte le prescrizioni generali (Regolamento UE/2018/858 o direttiva 2007/46/CE) in funzione della data di approvazione/omologazione del veicolo base con eventuale possibilità di prescrizioni alternative come previste nell’appendice 4 sopra menzionata.
Caratteristiche:
- letti, sedili, suppellettili, armadi, cucina, box toilette, tutti inamovibili (con eventuale possibilità solo di trasformazione dei sedili e/o divani in letti) e con un numero di elementi fissi tali da rispettare i requisiti abitativi definiti dalla norma UNI EN di cui al successivo punto b);
Sia per gli autoveicoli che per i rimorchi, appare congruente verificare la rispondenza alle seguenti norme per le parti pertinenti:
a) UNI EN 722-1:2005 “Veicoli ricreazionali - Apparecchiature di riscaldamento a combustibile liquido - Parte 1: Caravan e case mobili per vacanze”;
b) UNI EN 1647-2022 “Veicoli ricreazionali - Case mobili per vacanze - Requisiti abitativi concernenti la sicurezza e la salute”;
c) UNI EN 1648:2018 “Veicoli ricreazionali - Installazioni elettriche a bassissimo voltaggio (12 V) in corrente continua”;
d) UNI EN 13878:2019 “Veicoli ricreazionali - Termini e definizioni”.
La rispondenza del veicolo allestito alle norme UNI EN sopra indicate dovrà essere specificata sia nella relazione tecnica redatta da un professionista abilitato e sia nella dichiarazione dei lavori “a perfetta regola d’arte” rilasciata dalla Ditta allestitrice.
Al fine di adottare criteri di verifica e modalità operative uniformi sull’intero territorio della DGT del Nord-Ovest, si invitano gli Uffici in indirizzo ed il personale preposto ad attenersi alle indicazioni di cui alla presente comunicazione di servizio.
Il Direttore Generale
Dott. Ing. Antonello PERSANO
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