Normativa codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

Circolare Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili protocollo numero 25355 del 17 novembre 2023

 

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI
DIPARTIMENTO PER LA MOBILITÀ SOSTENIBILE

Direzione Generale per la Sicurezza Stradale e l’Autotrasporto
Divisione 5

 

ALLEGATI: 2

 

Prot. n. 0025355 del 17/11/2023

 

OGGETTO: Veicoli per il trasporto di merci su strada - Locazione senza conducente - Articolo 24 del decreto legge n. 69/2023.

   

1. LE DISPOSIZIONI DELL’ARTICOLO 24 DEL DECRETO-LEGGE 13 GIUGNO 2023, N. 69

 Come è noto, l’articolo 24 del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, convertito con modificazioni con legge 10 agosto 2023, n. 103, ha recepito la direttiva (UE) 2022/738 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 aprile 2022, relativa all’utilizzo di veicoli noleggiati senza conducente per il trasporto di merci su strada e che a sua volta modifica la direttiva 2006/1/CE.

 Per quanto qui rileva, l’articolo 24 modifica l’articolo 84 del Codice della strada di cui al d. lgs. 30 aprile 1992, n. 285; in sintesi le innovazioni di natura regolatoria sono le seguenti:

  • I veicoli in locazione senza conducente possono essere utilizzati per trasporti sia nazionali che internazionali, mentre finora, se l’impresa locatrice aveva sede in altro Stato membro, erano utilizzabili soltanto per quest’ultima tipologia di trasporti (art. 84 co. 2);
  • I veicoli in locazione senza conducente possono essere noleggiati, ai fini di cui al comma 2 dell’articolo 84, da qualsiasi impresa avente sede sul territorio nazionale o di altro Stato membro dell’Unione europea (segnatamente, imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi o di locazione senza conducente regolarmente autorizzate), a condizione che essi siano immatricolati o immessi in circolazione secondo la legislazione di qualsiasi Stato membro (art. 84 co. 2);
  • Un’impresa di trasporto di merci su strada, avente sede in Italia, può utilizzare un veicolo locato senza conducente di proprietà di un’impresa avente sede in uno Stato membro dell’Unione europea (art. 84 co. 3). Conseguentemente non è necessario che l’impresa locatrice sia autorizzata ad esercitare l’attività di trasporto di merci in conto terzi;
  • I veicoli ad uso speciale e quelli utilizzati per il trasporto di merci in conto proprio possono essere oggetto di locazione senza conducente purché abbiano peso massimo non superiore a 6 tonnellate (art. 84 co. 4 e 4-bis);
  • L’utilizzo dei veicoli in locazione senza conducente è consentito alle condizioni di cui all’art. 84 co. 4-ter (i.e. il contratto di locazione riguarda il solo veicolo senza conducente; il veicolo locato è esclusivamente a disposizione dell’impresa che lo noleggia – con ciò escludendo la possibilità che ci siano contemporaneamente più locatari dello stesso veicolo; il veicolo è guidato dal personale dell’impresa che lo utilizza);
  • A bordo devono essere tenuti il contratto di locazione o suo estratto autenticato e il contratto di lavoro del conducente (che ne attesti la riconducibilità all’impresa locataria) qualora il veicolo non sia locato dal conducente.

 Si precisa che per “veicoli” la norma intende, come disposto dall’articolo 84 comma 3, “autocarri, trattori, rimorchi e semirimorchi, autotreni ed autoarticolati”.

 In aggiunta alle modifiche recate dalla novella legislativa in materia di sanzioni (1), la norma prevede (art. 24 co. 5) che il CED del Dipartimento per la mobilità sostenibile provveda a iscrivere nel Registro Elettronico Nazionale (REN) il numero di targa del veicolo locato, come disposto dall’articolo 16 § lett. g) del regolamento (CE) n. 1071/2009.

 Pertanto, d’intesa con la Direzione generale per la motorizzazione e per i servizi ai cittadini e alle imprese in materia di trasporti e navigazione – CED per la parte di competenza, si formulano le seguenti indicazioni.

 

2. REGISTRAZIONE SULL’APPLICATIVO REN-NOLEGGI

 Ai fini dell’attuazione della normativa citata, è stato messo a punto dal CED del Dipartimento per la mobilità sostenibile un applicativo (denominato REN-Noleggi) per consentire la registrazione, nel REN, delle targhe dei veicoli locati per il trasporto di merci. Suddetta registrazione consente, inter alia, di verificare l’obbligo di cui all’art. 84 co. 4-ter lettera b). Dal 20 novembre è disponibile una prima release, denominata “Fase 1”, con un novero di funzioni che sarà ampliato in successivo sviluppo evolutivo.

 Pertanto le imprese di trasporto, iscritte nel REN, che intendono utilizzare un veicolo merci in locazione senza conducente, sia con targa italiana che estera (intra UE), prima dell’utilizzo hanno l’onere di procedere alla registrazione nell’applicativo. Tuttavia allo scopo di consentire, in fase di avvio, un margine temporale per ragioni tecnicoorganizzative, le imprese che dispongono di veicoli locati in forza di contratti stipulati prima del 15 gennaio 2024 dovranno procedere alla registrazione sull’applicativo RENNoleggi entro il 15 gennaio 2024. Ferma restando la scadenza da ultimo evidenziata, è onere dell’impresa provvedere alla registrazione sull’applicativo REN-Noleggi prima dell’utilizzo del veicolo locato.

 Si precisa inoltre che, in fase iniziale, non sarà possibile censire sull’applicativo i rimorchi ed i semirimorchi e che la relativa funzione sarà implementata a breve, come da comunicazione che sarà a suo tempo diramata.

 Per la registrazione sull’applicativo REN-Noleggi, le imprese possono rivolgersi all’Ufficio di motorizzazione civile (d’ora in avanti anche: UMC) territorialmente competente o a un Operatore professionale autorizzato ad effettuare operazioni sullo Sportello Telematico dell’Automobilista ex l. 264/91 (d’ora in avanti anche: Operatore professionale).

 Le funzionalità della Fase 1 sono disponibili sul Portale dell’Automobilista, previo accesso all’area privata (percorso del menu di sinistra: “Applicazioni”; “Autotrasporto”; “REN NOLEGGI”). Nella stessa area sono disponibili il manuale per gli UMC e il manuale per gli Operatori professionali.

 

3. ELENCO FUNZIONALITA’ DELL’APPLICATIVO REN-NOLEGGI

 Le funzioni che sono disponibili nella Fase 1 sono le seguenti:

a. Censimento dei veicoli merci esteri (intra UE) in locazione;
b. Inserimento dei dati relativi alla locazione;
c. Ricerca delle locazioni inserite;
d. Stampa della ricevuta dell’avvenuta registrazione;
e. Aggiornamento delle informazioni in caso di variazioni dipendenti dal ciclo di vita della locazione (annullamento, cessazione anticipata, proroga);
f. Adeguamento, nel REN, della verifica del requisito di stabilimento;
g. Web service per l’interrogazione da parte degli Enti autorizzati.

 Nell’ALLEGATO 1 è riportata una scheda con i dettagli delle suddette funzionalità rilasciate nella Fase 1, rinviando comunque al manuale per le concrete modalità di inserimento dei dati e di utilizzo dell’applicativo.

 

4. CHI HA L’ONERE DI REGISTRAZIONE SULL’APPLICATIVO REN-NOLEGGI E COME REGISTRARSI

 Hanno l’obbligo di comunicare i dati di cui sopra, ai fini dell’inserimento nell’applicativo citato, le imprese che esercitano trasporto di merci su strada in conto terzi, purché iscritte al REN. Si precisa che va registrato su REN-Noleggi anche il veicolo di massa inferiore a 1,5 tonnellate locato da un’impresa iscritta al REN. Ciò per conformità con l’articolo 3 bis della direttiva comunitaria 2006/1/CE ed in coerenza con l’assetto del REN che, per le imprese ad esso iscritte, censisce tutti i veicoli, compresi quelli con massa inferiore a 1,5 ton.

 Sono invece escluse da suddetto obbligo le imprese di autotrasporto che sono iscritte all’Albo nazionale degli autotrasportatori ma non anche al REN, in quanto esercitano l’attività esclusivamente con veicoli di massa complessiva a pieno carico non superiore a 1,5 tonnellate.

 Sono inoltre escluse dall’onere di registrazione in esame le imprese esercenti trasporto di merci in conto proprio.

 Come detto, l’impresa locataria può effettuare la registrazione o tramite Operatore professionale oppure direttamente presso l’UMC territorialmente competente (e cioè presso il quale l’impresa è iscritta al REN). Si allega modello (ALLEGATO 2) per tale secondo caso. Nel caso di necessità di comunicare la disponibilità di più veicoli locati, sarà sufficiente consegnare un solo modulo di dichiarazione e tanti allegati, quanti sono i veicoli di cui si dichiara la disponibilità.

 

5. REQUISITI DI IDONEITA’ FINANZIARIA E DI STABILIMENTO

 I veicoli di cui l’impresa acquisisce disponibilità in forza di un contratto di locazione incidono sull’idoneità finanziaria di cui all’articolo 7 del regolamento (UE) 1071/2009. Tale norma infatti, ai fini del calcolo del valore di cui l’impresa deve disporre, fa riferimento ai veicoli utilizzati, essendo dunque irrilevante che l’utilizzo avvenga a titolo di proprietà, locazione o qualsiasi altro titolo consentito. Ora, poiché l’articolo 7 (§ 1) sopra citato dispone che l’impresa deve “in ogni momento essere in grado di ottemperare agli obblighi finanziari che le incombono nel corso dell’esercizio contabile annuale”, è obbligo dell’impresa locataria di un veicolo - fatte salve le verifiche da parte dell’UMCprovvedere, in caso di incapienza, all’adeguamento immediato del valore dell’idoneità finanziaria, inviando la relativa documentazione all’UMC competente.

 Si evidenzia inoltre che la locazione di veicoli di massa complessiva a pieno carico inferiore a 1,5 ton (come detto, da registrare in REN-Noleggi se l’impresa è iscritta al REN) non incide sul valore dell’idoneità finanziaria.

 Per quanto riguarda il requisito di stabilimento ed in analogia con quanto indicato nella circolare della scrivente Direzione generale prot. 3738 del 13/5/2022, ai fini del conseguimento dell’autorizzazione all’accesso alla professione di trasportatore di merci su strada, la disponibilità del veicolo detenuto a titolo di locazione senza conducente, deve essere dimostrata attraverso la dichiarazione dell’esistenza di un contratto di durata residua pari ad almeno sei mesi e registrato nelle forme previste presso l’Agenzia delle entrate.

 

6. RICEVUTA

 La documentazione da portare a bordo del veicolo è quella prevista dalla direttiva 2006/1/CE (art. 2 § 2), come modificata dalla direttiva (UE) 2022/738 e come recepita dall’articolo 24 del decreto-legge n.69/2023 (art. 84, comma 4-quater del Codice della strada):

>  Contratto di locazione o estratto autenticato del medesimo contratto;
>  Qualora non sia il conducente a locare il veicolo: contratto di lavoro del conducente o estratto autenticato del medesimo contratto.

 Pertanto la ricevuta dell’avvenuta registrazione - ricevuta che, su richiesta, è rilasciata all’impresa locataria - non costituisce documentazione da tenere obbligatoriamente a bordo e, conseguentemente, non è necessario esibirla all’atto del controllo.

 

7. COPIE CERTIFICATE CONFORMI DELLA LICENZA COMUNITARIA

 A partire dal 16 gennaio 2024, le copie certificate conformi della licenza comunitaria da utilizzare su veicoli locati sono rilasciate dall’UMC soltanto se il veicolo è stato registrato (qualora l’impresa sia a ciò tenuta – cfr. § 4) sull’applicativo REN-Noleggi, secondo le modalità illustrate nella presente circolare.

 

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Ing. Vito Di Santo)

 

(1) Sul punto si rinvia alla circolare del Ministero dell’interno – Dipartimento della pubblica sicurezza - Direzione centrale per la polizia stradale, ferroviaria, delle comunicazioni e per i reparti speciali della Polizia di Stato prot. 30769 del 10 agosto 2023.

 

ALLEGATI:

Allegato 1: Dettagli delle funzionalità rilasciate nella Fase 1
Allegato 2: Modulo noleggio

 

 

DISCLAMER: Il testo della presente norma non riveste carattere di ufficialità e non sostituisce in alcun modo la versione pubblicata dagli organismi ufficiali. Vietata la riproduzione, anche parziale, del presente contenuto senza la preventiva autorizzazione degli amministratori del portale.


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