Normativa codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio
Decreto Legge 13/06/2023, n. 69
DECRETO LEGGE 13 giugno 2023, n. 69
Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano.
(G.U. n. 136 del 13/06/2023)
Entrata in vigore del provvedimento: 14/06/2023)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77, 87 e 117 della Costituzione;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea» e, in particolare, l'articolo 37;
Considerato che il numero complessivo delle procedure di infrazione avviate dalla Commissione europea nei confronti della Repubblica italiana è superiore alla media degli altri Stati membri dell'Unione europea comparabili con la Repubblica italiana e che, pertanto, è necessario adottare misure urgenti per ridurre il numero di dette procedure, nonchè per evitare l'applicazione di sanzioni pecuniarie ai sensi dell'articolo 260, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE);
Considerata, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di prevenire l'apertura di nuove procedure di infrazione o l'aggravamento di quelle esistenti, ai sensi degli articoli 258 e 260 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), attraverso l'immediato adeguamento dell'ordinamento nazionale agli atti normativi dell'Unione europea e alle sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 7 giugno 2023;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con i Ministri della giustizia, dell'economia e delle finanze, della salute, dell'università e della ricerca, dell'istruzione e del merito, dell'ambiente e della sicurezza energetica, dell'interno, del lavoro e delle politiche sociali, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, per lo sport e i giovani e degli affari esteri e della cooperazione internazionale;
E m a n a
il seguente decreto-legge:
(Omissis)
Art. 4
Disposizioni per il completo adeguamento alla direttiva 2013/48/UE, sul diritto al difensore e a comunicare con terzi e con le autorità consolari in caso di privazione della libertà personale - Procedura di infrazione n. 2021/2075
1. All'articolo 18, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «Quando risulta necessario a salvaguardare il superiore interesse del minorenne, in luogo dell'esercente la responsabilità genitoriale, dell'arresto o del fermo è informata altra persona idonea maggiorenne.».
(Omissis)
Art. 9
Misure in materia di circolazione stradale finalizzate al miglioramento della qualità dell'aria. Procedure di infrazione n. 2014/2147, n. 2015/2043 e n. 2020/2299
1. Al nuovo codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Nei casi in cui risulti necessario limitare le emissioni derivanti dal traffico veicolare in relazione ai livelli delle sostanze inquinanti nell'aria, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle rispettive competenze, sentiti il prefetto o i prefetti competenti per territorio limitatamente agli aspetti di sicurezza della circolazione stradale, gli enti proprietari o gestori dell'infrastruttura stradale, possono disporre riduzioni della velocità di circolazione dei veicoli, anche a carattere permanente, sulle strade extraurbane di cui all'articolo 2, comma 2, lettere A e B, limitatamente ai tratti stradali che attraversano centri abitati ovvero che sono ubicati in prossimità degli stessi.
1-ter. L'ente proprietario o gestore dell'infrastruttura stradale provvede a rendere noti all'utenza i provvedimenti adottati ai sensi del comma 1-bis in conformità a quanto previsto dall'articolo 5, comma 3, e con le modalità di cui al comma 5.
1-quater. Il controllo della velocità nelle aree individuate ai sensi del comma 1-bis può essere effettuato ai sensi dell'articolo 201, comma 1-bis, lettera f).
1-quinquies. Chiunque non osserva i limiti di velocità stabiliti con i provvedimenti di cui al comma 1-bis è soggetto alle sanzioni di cui all'articolo 142.»;
b) all'articolo 7, dopo il comma 9-bis, è inserito il seguente:
«9-ter. I comuni possono stabilire, all'interno di una determinata zona a traffico limitato, diversi tempi massimi di permanenza, tra l'ingresso e l'uscita, anche differenziati per categoria di veicoli o di utenti.».
(Omissis)
Art. 17
Adeguamento al regolamento UE 2019/1157, sul rafforzamento della sicurezza delle carte di identità e dei titoli di soggiorno
1. Gli attestati rilasciati ai cittadini dell'Unione europea, ai sensi degli articoli 8 e 19 della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, muniti dei requisiti di sicurezza previsti dal regolamento (UE) 2019/1157 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, sul rafforzamento della sicurezza delle carte d'identità dei cittadini dell'Unione e dei titoli di soggiorno rilasciati ai cittadini dell'Unione e ai loro familiari che esercitano il diritto di libera circolazione, sono carte valori ai sensi dell'articolo 2, comma 10-bis, della legge 13 luglio 1966, n. 559.
2. Gli attestati di cui al comma 1 sono prodotti e forniti dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (IPZS S.p.A.), secondo la normativa che disciplina la produzione delle carte valori e dei documenti di sicurezza, in conformità a quanto previsto dagli articoli 2, paragrafo 1, lettera b), e 6 del regolamento (UE) 2019/1157.
3. Con apposita convenzione tra il Ministero dell'interno e l'IPZS S.p.A. sono definite le caratteristiche tecniche e grafiche degli attestati di cui al comma 1, i costi di produzione e di distribuzione ai comuni e le relative modalità.
4. Agli attestati di cui al comma 1 si applicano l'imposta di bollo ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, nonchè i diritti fissi e di segreteria che restano di spettanza del comune.
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 120.000 per l'anno 2023 e a euro 200.000 a decorrere dall'anno 2024, si provvede ai sensi dell'articolo 26.
Art. 18
Disposizioni per l'adeguamento ai regolamenti (UE) 2017/2225, 2017/2226, 2018/1240, 2019/817 e 2019/818 in materia di interoperabilità dei sistemi informativi per le frontiere, l'immigrazione e la sicurezza
1. Al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. L'ingresso nel territorio dello Stato è consentito, nel rispetto delle condizioni previste dal codice frontiere Schengen istituito dal regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, allo straniero in possesso del passaporto o di un documento di viaggio equipollente in corso di validità, nonchè del visto d'ingresso o dell'autorizzazione ai viaggi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punto 5), del regolamento (UE) 2018/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 novembre 2018, o di un permesso di soggiorno, ai sensi del regolamento (CE) n. 1030/2002, del Consiglio, del 13 giugno 2002, anch'essi in corso di validità.»;
2) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. L'ingresso in Italia può avvenire, salvi i casi di forza maggiore e i casi di eccezione previsti dal regolamento (UE) 2016/399, soltanto attraverso i valichi di frontiera appositamente istituiti.
1-ter. Salvi i casi di esenzione, è fatto obbligo ai cittadini di Paesi terzi nei cui confronti si applica il regolamento (UE) 2017/2226 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2017, di fornire i dati biometrici richiesti, ai fini delle verifiche di frontiera previste dal codice frontiere Schengen di cui al regolamento (UE) 2016/399. In caso di rifiuto, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 1.
1-quater. L'autorità di frontiera assicura la registrazione, nel sistema di ingressi/uscite (entry-exit system-EES) di cui al regolamento (UE) 2017/2226, dei dati richiesti ai fini del controllo e provvede, in caso di ingresso sul territorio nazionale, ad informare il cittadino straniero della durata massima del soggiorno autorizzato. L'informazione di cui al primo periodo può essere resa anche attraverso attrezzature installate ai valichi di frontiera. Ai cittadini di Paesi terzi titolari di un permesso di soggiorno rilasciato dalle Autorità italiane in corso di validità, il personale addetto ai controlli di frontiera provvede ad apporre sul passaporto un timbro recante l'indicazione della data di ingresso o di uscita.
1-quinquies. Per l'adempimento delle disposizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punti 3), 4) e 26) del regolamento (UE) 2017/2226, con uno o più decreti adottati dal Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e della giustizia, sono:
a) determinate le autorità di frontiera, nonchè quelle competenti in materia di immigrazione;
b) designate le autorità responsabili per finalità di prevenzione, accertamento e indagine di reati di terrorismo o altri reati gravi;
c) disciplinate le modalità tecniche di accesso, consultazione, inserimento, modifica e cancellazione dei dati nel sistema EES a cura dei soggetti autorizzati, di eventuale conservazione negli archivi o sistemi nazionali, nonchè di comunicazione dei dati ai sensi dell'articolo 41 del regolamento (UE) 2017/2226.»;
3) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
«2-bis. L'autorizzazione ai viaggi di cui al comma 1 è richiesta dai cittadini di Paesi terzi di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1240, secondo le modalità previste dagli articoli 15, 17 e 18 del medesimo regolamento. L'autorizzazione è rilasciata, rifiutata, annullata o revocata dall'Unità nazionale ETIAS (European travel information ad authorisation system) in attuazione del Capo VI, del medesimo regolamento (UE) 2018/1240. Avverso le decisioni adottate dall'Unità nazionale ETIAS la tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo è disciplinata dal codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
2-ter. Per l'adempimento alle disposizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punti 4), 21) e 22), del regolamento (UE) 2018/1240, con uno o più decreti adottati dal Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e della giustizia sono:
a) determinate le autorità di frontiera, nonchè quelle competenti in materia di immigrazione;
b) designate le autorità responsabili per finalità di prevenzione, accertamento e indagine di reati di terrorismo o altri reati gravi;
c) disciplinate le modalità tecniche di accesso, consultazione, inserimento, modifica e cancellazione dei dati nel sistema europeo di informazione e autorizzazione di viaggi (European travel information ad authorisation system-ETIAS) a cura dei soggetti autorizzati, di eventuale conservazione negli archivi o sistemi nazionali, nonchè di comunicazione dei dati ai sensi dell'articolo 65 del regolamento (UE) 2018/1240.»;
b) all'articolo 5, al comma 8-bis, dopo le parole: «contraffà o altera un visto di ingresso o reingresso» sono inserite le seguenti: «la comunicazione del rilascio di un'autorizzazione ai viaggi» e dopo le parole: «al fine di determinare il rilascio di un visto di ingresso o reingresso,» sono inserite le seguenti: «di un'autorizzazione ai viaggi»;
c) all'articolo 10, al comma 1, dopo le parole: «i requisiti richiesti» sono inserite le seguenti: «dal codice frontiere Schengen di cui al regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016 e»;
d) all'articolo 13:
1) al comma 2, lettera b), dopo le parole: «legge 28 maggio 2007, n. 68» sono inserite le seguenti: «ovvero quando l'autorizzazione ai viaggi è stata annullata o revocata ovvero se lo straniero è un soggiornante fuori termine ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, punto 19 del regolamento (UE) 2017/2226, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2017,»;
2) al comma 2-ter, dopo il primo periodo, sono aggiunti i seguenti: «In tali casi, lo straniero può essere destinatario di un divieto di reingresso nel territorio dello Stato e si applicano le disposizioni di cui ai commi 13 e 14-bis. Il divieto di cui al presente comma decorre dalla data di uscita dal territorio nazionale e opera per un periodo non inferiore a un anno e non superiore a tre anni.»;
3) dopo il comma 2-ter, sono inseriti i seguenti:
«2-quater. Salvi i casi di esenzione, è fatto obbligo ai cittadini di Paesi terzi nei cui confronti si applica il regolamento (UE) 2017/2226, di fornire i dati biometrici richiesti, ai fini delle verifiche di frontiera previste in uscita dal codice frontiere Schengen di cui al regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016. In caso di rifiuto, si applicano le disposizioni di cui al comma 2-ter.
2-quinquies. L'autorità di frontiera, all'atto della registrazione in uscita dello straniero, informa l'interessato che il divieto di cui al comma 2-ter è disposto dal questore del luogo in cui ha sede l'ufficio di frontiera, entro centoventi giorni, tenendo conto di tutte le circostanze pertinenti il singolo caso. L'autorità di frontiera informa altresì lo straniero che, nel caso in cui, in occasione del controllo in uscita, non sia dichiarato un domicilio diverso, le comunicazioni relative all'adozione del provvedimento di divieto saranno notificate, anche con ricorso a modalità telematiche, all'indirizzo fornito in occasione della compilazione del modulo di domanda di autorizzazione ai viaggi o di richiesta del visto ovvero alla rappresentanza diplomatica o consolare italiana del Paese di appartenenza o di stabile residenza ovvero, qualora assenti, del Paese limitrofo. Si applicano comunque le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 7. L'autorità di frontiera comunica allo straniero che entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla data del rintraccio in frontiera potrà far pervenire al questore, anche a mezzo del servizio postale o per il tramite della rappresentanza diplomatica o consolare italiana all'estero, le proprie osservazioni o deduzioni.
2-sexies. Contro il provvedimento di cui al comma 2-ter è ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione ha sede il questore che ha adottato il provvedimento. La procura al difensore può essere rilasciata innanzi all'autorità consolare italiana competente per territorio.»;
4) al comma 14-bis, dopo le parole «divieto di cui al comma 13» sono inserite le seguenti «, anche nel caso di espulsione disposta dal giudice,».
2. Al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 7, il comma 2 è abrogato;
b) all'articolo 8, al comma 1, il secondo periodo è abrogato.
3. L'accesso all'archivio comune di dati di identità (CIR - Common Identity Repository), istituito dall'articolo 17, dei regolamenti (UE) 2019/817 e 2019/818 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, è consentito, in conformità alle disposizioni previste dai citati regolamenti, alle autorità di polizia di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g), numero 1, del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51. Si applicano le disposizioni di cui al medesimo decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51.
4. I decreti di cui al comma 1, lettera a), punti 2), capoverso 1-quinquies, e 3), capoverso 2-ter, sono emanati, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento delle disposizioni di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
6. Le disposizioni di cui al presente articolo, fatta eccezione per quelle di cui al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso 1-bis, nonchè alle lettere c) e d), numeri 2) e 4), si applicano a decorrere dalla data di avvio in esercizio dei relativi sistemi informativi per le frontiere, l'immigrazione e la sicurezza, comunicata ufficialmente dalla Commissione europea.
(Omissis)
Art. 20
Modifiche alla legge 21 novembre 1967, n. 1185, in materia di rilascio dei passaporti. Caso Ares (2019)3110724
1. Alla legge 21 novembre 1967, n. 1185, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3, primo comma, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b) coloro nei confronti dei quali sia stata emessa l'inibitoria prevista dall'articolo 3-bis;»;
b) dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:
«3-bis. 1. Il giudice, nel rispetto del principio di proporzionalità e avuto riguardo alla normativa unionale e internazionale sulla cooperazione giudiziaria in tema di responsabilità genitoriale, obbligazioni alimentari e sottrazione internazionale di minori, può inibire il rilascio del passaporto al genitore avente prole minore, quando vi è concreto e attuale pericolo che a causa del trasferimento all'estero questo possa sottrarsi all'adempimento dei suoi obblighi verso i figli. Il giudice stabilisce la durata dell'inibitoria, che non può superare due anni.
2. La domanda di inibitoria si propone con ricorso al tribunale ordinario del luogo in cui il minore ha la residenza abituale. Quando è pendente tra le stesse parti uno dei procedimenti di cui all'articolo 473-bis del codice di procedura civile, la domanda si propone al giudice che procede. Se il minore è residente all'estero, la domanda si propone al tribunale del luogo di ultima residenza in Italia o al tribunale nel cui circondario si trova il suo comune di iscrizione AIRE.
3. Il ricorso può essere proposto dal pubblico ministero o dall'altro genitore o da colui che esercita la responsabilità genitoriale. Il giudice procede in camera di consiglio ai sensi degli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile e con il provvedimento che definisce il giudizio provvede sulle spese del procedimento. Copia del provvedimento che inibisce il rilascio del passaporto è trasmessa, a cura della cancelleria, al Ministero dell'interno-Dipartimento della pubblica sicurezza, all'autorità individuata a norma dell'articolo 5 e al comune di residenza dell'interessato.»;
c) all'articolo 4, primo comma:
1) le parole: «dal precedente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 3»;
2) le parole: «35 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200» sono sostituite dalle seguenti: «34 del decreto legislativo 3 aprile 2011, n. 71, ferma restando l'esclusiva competenza dell'autorità giudiziaria all'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 3-bis»;
d) all'articolo 12, secondo comma, dopo le parole: «obblighi alimentari» sono inserite le seguenti: «, di mantenimento, di assegno divorzile o di assegno conseguente allo scioglimento dell'unione civile», e dopo le parole: «discendenti di età minore ovvero» sono inserite le seguenti: «portatori di handicap grave o».
(Omissis)
Art. 24
Attuazione della direttiva (UE) 2022/738 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 aprile 2022, che modifica la direttiva 2006/1/CE relativa all'utilizzazione di veicoli noleggiati senza conducente per il trasporto di merci su strada
1. All'articolo 84 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. è ammessa, nell'ambito del trasporto di merci su strada per conto di terzi, l'utilizzazione di autocarri, trattori, rimorchi e semirimorchi, autotreni e autoarticolati locati senza conducente, dei quali risulti locataria un'impresa stabilita in uno Stato membro dell'Unione europea, a condizione che i suddetti veicoli risultino immatricolati o messi in circolazione conformemente alla legislazione di qualsiasi Stato membro.»;
b) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. L'impresa italiana iscritta all'albo degli autotrasportatori di cose per conto terzi, in conformità a quanto disposto dalla legge 6 giugno 1974, n. 298, e, se del caso, al Registro elettronico nazionale delle imprese che esercitano la professione di trasportatore su strada di cui all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1071/2009 può utilizzare autocarri, rimorchi e semirimorchi, autotreni ed autoarticolati, acquisiti in disponibilità mediante contratto di locazione ed in proprietà di impresa avente sede in uno Stato membro dell'Unione europea.»;
c) al comma 4, lettera a), dopo le parole: «ed i veicoli destinati al trasporto di cose» sono inserite le seguenti: «per conto proprio»;
d) il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. Per i veicoli adibiti a locazione senza conducente la carta di circolazione è rilasciata sulla base della denuncia di inizio attività di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2001, n. 481.»;
e) il comma 6 è sostituito dal seguente:
«6. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con decreto adottato di concerto con il Ministro dell'interno, può stabilire eventuali ulteriori criteri limitativi, nonchè le modalità per il rilascio della carta di circolazione e per l'utilizzo dei veicoli di cui ai commi 2 e 3.».
2. L'utilizzazione di veicoli in locazione senza conducente di cui all'articolo 84, commi 2 e 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è consentita a condizione che:
a) il contratto di locazione preveda unicamente la messa a disposizione del veicolo senza conducente e non sia abbinato ad un contratto di servizio concluso con la stessa impresa e riguardante il personale di guida o di accompagnamento;
b) il veicolo locato sia esclusivamente a disposizione dell'impresa che lo utilizza, per la durata del contratto di locazione;
c) il veicolo locato sia guidato dal personale proprio dell'impresa che lo utilizza.
3. Al fine del rispetto delle condizioni di cui al comma 2, è necessario il possesso, a bordo del veicolo oggetto del contratto di locazione, della seguente documentazione in formato cartaceo o elettronico:
a) contratto di locazione o estratto autenticato del medesimo contratto;
b) qualora non sia il conducente a locare il veicolo, contratto di lavoro del conducente o estratto autenticato del medesimo contratto.
4. I documenti di cui al comma 3, lettere a) e b), possono eventualmente essere sostituiti da un documento equivalente rilasciato dalle autorità competenti dello Stato membro.
5. Il Centro elaborazione dati del Dipartimento per la mobilità sostenibile del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti iscrive il numero della targa di immatricolazione di un veicolo locato utilizzato da un'impresa che effettua trasporti di merci su strada per conto terzi, stabilita in Italia, nel registro elettronico nazionale in conformità all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1071/2009.
6. Ai fini di cui all'articolo 3-bis, paragrafo 2, della direttiva 2006/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 gennaio 2006, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la Direzione generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto del Dipartimento per la mobilità sostenibile è individuata quale punto di contatto nazionale.
7. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è abrogato il decreto del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie 14 dicembre 1987, n. 601.
8. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
(Omissis)
Art. 26
Disposizioni finanziarie
1. Agli oneri derivanti dagli articoli 2, 7, 8, 11, 12, 14, 15 e 17, pari a euro 50.344.537 per l'anno 2023, a euro 88.141.617 per l'anno 2024, a euro 98.949.185 per l'anno 2025, a euro 79.846.599 per l'anno 2026, a euro 80.116.134 per l'anno 2027, a euro 80.571.664 per ciascuno degli anni 2028, 2029 e 2030, a euro 80.770.245 per l'anno 2031, a euro 71.364.752 annui a decorrere dal 2032 e agli oneri derivanti dall'articolo 5 valutati in 3.024.000 per l'anno 2023, a euro 3.097.000 per l'anno 2024, a euro 3.286.000 per l'anno 2025, a euro 3.574.000 per l'anno 2026, a euro 4.097.000 per l'anno 2027, a euro 4.773.000 per l'anno 2028, a euro 5.258.000 per l'anno 2029, a euro 5.624.000 per l'anno 2030, a euro 5.694.000 per l'anno 2031, a euro 5.765.000 annui a decorrere dall'anno 2032 si provvede:
a) quanto a euro 5.042.028 per l'anno 2023 ed euro 12.402.849 annui a decorrere dall'anno 2024, mediante la riduzione degli stanziamenti di spesa per la retribuzione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno, nell'ambito della missione «Soccorso civile»;
b) quanto a 120.000 euro per l'anno 2023 e a 200.000 euro a decorrere dall'anno 2024 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno;
c) quanto a euro 44.874.000 per l'anno 2023, a euro 44.997.000 per l'anno 2024, a euro 68.345.716 per l'anno 2025, a euro 70.817.750 per l'anno 2026, a euro 71.610.285 per l'anno 2027, a euro 72.741.815 per l'anno 2028, a euro 73.226.815 per l'anno 2029, a 73.592.815 per l'anno 2030, a euro 73.861.396 per l'anno 2031 e a euro 64.526.903 annui a decorrere dall'anno 2032 mediante corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234;
d) quanto a euro 3.332.509 per l'anno 2023, a euro 33.638.768 per l'anno 2024 e a euro 21.286.620 per l'anno 2025 mediante corrispondete riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, con propri decreti, ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
3. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1, dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni e le autorità interessate provvedono alle attività ivi previste mediante utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Art. 27
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 13 giugno 2023
MATTARELLA
Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri
Fitto, Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR
Nordio, Ministro della giustizia
Giorgetti, Ministro dell'economia e delle finanze
Schillaci, Ministro della salute
Bernini, Ministro dell'università e della ricerca
Valditara, Ministro dell'istruzione e del merito
Pichetto Fratin, Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica
Piantedosi, Ministro dell'interno
Calderone, Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Salvini, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
Lollobrigida, Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste
Abodi, Ministro per lo sport e i giovani
Tajani, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
Visto, il Guardasigilli: Nordio
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