Normativa codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

Circolare Ministero dell'Interno protocollo numero 30769 del 5 settembre 2023

 

MINISTERO DELL'INTERNO
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Direzione centrale per la Polizia stradale, ferroviaria, delle comunicazioni e per i Reparti speciali della Polizia di Stato.

 

Prot.: 0030769 del 05/09/2023

 

OGGETTO: Legge 10 agosto 2023, n. 103, di conversione con modificazioni del decreto legge 13 giugno 2023, n. 69, recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano."
Modifiche al codice della strada.

(Indirizzi omessi)

 

   Sulla Gazzetta Ufficiale n. 186 del 10 agosto 2023 é stata pubblicata la legge indicata in oggetto che ha convertito con modificazioni il decreto legge 13 giugno 2023 n. 69.

   Per quanto di interesse, si segnala il contenuto degli artt. 9 e 24 del decreto con i quali sono state apportate modifiche agli artt. 6, 7 e 84 del codice della strada, illustrate in dettaglio nell’allegata scheda (all. 1).

*****

   Le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo sono pregate di estendere il contenuto della presente ai Corpi e Servizi di Polizia Locale.

 

p. IL DIRETTORE CENTRALE
Stradiotto

 

Allegato 1

 

Testo dell'art. 6 cds derivante dalle modifiche apportate dall'art. 9 del decreto legge 13 giugno 2023 n. 69, come modificato dalla legge di conversione 10 agosto 2023, n. 103.

Comma 1 omissis

1-bis. Nei casi in cui risulti necessario limitare le emissioni derivanti dal traffico veicolare in relazione ai livelli delle sostanze inquinanti nell’ aria, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell’ambito delle rispettive competenze, sentiti il prefetto 0 i prefetti competenti per territorio limitatamente agli aspetti di sicurezza della circolazione stradale e gli enti proprietari o gestori dell’infrastruttura stradale, possono disporre riduzioni della velocita di circolazione dei veicoli, anche a carattere permanente, sulle strade extraurbane di cui all'articolo 2, comma 2, lettere A e B, limitatamente ai tratti stradali che attraversano centri abitati ovvero che sono ubicati in prossimità degli stessi.

1-ter. L’ente proprietario o gestore dell’infrastruttura stradale provvede a rendere noti all'utenza i provvedimenti adottati ai sensi del comma 1-bis in conformità a quanto previsto dall’articolo 5, comma 3, e con le modalità di cui al comma 5.

1-quater. Il controllo della velocita nelle aree individuate ai sensi del comma 1-bis può essere effettuato ai sensi dell'articolo 201, comma 1-bis, lettera f).

1-quinquies. Chiunque non osserva i limiti di velocita stabiliti con i provvedimenti di cui al comma 1-bis è soggetto alle sanzioni di cui all'articolo 142.

Commi da 2 a 15 omissis

   Attraverso le modifiche dell’art. 6 del codice della strada, è stata introdotta la possibilità per le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano di ridurre i limiti massimi di velocita sulle strade extraurbane che attraversano i centri abitati o che sono ubicate in prossimità degli stessi.

   Tali provvedimenti possono essere adottati per limitare le emissioni inquinanti derivanti dai veicoli a motore, e devono essere adottate dopo aver sentito i prefetti territorialmente competenti sugli aspetti legati alla sicurezza della circolazione stradale, e gli enti proprietari o gestori della strada.

   I provvedimenti, una volta adottati devono essere resi noti all’utenza attraverso l’apposizione dei segnali stradali con il limite di velocita a cura dell’ente proprietario o gestore della strada.

   Il controllo del rispetto di tali limiti può essere eseguito senza contestazione immediata attraverso i dispositivi di controllo di cui all’art. 4 del decreto legge 20 giugno 2002, n. 121 (1), e la mancata osservanza di tali limiti è sanzionata ai sensi dell’art. 142 cds.

 

Testo dell'art. 7 cds derivante dalle modifiche apportate dall'art. 9 del decreto legge 13 giugno 2023 n. 69, come modificato dalla legge di conversione 10 agosto 2023, n. 103.

Commi da a 1 a 9-bis omissis

9-ter. I comuni possono stabilire, all’interno di una determinata zona a traffico limitato, diversi tempi massimi di permanenza, tra l’ingresso e l’uscita, anche differenziati per categoria di veicoli o di utenti.

Commi da 10 a 15-bis omissis

   Attraverso la modifica dell’art. 7, si interviene sulla disciplina relativa alla circolazione nelle zone a traffico limitato, prevedendo la possibilità per i comuni di stabilire anche un limite temporale di permanenza all’interno di tali zone per i veicoli autorizzati all’accesso. Tali provvedimenti possono prevedere anche tempi massimi di permanenza diversi in relazione alla categoria di veicoli o di utenti autorizzati all’accesso.

 

Testo dell'art. 84 cds derivante dalle modifiche apportate dall'art. 9 del decreto legge 13 giugno 2023 n. 69, come modificato dalla legge di conversione 10 agosto 2023, n. 103.

Comma 1 omissis

2. È ammessa, nell'ambito del trasporto di merci su strada per conto di terzi, l'utilizzazione di autocarri, trattori, rimorchi e semirimorchi, autotreni e autoarticolati locati senza conducente, dei quali risulti locataria un'impresa stabilita in uno Stato membro dell'Unione europea, a condizione che i suddetti veicoli risultino immatricolati o messi in circolazione conformemente alla legislazione di qualsiasi Stato membro.

3. L'impresa italiana iscritta all'albo degli autotrasportatori di cose per conto terzi, in conformità a quanto disposto dalla legge 6 giugno 1974, n. 298, e, se del caso, al Registro elettronico nazionale delle imprese che esercitano la professione di trasportatore su strada di cui all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1071/2009 può utilizzare autocarri, trattori, rimorchi e semirimorchi, autotreni ed autoarticolati, acquisiti in disponibilità mediante contratto di locazione e di proprietà di impresa avente sede in uno Stato membro dell'Unione europea, incluse le imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi o di locazione senza conducente regolarmente abilitate.

Comma 3-bis omissis

4. Possono, essere destinati alla locazione senza conducente:
   a) i veicoli ad uso speciale, la cui massa complessiva a pieno carico non sia superiore a 6 t;
   b) i veicoli destinati al trasporto di cose;
   b-bis) i veicoli, aventi al massimo nove posti compreso quello del conducente, destinati al trasporto di persone, i veicoli di cui all'articolo 87, comma 2, i veicoli per il trasporto promiscuo, le autocaravan, le caravan e i rimorchi destinati al trasporto di attrezzature turistiche e sportive.

4-bis. L'utilizzo in conto proprio dei veicoli destinati al trasporto di cose di cui al comma 4, lettera b), è ammesso qualora gli stessi abbiano massa complessiva a pieno carico non superiore a 6 t.

4-ter. L'utilizzazione di veicoli in locazione senza conducente di cui ai commi 2 e 3 è consentita a condizione che:
   a) il contratto di locazione preveda unicamente la messa a disposizione del veicolo senza conducente e non sia abbinato a un contratto di servizio concluso con la stessa impresa e riguardante il personale di guida o di accompagnamento;
   b) il veicolo locato sia esclusivamente a disposizione dell’impresa che lo utilizza, per la durata del contratto di locazione;
   c) il veicolo locato sia guidato dal personale proprio dell'impresa che lo utilizza.

4-quater. Al fine del rispetto delle condizioni di cui al comma 4-ter è necessario il possesso, a bordo del veicolo oggetto del contratto di locazione, della seguente documentazione in formato cartaceo o elettronico:
   a) contratto di locazione o estratto autenticato del medesimo contratto;
   b) qualora non sia il conducente a locare il veicolo, contratto di lavoro del conducente o estratto autenticato del medesimo contratto.

4-quinquies. I documenti di cui al comma 4-quater, lettere a) e b), possono eventualmente essere sostituiti da un documento equivalente secondo le disposizioni vigenti.

5. Per i veicoli destinati a locazione senza conducente di cui al comma 4, la carta di circolazione è rilasciata alle imprese che esercitano l’attività in conformità a quanto previsto dall'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2001, n. 481.

6. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con decreto adottato di concerto con il Ministro dell'interno, può stabilire eventuali ulteriori criteri limitativi, nonché' le modalità per il rilascio della carta di circolazione e per l'utilizzo dei veicoli di cui ai commi 2 e 3.

7. Fuori dei casi indicati dai commi 2, 3 e 3-bis, chiunque adibisce a locazione senza conducente un veicolo non destinato a tale uso è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 430 a euro 1.731 se si tratta di autoveicoli o rimorchi ovvero da euro 42 a euro 173 se si tratta di altri veicoli. Alle stesse sanzioni soggiace chiunque circola con un veicolo adibito a locazione senza conducente e non destinato a tale uso.

7-bis. Chiunque utilizza un veicolo in locazione senza conducente di cui ai commi 2 e 3 senza rispettare le condizioni di cui al comma 4-ter è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 430 a euro 1.731;

8. Alle violazioni di cui ai commi 7 e 7-bis consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della carta di circolazione per un periodo da due a otto mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

   La modifica dell’art. 84 cds è conseguenza dell’attuazione della Direttiva (UE) 2022/738 del 6 aprile 2022, che modifica la Direttiva 2006/1/CE del 28 gennaio 2006, che disciplina l’utilizzazione di veicoli noleggiati senza conducente per il trasporto di merci su strada.

   Attraverso la modifica del comma 2, è stata eliminata la condizione che consentiva di utilizzare veicoli acquisiti in locazione senza conducente (di seguito solo LSC) solo nell’ambito dei trasporti internazionali. Per effetto di tale modifica, sarà possibile, quindi, utilizzare veicoli acquisiti in locazione anche per |’esecuzione di trasporti nazionali, compresi i trasporti in regime di cabotaggio (2). Inoltre, è stata introdotta la possibilità di acquisire veicoli da qualsiasi impresa avente sede sia sul territorio nazionale sia in altri Paesi dell’Unione europea (3). In merito, si ritiene che, stante il vincolo di destinazione di cui all’art. 88 cds, il veicolo che può essere noleggiato per il fine di cui al comma 2, dell’art. 84 cds, debba essere immatricolato per uso di terzi; pertanto, non risulta possibile noleggiare veicoli da imprese che effettuato trasporto in conto proprio (4). La limitazione deve essere, tuttavia, considerata con riferimento alle regole vigenti in ciascuno Stato membro, che potrebbero non prevedere una distinzione analoga a quella nazionale: la limitazione cade, quindi, nelle ipotesi in cui lo Stato membro di immatricolazione del veicolo non prevede una distinzione tra uso proprio e uso di terzi.

   La modifica ha interessato anche il comma 3, che riguarda le imprese italiane che eseguono trasporto di merci in conto terzi, consentendo l’esecuzione di trasporti per conto di terzi con veicoli acquisiti in LSC da imprese sedenti anche in altri Stati membri (5). Anche in questa ipotesi non è richiesto che l’impresa locatrice sia autorizzata ad esercitare l’attività di trasporto in conto terzi. La norma si limita, infatti, a prevedere che il veicolo sia di proprietà di un’impresa avente sede in uno Stato membro dell’UE. Attraverso la modifica del comma 3 è stata, altresì, aggiunta la categoria dei trattori tra i veicoli che possono essere acquisiti in LSC da utilizzare nell’ attività di trasporto merci in conto terzi.

   Con tale modifica è stato chiarito l’equivoco che induceva a ritenere non possibile acquisire tali veicoli in LSC.

   Un’ulteriore modifica riguarda il comma 4, per effetto della quale la limitazione legata al peso massimo di 6 tonnellate del veicolo è oggi prevista per la LSC di veicoli ad uso speciale. II limite di 6 tonnellate di peso è stato eliminato per i veicoli destinati al trasporto di cose che, quindi, possono essere immatricolati per uso di terzi noleggio senza conducente, anche se di massa complessiva superiore a 6 tonnellate.

   Tuttavia, la disposizione va letta in combinato disposto con quella del nuovo comma 4-bis che limita l’acquisibilità e l’utilizzabilità di veicoli in LSC nel trasporto in conto proprio a quelli aventi massa complessiva fino a 6 tonnellate. Con l’introduzione del comma 4-ter, vengono poste delle condizioni per l’utilizzabilità di veicoli acquisiti in LSC, prevedendo che:
      a) il contenuto del contratto di locazione deve essere limitato a mettere a disposizione il veicolo senza conducente, senza possibilità di abbinarlo ad un contratto di servizio concluso con la stessa impresa e riguardante il personale di guida o di accompagnamento. Di conseguenza, si ritiene che |’impresa locatrice non possa distaccare lavoratori presso l’impresa locataria;
      b) il veicolo locato deve essere messo esclusivamente a disposizione dell’impresa che lo utilizza, per la durata del contratto di locazione. Di fatto, tale previsione esclude la possibilità del subnoleggio, e che lo stesso veicolo possa essere concesso in locazione senza conducente a più di un’impresa contemporaneamente;
      c) il veicolo locato deve essere guidato dal personale proprio dell’impresa che lo utilizza. Tra il personale proprio dell’impresa deve intendersi ricompreso anche quello di cui l’impresa dispone in forza di somministrazione o distacco. In quest’ultima ipotesi, come indicato nel precedente punto a) il personale distaccato non deve essere dipendente dell’impresa locatrice.

   Tali previsioni limitano la possibilità di acquisire il veicolo attraverso un contratto di noleggio alla condizione che non sia utilizzato da personale che non faccia parte dell’impresa locataria, e che il veicolo sia utilizzato solo da quest’ultima.

   Il comma 4-quater prevede, altresì, che nell’ipotesi in cui il veicolo non sia locato dal conducente, questi deve recare al seguito il contratto di lavoro o estratto autenticato dello stesso (6) che dimostri il legame con l’impresa che utilizza il veicolo locato (7).

   I suindicati documenti (contratto di noleggio e contratto di lavoro), possono essere esibiti anche in formato elettronico (comma 4-quater), o essere sostituiti da documenti equivalenti (8) (comma 4-quinquies).

   La modifica del comma 5 adegua la norma del codice a quella che disciplina l’esercizio dell’attività di LSC di veicoli, di cui al DPR 481/2001, subordinando il rilascio della carta di circolazione alla denuncia di inizio attività di cui all’art. 1 del citato DPR.

   Per quanto riguarda l’apparato sanzionatorio, il legislatore è intervenuto con la modifica del comma 7, e con l’introduzione del comma 7-bis.

Con la nuova formulazione del comma 7, per effetto dell’esclusione delle ipotesi previste dai commi 2, 3 e 3-bis, la sanzione non troverà applicazione nei casi di veicoli adibiti a LSC per l’esecuzione di trasporto merci in conto terzi, e per l’esecuzione di trasporto viaggiatori con autobus a noleggio con conducente avente pit di 9 posti. Pertanto, la sanzione prevista dal comma 7 sarà applicata quando vengono adibiti a LSC:

  •    veicoli ad uso speciale con massa complessiva massima superiore a 6 tonnellate;
  •    veicoli utilizzati per trasporto merci in conto proprio con massa complessiva massima superiore a 6 tonnellate;
  •    veicoli con al massimo 9 posti destinati al trasporto di persone, veicoli di cui all’art. 87, comma 2, cds (9), veicoli per trasporto promiscuo, autocaravan, caravan, e rimorchi destinati al trasporto di attrezzature turistiche e sportive, quando non sono immatricolati per uso di terzi da locare senza conducente;
  •    veicoli con massa massima fino a 6 tonnellate utilizzati per il trasporto di cose in conto proprio quando i veicoli noleggiati non sono immatricolati per uso di terzi da locare senza conducente (10)

Di conseguenza:

  •    l'utilizzo di veicoli acquisiti in LSC irregolarmente per l’esecuzione di trasporti di merci in conto terzi é sanzionato con l’art. 46 legge 298/1974 in virtù del rinvio operato dall’art. 88 cds, per aver eseguito un trasporto di merci in conto terzi con un veicolo immatricolato per uso proprio. Infatti, avendo liberalizzato il noleggio di veicoli per l’esecuzione di trasporto merci in conto terzi, l’unica ipotesi di violazione consiste nell’ utilizzo di un veicolo acquisito in LSC immatricolato per uso proprio;
  •    l'utilizzo di veicoli acquisiti irregolarmente in locazione con conducente per l’esecuzione di trasporto viaggiatori con autobus aventi più di 9 posti, è sanzionato ai sensi dell’art. 85, comma 4, cds.

Il comma 7-bis sanziona l’impiego di un veicolo acquisito in LSC per l’esecuzione di trasporti di cose in conto terzi senza rispettare le condizioni indicate nel nuovo comma 4-ter, tra le quali ci sono le seguenti ipotesi:

  •    veicolo acquisito a LSC accompagnato da un contratto di servizio che riguarda il conducente o il personale di accompagnamento dell’impresa proprietaria del veicolo concesso in locazione;
  •    veicolo condotto da conducente non dipendente dell’impresa che utilizza il veicolo locato;
  •    veicolo acquisito in sub-noleggio;
  •    veicolo concesso in LSC a pit di un’impresa contemporaneamente;
  •    veicolo utilizzato oltre la scadenza del contratto di noleggio.

Ai fini del rispetto delle predette condizioni, come detto, il comma 4-quater prevede che a bordo del veicolo locato devono essere presenti il contratto di locazione e, qualora il veicolo non sia locato dal conducente, anche il contratto di lavoro da cui si evinca il legame tra il conducente e l’impresa che effettua il trasporto. La mancanza del contratto di locazione è sanzionata in modo diverso in relazione al tipo di situazione che viene accertata:

  •    la mancanza a bordo del contratto di noleggio, per effetto di quanto previsto dall’art. 12, comma 2, del d.lgs. 286/2005, deve essere sanzionato ai sensi dell’art. 180, comma 7 cds, con possibilità di procedere, in caso di mancata esibizione nel termine prescritto, come se il contratto di noleggio non fosse stato proprio sottoscritto, nei termini indicati nel punto successivo;
  •    la mancata sottoscrizione del contratto di noleggio, invece, configura il mancato rispetto delle condizioni previste dall’art. 84, comma 7-bis.

Anche la mancanza del documento che attesta il legame del conducente con l’impresa che utilizza il veicolo locato viene sanzionata in modo diverso in relazione al tipo di situazione riscontrata:

  •    la mancanza a bordo del documento che dimostri il rapporto di dipendenza con l’impresa, per effetto di quanto previsto dall’art. 12, comma 5, del d.lgs. 286/2005, deve essere sanzionato ai sensi dell’art. 180, comma 7 cds, con possibilità di procedere, in caso di mancata esibizione nel termine prescritto, come se il conducente non avesse proprio un rapporto di dipendenza con l’impresa, nei termini indicati nel punto successivo;
  •    la mancanza di un rapporto di dipendenza con l’impresa, invece, configura il mancato rispetto delle condizioni previste dall’art. 84, comma 7-bis cds.

   In merito all’applicazione delle sanzioni è necessario individuare correttamente quali siano i soggetti ai quali contestare le violazioni previste dai commi 7 e 7-bis.

   Il comma 7 prevede l’applicazione della sanzione ivi prevista per due ipotesi distinte: una prima (prevista dal primo periodo) riguarda il fatto di adibire (11) un veicolo a LSC sebbene non destinato a tale uso, una seconda (prevista dal secondo periodo) riguarda, invece, la circolazione nelle medesime condizioni (12).

   Per quanto riguarda la prima ipotesi, il soggetto autore della violazione deve essere individuato nel locatore, cioè la persona che, attraverso un contratto, ha ceduto un veicolo non destinato a LSC ad un soggetto diverso che lo utilizza (13). In questo caso occorre chiarire che il concetto di adibire, deve essere letto nella sua accezione riferita all’utilizzo economico del veicolo, di conseguenza, il comportamento illecito sanzionato si concretizza nella stipula del contratto di LSC e, pertanto, riguarda solo chi tale contratto lo ha sottoscritto.

   Per tale motivo della violazione risponde, a titolo di concorso di persone ai sensi dell’art. 197 cds, anche il locatario, che, attraverso la sottoscrizione del contratto di LSC, partecipa insieme al locatore all’azione di adibire il veicolo ad un uso diverso. In tali casi, per la medesima violazione accertata, dovranno essere redatti due distinti verbali di contestazione, uno a carico del locatore e l’altro a carico del locatario, individuandoli come trasgressori senza indicare un obbligato in solido.

   Per quanto riguarda, invece, la seconda ipotesi, la medesima sanzione del primo periodo viene estesa anche al conducente del veicolo adibito illecitamente a LSC. Pertanto, nel caso in cui il conducente sia persona diversa dal locatario, in aggiunta ai due verbali suindicati, dovrà essere redatto un’ulteriore verbale di contestazione nei confronti del conducente, nel quale dovrà essere indicato quale obbligato in solido il locatario ai sensi dell’art. 196 cds. Diversamente, nell’ipotesi in cui il locatario sia anche conducente, quest’ ultimo sarà destinatario di una sola sanzione (14).

   Volendo riassumere, in caso di controllo su strada in cui venisse riscontrato un illecito utilizzo di un veicolo adibito a LSC sebbene non destinato a tale uso, la sanzione prevista dal comma 7 dovrà essere contestata con tre distinti verbali:

  •    il primo al locatore per aver sottoscritto un contratto adibendo un veicolo a LSC sebbene non destinato a tale uso;
  •    il secondo al locatario essendo responsabile della violazione in concorso con il locatore per aver sottoscritto, anch’esso il contratto di LSC;
  •    il terzo (eventuale) al conducente (qualora sia persona diversa dal locatario) per aver circolato con un veicolo adibito a LSC e non destinato a tale uso.

   Per la violazione prevista dal comma 7-bis, il soggetto autore della violazione è l’utilizzatore del veicolo acquisito in LSC (15). In ragione della considerazione per cui il termine utilizza usato dal comma 7-bis va letto nella sua accezione riferita all’utilizzo economico del veicolo che discende direttamente dalla sottoscrizione del contratto di noleggio, l’unico, tra i soggetti coinvolti (locatore, locatario e conducente), che può concretamente esercitare un illecito utilizzo non può che essere il locatario. Infatti, mentre il locatore, concedendo il veicolo in locazione lo adibisce a tale uso e il conducente si limita a condurlo, la persona che lo impiega è il sottoscrittore del contratto di noleggio, ovvero il locatario (16), In questo caso, il locatario risponde della violazione quando non rispetta anche una sola delle condizioni indicate dal comma 4-ter.

   Qualora vi sia prova che il locatore abbia contribuito concretamente all’inosservanza delle condizioni di cui al comma 4-ter, anche in questo caso può essere chiamato in causa a titolo di concorso ai sensi dell’art. 197 cds, avendo contribuito con la sottoscrizione del contratto di LSC al fatto illecito del locatario. In particolare, si ritiene che la responsabilità concorrente del locatore possa essere ravvisata nell’ipotesi in cui, attraverso un contratto di servizio, egli abbia messo a disposizione del locatario anche il personale di guida o di accompagnamento, oppure nell’ipotesi in cui il veicolo sia oggetto di subnoleggio da parte del locatario (17).

   Come per la violazione del comma 7, in caso di accertato concorso di persone, per la medesima violazione, si dovranno redigere due distinti verbali di contestazione, uno a carico del locatario e l’altro a carico del locatore, individuandoli come trasgressori senza indicare un obbligato in solido. Mentre, nei confronti del conducente, ove sia persona diversa dal locatario, non potrà essere applicata alcuna sanzione.

   Volendo riassumere, in caso di controllo su strada in cui venisse riscontrato |’utilizzo di un veicolo adibito a LSC senza rispettare le condizioni indicate dal comma 4-ter, la sanzione prevista dal comma 7-bis dovrà essere contestata con due distinti verbali:

  •    il primo al locatario per aver utilizzato un veicolo a LSC senza rispettare le condizioni di cui al comma 4-ter;
  •    il secondo al locatore (eventuale), responsabile della violazione in concorso con il locatario, qualora abbia concretamente contribuito all’inosservanza delle condizioni di cui al comma 4-ter.

   Per quanto riguarda la sanzione accessoria della sospensione della carta di circolazione prevista dal comma 8, che consegue alle violazioni di cui ai commi 7 e 7-bis, si rammenta la necessita di provvedere al ritiro del documento da trasmettere al competente Ufficio della Motorizzazione per l’adozione del relativo provvedimento. In tal caso, come previsto dall’art. 214, comma 7 cds, il veicolo deve essere sottoposto a fermo amministrativo con affidamento in custodia al conducente, fatti salvi i casi in cui si applichino le disposizioni di cui all’art. 207 cds per i veicoli immatricolati all’estero.

 

 

(1) Si tratta dei dispositivi di controllo della velocita che sulle strade di tipo A (autostrade) e di tipo B (strade extraurbane principali) possono essere utilizzati dagli organi di polizia stradale senza alcuna formalità e senza obbligo di contestazione immediata. Sulle restanti strade, invece, il prefetto deve stabilire con proprio decreto dove è possibile la collocazione dei dispositivi che consentono il controllo da remoto senza contestazione immediata. Nel caso in esame, poiché la disposizione riguarda solo le strade extraurbane, oltre alle strade di tipo A e B, tale facoltà sarà esercitabile solo sulle strade di tipo C (strada extraurbana secondaria), o le strade di tipo F (strada locale extraurbana), fermo restando che tali strade devono essere ubicate in prossimità dei centri abitati o attraversarli. Quest’ultimo caso riguarda solo le strade di tipo C perché le strade di tipo F se attraversano il centro abitato sono considerate strade urbane.
(2) Pertanto il vettore straniero può eseguire in Italia sia trasporti internazionali sia trasporti in regime di cabotaggio con veicoli acquisiti in LSC anche da un’impresa italiana.
(3) L’impesa locatrice non deve necessariamente essere iscritta al REN.
(4) Tale interpretazione, che trova fondamento nella condizione fissata dallo stesso art. 84, comma 2, secondo cui i veicoli devono essere immatricolati o messi in circolazione conformemente alla legislazione di qualsiasi Stato membro 6, altresì, conforme al contenuto della relazione illustrativa al decreto in argomento.
(5) Nella precedente formulazione l’impresa di trasporto italiana poteva acquisire veicoli in LSC solo da imprese iscritte all’albo degli autotrasportatori e, quindi, aventi sede in Italia.
(6) Si ritiene ché per assolvere all’obbligo di esibizione per dimostrare il rapporto di dipendenza che lega il conducente all’impresa che utilizza il veicolo acquisito in locazione, possa essere esibito anche uno dei documenti elencati nella deliberazione del Comitato centrale Albo autotrasportatori 1/2005 del 27 gennaio 2005, emanata ai sensi dell’art. 12, comma 7 del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 22 maggio 1998, n. 212 (Regolamento recante i criteri e le modalità per la dimostrazione del possesso dei requisiti per la conversione delle autorizzazioni al trasporto merci per conto di terzi in autorizzazioni all'impresa di autotrasporto). Tra tali documenti, si segnala, a titolo esemplificativo, la busta paga, il certificato di iscrizione nel registro delle imprese per i soci di società di persone, il certificato di iscrizione agli enti previdenziali per i collaboratori familiari, l’attestato del conducente per i conducenti, extra UE, la copia del contratto di somministrazione ecc..
(7) Ciò in virtù di quanto previsto dal comma 4-ter, lettera c), secondo il quale “il veicolo locato deve essere guidato dal personale proprio dell’impresa che lo utilizza”.
(8) Come, ad esempio, l’attestato del conducente di cui all’art. 5 del regolamento 1072/2009, che viene rilasciato dalle autorità competenti dello Stato membro di stabilimento del trasportatore.
(9) Autobus, autosnodati, autoarticolati, autotreni, filobus, filosnodati, filoarticolati e filotreni, destinati ai servizi di linea per trasporto di persone.
(10) Per effetto della nuova formulazione dell’art. 84 cds, l’utilizzo di veicolo acquisito in LSC con massa massima non superiore a 6 tonnellate non immatricolato per uso di terzi da locare senza conducente è consentito solo per l'esecuzione del trasporto cose in conto terzi.
(11) E cioè, impiegare il veicolo in un determinato uso.
(12) Si rammenta che, per effetto dell’esclusione delle ipotesi previste dai commi 2, 3 e 3-bis, le sanzioni previste dal comma 7 non trovano applicazione nei casi di veicoli adibiti a LSC per l’esecuzione di trasporto merci in conto terzi e per l'esecuzione di trasporto viaggiatori con autobus a noleggio con conducente avente più di 9 posti.
(13) In tale ipotesi, il conducente risponde della violazione che, sebbene preveda una sanzione del medesimo importo, è indicata nella seconda parte del comma 7.
(14) Tn questo caso il conducente/locatario, non può essere sanzionato per entrambe le ipotesi previste dal comma 7. Infatti, tale norma distingue i soggetti che possono compiere le violazioni (colui che adibisce il veicolo e colui che lo conduce), ma richiama il medesimo comportamento che, pertanto, può essere sanzionato più di una volta solo se i soggetti autori del comportamento illecito sono diversi.
(15) Si rammenta che, per espressa previsione normativa, la sanzione del comma 7-bis si applica esclusivamente in caso di circolazione di veicoli adibiti a LSC per l’esecuzione di trasporto merci in conto terzi.
(16) Va da sé che, ove il conducente sia lo stesso locatario, risponde comunque della violazione sanzionata con il comma 7-bis.
(17) Infatti, atteso che, ai sensi dell’art. 1594 c.c. l’esercizio della facoltà di sublocare discende direttamente dalla sottoscrizione del contratto di locazione, lo stesso deve essere espressamente vietato nel contratto medesimo. Pertanto, ove nel contratto manchi l’enunciazione espressa del divieto di subnoleggio, il locatore deve ritenersi responsabile della violazione delle prescrizioni di cui al comma 4-ter in concorso con il locatario-utilizzatore.

 

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