Giurisprudenza codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio
Consiglio di Stato, Sezione quinta, sentenza n. 8489 del 23 ottobre 2024
Consiglio di Stato, Sezione V, sentenza numero 8489 del 23/10/2024
Circolazione Stradale - Art. 121 e 128 del Codice della Strada - Esame di idoneità - Questionari d'esame - Revisione della patente di guida - Condizioni - La revisione della patente di guida può essere disposta solo in presenza di eventi verificatisi successivamente al conseguimento della stessa, che facciano sorgere dubbi sul permanere della prescritta idoneità fisica, psichica o tecnica tali da legittimare dubbi sul perdurante possesso delle abilità necessarie alla conduzione di veicoli senza creare pericoli per la circolazione, e non per il solo sospetto che le risposte fornite dal candidato, attraverso il questionario, in sede di esame non fossero genuine.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2563 del 2024, proposto da (Soggetto 1), rappresentato e difeso dall'avvocato L.V., con domicilio digitale di pec come in atti;
contro
Ufficio Provinciale Motorizzazione (Omissis) e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona dei rispettivi rappresentanti legali pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici, in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, sono domiciliati ex lege;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - (Omissis) (Sezione Prima) n. 00124/2024, resa tra le parti concernente un provvedimento di revisione della patente.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ufficio Provinciale Motorizzazione (Omissis) e di Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 ottobre 2024 il Cons. A.M.;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO - MOTIVI DELLA DECISIONE
Con Det. in data 26 maggio 2022 l'Ufficio Provinciale Motorizzazione Civile di (Omissis) ha adottato, nei confronti del sig. (Soggetto 1), un provvedimento di revisione della patente di guida, ai sensi dell'art. 128, comma 1, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (codice della strada).
Ciò sulla base del convincimento che il medesimo avesse superato l'esame finalizzato al conseguimento della patente ottenendo suggerimenti da terzi, mediante l'utilizzo fraudolento di apparecchiature elettroniche.
Ritenendo il provvedimento illegittimo, il sig. (Soggetto 1) lo ha impugnato con ricorso al T.A.R. Lazio - (Omissis), il quale con sentenza 13/2/2024, n. 124, lo ha respinto, revocando, anche, l'ammissione al gratuito patrocinio precedentemente disposta.
Avverso la sentenza ha proposto appello il sig. (Soggetto 1).
Per resistere al ricorso si è costituita in giudizio l'amministrazione appellata.
Alla pubblica udienza del 10/10/2024 la causa è passata in decisione.
Col primo motivo si denuncia l'errore commesso dal Tribunale nel ritenere che l'amministrazione appellata abbia correttamente applicato la norma di cui all'art. 128, comma 1, del codice della strada.
Secondo il giudice di prime cure, infatti, i suggerimenti asseritamente ottenuti dall'odierno appellante in sede di esame per il conseguimento della patente, sarebbero sufficienti a far sorgere dubbi circa la sua idoneità tecnica.
Tuttavia, la menzionata norma troverebbe applicazione nei soli casi in cui i dubbi sulla persistenza dei requisiti fisici e psichici prescritti o dell'idoneità tecnica necessari per ottenere la patente, sorgano successivamente all'acquisizione del titolo abilitativo, e non quando, come nel caso di specie, le perplessità, peraltro basate su circostanze indimostrate, riguardino la genuinità delle risposte date in sede d'esame.
Nel caso di specie, pertanto, l'amministrazione avrebbe potuto, al più, procedere all'annullamento della patente, ma non avrebbe potuto adottare l'avversato provvedimento di revisione.
Col secondo motivo si deduce che l'interpretazione dell'art. 128, comma 1, del codice della strada data dal Tribunale, non sarebbe convincente in quanto la detta norma troverebbe applicazione solo in presenza di circostanze, sopravvenute all'acquisizione del titolo abilitativo, idonee a fondare dubbi sulla capacità di guida dell'interessato, evenienza questa nella specie insussistente.
Col terzo motivo si contesta il capo di sentenza con cui è stata disposta la revoca dell'ammissione al gratuito patrocinio precedentemente disposta.
La statuizione è stata fatta discendere, in via immediata, dall'infondatezza del ricorso, ma l'impugnazione, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, sarebbe da accogliere giusta la fondatezza delle censure dedotte.
In ogni caso, sarebbe stato malamente applicato l'art. 136 del D.Lgs. 30 maggio 2002, n. 115, infatti ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello stato, non occorre la manifesta fondatezza della pretesa azionata, bensì la sua "non manifesta infondatezza" (art. 74), requisito quest'ultimo presente nel caso di specie.
Le doglianze così riassunte, che si prestano a un trattamento congiunto, meritano accoglimento.
L'art. 128, comma 1, del codice della strada dispone: "Gli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri, nonché il prefetto nei casi previsti dagli articoli 186 e 187, possono disporre che siano sottoposti a visita medica presso la commissione medica locale di cui all'art. 119, comma 4, o ad esame di idoneità i titolari di patente di guida qualora sorgano dubbi sulla persistenza nei medesimi dei requisiti fisici e psichici prescritti o dell'idoneità tecnica. L'esito della visita medica o dell'esame di idoneità sono comunicati ai competenti uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri per gli eventuali provvedimenti di sospensione o revoca della patente".
Come emerge dal chiaro tenore letterale della norma, laddove fa riferimento a "...dubbi sulla persistenza..." dei requisiti richiesti per il conseguimento della patente, la revisione della patente può essere disposta solo in presenza di eventi verificatisi successivamente al suo conseguimento, che facciano sorgere dubbi sul permanere, in capo al titolare di patente, della prescritta idoneità fisica, psichica o tecnica.
In particolare, con riguardo all'idoneità tecnica, si deve trattare di condotte di guida, successive al rilascio del titolo, tali da legittimare dubbi sul perdurante possesso, da parte del titolare, delle abilità necessarie alla conduzione di veicoli senza creare pericoli per la circolazione.
Nel caso di specie, il provvedimento di revisione della patente è stato adottato per il sospetto che le risposte date dall'odierno appellante in sede di esame non fossero genuine.
Ne consegue che l'amministrazione, avallata dal Tribunale, ha disposto la revisione al di fuori delle ipotesi tipiche in cui questa, ex art. 128, comma 1, del codice della strada, è consentita.
Dalle esposte considerazioni discende, de plano, anche la fondatezza del terzo motivo, diretto a contestare la disposta revoca dell'ammissione al gratuito patrocinio
L'appello va, pertanto, accolto.
Sussistono eccezionali ragioni per disporre l'integrale compensazione di spese e onorari di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, in riforma della gravata sentenza, accoglie il ricorso di primo grado e, conseguentemente annulla il provvedimento con esso impugnato, fatte salve le ulteriori determinazioni dell'amministrazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il sig. (Soggetto 1).
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 ottobre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Caringella, Presidente
Alessandro Maggio, Consigliere, Estensore
Stefano Fantini, Consigliere
Sara Raffaella Molinaro, Consigliere
Giorgio Manca, Consigliere.
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