CODICE DELLA STRADA

Decreto legislativo 30.04.1992, n. 285

Sezione curata da: Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

TITOLO II
DELLA COSTRUZIONE E TUTELA DELLE STRADE

CAPO I
Costruzione e tutela delle strade ed aree pubbliche

 

Articolo 20 CdS
Occupazione della sede stradale

(Vedi art. 20 del Prontuario del Codice della Strada)
(Vedi art. 29 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del C.d.S.)

   1. Sulle strade di tipo A), B), C) e D) è vietata ogni tipo di occupazione della sede stradale, ivi compresi fiere e mercati, con veicoli, baracche, tende e simili; sulle strade di tipo E) ed F) l'occupazione della carreggiata può essere autorizzata a condizione che venga predisposto un itinerario alternativo per il traffico ovvero, nelle zone di rilevanza storicoambientale, a condizione che essa non determini intralcio alla circolazione.
   2. L'ubicazione di chioschi, edicole od altre installazioni, anche a carattere provvisorio, non è consentita, fuori dei centri abitati, sulle fasce di rispetto previste per le recinzioni dal regolamento.
   3. Nei centri abitati, ferme restando le limitazioni e i divieti di cui agli articoli ed ai commi precedenti, l'occupazione di marciapiedi da parte di chioschi, edicole od altre installazioni può essere consentita fino ad un massimo della metà della loro larghezza, purché in adiacenza ai fabbricati e sempre che rimanga libera una zona per la circolazione dei pedoni larga non meno di 2 m. Le occupazioni non possono comunque ricadere all'interno dei triangoli di visibilità delle intersezioni, di cui all'art. 18, comma 2. Nelle zone di rilevanza storico-ambientale, ovvero quando sussistano particolari caratteristiche geometriche della strada, è ammessa l'occupazione dei marciapiedi a condizione che sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria.
   4. Chiunque occupa abusivamente il suolo stradale, ovvero, avendo ottenuto la concessione, non ottempera alle relative prescrizioni, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 173,00 a euro 694,00.
   5. La violazione di cui ai commi 2, 3 e 4 importa la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo per l'autore della violazione stessa di rimuovere le opere abusive a proprie spese, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

 

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OSSERVAZIONI

* Un veicolo alimentato elettricamente in sosta sulla pubblica attraverso un cavo elettrico collegato all'abitazione del proprietario che attraversa il suolo pubblico, configura una indebita occupazione della sede stradale e, pertanto, la violazione contenuta nell'art. 20, comma 4 del C.d.S. che comporta, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria, anche quella accessoria dell'obbligo per l'autore della violazione stessa di rimuovere le opere abusive a proprie spese.
* L'occupazione abusiva del suolo stradale con un manufatto per una superfice maggiore di quanto autorizzato (o senza ottemperare alle prescrizioni della concessione) viola il disposto contenuto nell'art. 20 del C.d.S., ma nel contempo non si esclude anche la configurabilità del reato di invasione di terreno demaniale di cui all'art. 633 c.p., trattandosi di due norme che agiscono su piani diversi, essendo la prima posta a tutela della sicurezza della circolazione stradale, e la seconda a tutela del patrimonio (Corte di Cassazione Penale, Sezione II, sentenza numero 17892 del 29/04/2015).

 

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GIURISPRUDENZA

.Corte di Cassazione Penale, Sezione II, sentenza numero 17892 del 29/04/2015
Circolazione Stradale - Art. 20 del Codice della Strada - Occupazione della sede stradale senza concessione o non ottemperando alla stessa - Sicurezza della circolazione stradale - Difesa del patrimonio - Possibile concorso di norme - Chi occupa abusivamente il suolo stradale con un manufatto per una superfice maggiore di quanto autorizzato, ovvero non ottempera alle relative prescrizioni della concessione, viola il disposto contenuto nell'art. 20 del C.d.S., ma non si esclude anche la configurabilità del reato di invasione di terreno demaniale di cui all'art. 633 c.p., trattandosi di due norme che agiscono su piani diversi, essendo la prima posta a tutela della sicurezza della circolazione stradale, e la seconda a tutela del patrimonio.

 

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