Giurisprudenza codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

Cassazione Penale, Sezione seconda, sentenza n. 17892 del 29 aprile 2015

 

Corte di Cassazione Penale, Sezione II, sentenza numero 17892 del 29/04/2015
Circolazione Stradale - Art. 20 del Codice della Strada - Occupazione della sede stradale senza concessione o non ottemperando alla stessa - Sicurezza della circolazione stradale - Difesa del patrimonio - Possibile concorso di norme - Chi occupa abusivamente il suolo stradale con un manufatto per una superfice maggiore di quanto autorizzato, ovvero non ottempera alle relative prescrizioni della concessione, viola il disposto contenuto nell'art. 20 del C.d.S., ma non si esclude anche la configurabilità del reato di invasione di terreno demaniale di cui all'art. 633 c.p., trattandosi di due norme che agiscono su piani diversi, essendo la prima posta a tutela della sicurezza della circolazione stradale, e la seconda a tutela del patrimonio.


RITENUTO IN FATTO - CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con ordinanza del 23/09/2014, il Tribunale del Riesame di (Omissis) confermava l'ordinanza con la quale, in data 28/07/2014, il giudice per le indagini preliminari del tribunale della medesima città aveva ordinato il sequestro preventivo di due strutture in metallo adibite a commercio di souvenir collocate in (Omissis) ed appartenenti a (Soggetto 1) indagato per il reato di cui agli artt. 633 e 639 bis c.p. per avere arbitrariamente invaso, al fine di occuparla o trarne profitto un'area pubblica senza le relative concessioni.

2. Avverso la suddetta ordinanza, l'indagato, in proprio, ha proposto ricorso per cassazione deducendo la violazione dell'art. 633 c.p. in quanto, nel fatto contestatogli, non sarebbe ravvisabile alcuna invasione sia perché mancava la prova del dolo specifico, sia perché non poteva essere considerata invasione la permanenza della bancarella in presenza di un'autorizzazione amministrativa.

Al più, avrebbe dovuto contestarsi la violazione amministrativa dell'art. 20 C.d.S. e comunque mancava il periculum in mora.

3. Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito indicate.

3.1. In punto di fatto, il tribunale ha accertato che "l'indagato ha documentato di avere ottenuto, nel luglio 2012, un'autorizzazione (in rinnovo di un analogo provvedimento antecedente) per occupare il - posteggio n. 04 di m. 2 x m. 2 (mq. 4) di (Omissis), per svolgere la suddetta attività commerciale. Invece, dagli accertamenti effettuati nel maggio scorso, ad opera della P.G., compendiati in atti pubblici, risulta che l'odierno impugnante ha occupato, con la "bancarella" oggetto di sequestro (adibita all'esposizione della mercanzia in vendita), un'area di ben 9 mq. (cioè più del doppio rispetto a quanto oggetto di autorizzazione) e che la medesima bancarella (come tutte le altre presenti nella suddetta piazza, oggetto del presente procedimento) era posizionata in area diversa rispetto a quella prevista "dalla planimetria allegata alla delibera di consiglio comunale n. (Omissis) del 28.11.2001, nonché differentemente" da quanto previsto nella relativa autorizzazione (cfr. nota della Polizia Municipale del 23 maggio 2014). In sostanza, l'indagato non solo ha occupato un'area diversa rispetto a quella che avrebbe potuto occupare ma ha, comunque, utilizzato per la propria attività commerciale, una bancarella che occupa un’area ben superiore rispetto a quella che il medesimo odierno impugnante era autorizzato ad occupare. In definitiva, l'indagato ha occupato - abusivamente - un'area diversa di quella che era autorizzato ad occupare. Considerato, poi, che detta occupazione è avvenuta per lo svolgimento di un'attività commerciale o comunque per svolgere con più efficacia e con maggiori profitti un'attività commerciale è configurabile - sempre quantomeno a livello di fumus - al fine di trarre il profitto previsto dall'art. 633 c.p.".

3. In punto di diritto, va ribadito che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa alla quale va data continuità, la condotta tipica del reato di invasione di terreni o edifici consiste nell'introduzione dall'esterno in un fondo o in un immobile altrui di cui non si abbia il possesso o la detenzione: la norma di cui all'art. 633 c.p., infatti, non è posta a tutela di un diritto ma di una situazione di fatto tra il soggetto e la cosa.

La condotta è arbitraria quando l'agente agisce senza alcun diritto cioè contra ius in quanto privo del diritto d'accesso, sicché, ai fini della configurabilità del reato, è irrilevante che la condotta sia o meno connotata dall'ulteriore requisito della violenza: in terminis Cass. 30130/2009 Rv. 244787.

La conseguente "occupazione" deve ritenersi pertanto l'estrinsecazione materiale della condotta vietata e la finalità per la quale viene posta in essere l'abusiva invasione.

Nel caso di specie è pacifico che:

a) al ricorrente era stata rilasciata la concessione per occupare mq quattro;

b) il ricorrente, invece, occupò, in un'area diversa da quella prevista, nove mq;

c) di conseguenza, devono ritenersi integrati tutti gli estremi del delitto contestato, sia sotto il profilo materiale che soggettivo: in terminis Cass. 27314/2013 Rv. 256466 secondo la quale "commette il reato di invasione di terreno chi, sia pure autorizzato dal soggetto che lo detiene in concessione, occupa un terreno demaniale".

La sanzione amministrativa di cui all'art. 20 C.d.S. non esclude la configurabilità del delitto di cui all'art. 633 c.p., trattandosi di due norme che agiscono su piani diversi, essendo l'art. 633 c.p. posto a tutela del patrimonio, l'altro (art. 20 C.d.S.) a tutela della sicurezza della circolazione stradale: in terminis Cass. 9479/1997 riv 208744, Cass. 31811/2012 Rv. 254328.

4. Infine, sussistente deve ritenersi anche il periculum in mora, correttamente individuato dal tribunale nella circostanza che "la libera disponibilità del manufatto possa agevolare la commissione di altri reati, magari di analogo tenore".

5. In conclusione, il ricorso dev'essere respinto - con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali - alla stregua del seguente principio di diritto: "Commette il reato di invasione di terreno chi, pur essendo autorizzato dall'ente pubblico, occupa un terreno demaniale diverso e di maggiore estensione di quello per il quale è stata rilasciata la concessione.

La sanzione amministrativa di cui all'art. 20 C.d.S. non esclude la configurabilità del delitto di cui all'art. 633 c.p., trattandosi di due norme che agiscono su piani diversi, essendo l'art. 633 c.p. posto a tutela del patrimonio, l'altro (art. 20 C.d.S.) a tutela della sicurezza della circolazione stradale".

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 15 aprile 2015.

Depositato in Cancelleria il 29 aprile 2015.

 

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