CODICE PENALE

REGIO DECRETO 19 ottobre 1930 , n. 1398

Sezione curata da: Palumbo Salvatore, Molteni Claudio, Palumbo Aurora e Sarracino Saverio

 

LIBRO II
DEI DELITTI IN PARTICOLARE

TITOLO VIII BIS
DEI DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE 
(artt. . 518-bis - 518-undevicies)

 

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Articolo 518-ter C.P.
Appropriazione indebita di beni culturali

 

Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria di un bene culturale altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 516 a euro 1.500.

Se il fatto è commesso su cose possedute a titolo di deposito necessario, la pena è aumentata.

 

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OSSERVAZIONI

Articolo inserito dalla Legge 9 marzo 2022, n. 22.

 Gli elementi costitutivi del reato di appropriazione indebita di beni culturali sono:
   - l'appropriazione di un bene culturale;
   - l'altrui proprietà del bene;
   - il possesso del bene da parte dell'agente, a qualsiasi titolo;
   - il dolo, ossia l'intenzione di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.
(Fonte: Bard)

 

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GIURISPRUDENZA

.Al momento non ci sono riferimenti in questa sezione.

 

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