CODICE PENALE

REGIO DECRETO 19 ottobre 1930 , n. 1398

Sezione curata da: Palumbo Salvatore, Molteni Claudio, Palumbo Aurora e Sarracino Saverio

 

LIBRO II
DEI DELITTI IN PARTICOLARE

TITOLO VIII BIS
DEI DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE 
(artt. . 518-bis - 518-undevicies)

 

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Articolo 518-bis C.P.
Furto di beni culturali

 

Chiunque si impossessa di un bene culturale mobile altrui, sottraendolo a chi lo detiene, al fine di trarne profitto, per sé o per altri, o si impossessa di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 927 a euro 1.500.

La pena è della reclusione da quattro a dieci anni e della multa da euro 927 a euro 2.000 se il reato è aggravato da una o più delle circostanze previste nel primo comma dell'articolo 625 o se il furto di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini, è commesso da chi abbia ottenuto la concessione di ricerca prevista dalla legge.

 

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OSSERVAZIONI

Articolo inserito dalla Legge 9 marzo 2022, n. 22.

 Per essere considerato tale, il reato di furto di beni culturali deve includere i seguenti elementi:
   - l'impossessamento del bene: il colpevole deve impossessarsi del bene culturale, sottraendolo a chi lo detiene;
   - il fine di trarne profitto: il colpevole deve avere l'intenzione di trarre un profitto dal bene, per sé o per altri;
   - la natura del bene: il bene rubato deve essere un bene culturale.
(Fonte: Bard)

 

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GIURISPRUDENZA

.Al momento non ci sono riferimenti in questa sezione.

 

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